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31 gennaio 2025
I ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurati alla luce del Collegato Lavoro

Le modifiche sono state apportate dall'art. 2 L. n. 203/2024 al regolamento di cui al DPR n. 314/2001 e sono efficaci in relazione ai ricorsi presentati dal 12 gennaio 2025.

di La Redazione

Con la circolare n. 4 del 29 gennaio 2025, l'INAIL ha fornito alcuni chiarimenti con riferimento alle modifiche apportate dal Collegato Lavoro in materia di ricorsi su premi INAIL, considerato l'avvenuto trasferimento della competenza a decidere detti ricorsi dalla data di entrata in vigore della Legge (12 gennaio 2025).
Si tratta, nello specifico, dei ricorsi contro l'applicazione delle tariffe e dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: posto che i ricorsi pendenti al 12 gennaio 2025 continuano ad essere decisi dal Consiglio di amministrazione INAIL sulla base della disciplina vigente al momento della loro proposizione, a decorrere da tale data i datori di lavoro che intendano presentare ricorso dovranno rivolgersi alla direzione regionale, alla sede regionale di Aosta, alla direzione provinciale di Trento o alla direzione provinciale di Bolzano dell'INAIL in relazione alla loro competenza per territorio.
Non saranno ammesse altre impugnazioni in sede gerarchico-amministrativa.

I ricorsi vanno presentati in modalità telematica entro 30 giorni dalla ricezione dei provvedimenti di cui si parla. Solo in caso di indisponibilità dei servizi, sarà possibile presentare il ricorso via PEC.
Le decisioni dei ricorsi devono essere notificate alle parti:

precisazione

  • entro 120 giorni dalla data di presentazione per i ricorsi presentati presso la sede territoriale INAIL in materia di oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico;
  • entro 180 giorni per i ricorsi presentati alla Direzione regionale, alla Sede regionale di Aosta, alla Direzione provinciale di Trento o di Bolzano, quando riguardino la classificazione delle lavorazioni, l'oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione degli infortuni e igiene dei luoghi di lavoro, la decorrenza e l'inquadramento nelle gestioni tariffarie sulla base della classificazione INPS e l'inquadramento nelle gestioni tariffarie effettuato dall'INAIL per i datori di lavoro non soggetti alla menzionata classificazione.
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