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5 febbraio 2025
Un solo giorno di ritardo nel pagamento degli emolumenti ai tesserati non salva dalla sanzione disciplinare
Nel caso di specie, società e amministratore unico vengono sanzionati disciplinarmente in quanto alla data del 16 dicembre non c'erano fondi sufficienti nel conto corrente per effettuare i bonifici.
di La Redazione
La Co.Vi.So.C. accertava che la società Alfa s.r.l. aveva versato in ritardo ai tesserati gli emolumenti relativi a due mensilità, in particolare nella data del 17 dicembre 2024, ossia il giorno successivo a quello di scadenza previsto dall'art. 85, lett. A), par. V, delle NOIF. Dal canto suo, il sodalizio si difendeva affermando di aver programmato, in data 15 dicembre 2024, il pagamento degli emolumenti relativi a detto bimestre con disposizione in data 16 dicembre 2024; lo sponsor Beta s.r.l. avrebbe dovuto versare l'importo della sponsorizzazione entro il 13 dicembre 2024, avendo però disposto un bonifico "urgente" solo il 16 dicembre 2024 che non veniva visualizzato, al punto da costringere la società a chiedere alla Banca responsabile un bonifico istantaneo a titolo di finanziamento terzi, che non veniva eseguito per problemi tecnici.
 
La Procura federale FIGC, ricevuta la relativa segnalazione da parte della Commissione, procedeva comunque con il deferimento di Tizia, all'epoca dei fatti amministratore unico dotata dei poteri di rappresentanza di Alfa, nonché della società stessa, a titolo di responsabilità diretta.
 
Il Tribunale federale, con decisione n. 137/2025, ribadisce che il mancato pagamento degli emolumenti ai tesserati, compreso il pagamento con un solo giorno di ritardo, costituisce un illecito di tipo omissivo in quanto la condotta consiste nella violazione di una obbligo di facere, ossia la corresponsione di una determinata somma entro un preciso termine normativamente stabilito, il cui il mancato adempimento è elemento costitutivo della fattispecie di illecito. L'ordinamento sportivo, infatti, pretende l'assoluta regolarità dei versamenti al fine di provare l'affidabilità della società iscritta ai campionati, tanto da presidiarne la corretta ottemperanza con l'indicazione di precisi limiti di scadenza ed obblighi di comunicazione all'autorità federale di controllo.
 
Ciò presupposto, è evidente, nel caso di specie, la responsabilità disciplinare dei deferiti, in quanto la ragione del ritardato pagamento degli emolumenti deriva dalla pacifica circostanza che alla data del 16 dicembre 2024 sul conto corrente della società sportiva non vi era sufficiente provvista per effettuare i bonifici.
Il fatto che lo sponsor avrebbe omesso di versare alla società l'importo dovuto entro il 13 dicembre 2024, essendosi limitata a disporre un bonifico "urgente" a favore del sodalizio solo il successivo giorno 16, è palesemente irrilevante per l'azione disciplinare. Quest'ultimo, infatti, doveva precostituirsi la provvista necessaria con il dovuto anticipo, essendosi invece consapevolmente accollato tutti i rischi connessi al reperimento della stessa da terzi solo nell'ultimo giorno utile.
 
Sulla base di tali ragioni, il Tribunale irroga 2 mesi di inibizione a Tizia e 2 punti di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva, ad Alfa.
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