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10 febbraio 2025
L'ASD non può chiedere al Collegio di Garanzia la modifica della tabella voti di un'assemblea federale
È infatti richiesto l'esercizio di poteri di accertamento dei fatti (come la verifica circa la mancanza dell'affiliazione o dell'iscrizione nel RASD degli altri enti interessati) e di emissione di provvedimenti esecutivi che esorbitano dalle competenze attribuite al Collegio.
di La Redazione
Alfa ASD chiede al Collegio di Garanzia del CONI di dichiarare la carenza, in capo alle associazioni e società controinteressate, dei requisiti per il riconoscimento del diritto di voto nell'Assemblea nazionale ordinaria elettiva FITeT svoltasi e, per l'effetto, di disporre la modifica e la riformulazione della tabella voti, con l'esclusione di tali enti sportivi.

precisazione

Secondo la ricorrente, la suddetta tabella è stata formata in violazione di ben due (su tre) criteri previsti da Principi Fondamentali CONI e Statuto Federale:
  1. le società controinteressate non risultavano affiliate o riaffiliate all'atto della convocazione dell'Assemblea;
  2. le società controinteressate non risultavano iscritte al RASD e, dunque, risulterebbero carenti del primo degli elementi essenziali per il riconoscimento del voto di base.
Con decisione n. 6 del 24 gennaio 2025, il Collegio dichiara inammissibili le domande proposte da Afa.

Innanzitutto, l'ASD, pur indicando genericamente un'asserita violazione di norme sportive, ripropone la stessa questione di merito affrontata da Tribunale Federale e Corte Federale d'Appello, senza dedurre elementi nuovi di legittimità, ma richiedendo una nuova e diversa valutazione dei fatti che è preclusa in questa sede.

giurisprudenza

«Ai sensi dell'art. 101 c.p.a., il ricorrente ha l'onere di specificare i motivi d'appello, non potendo limitarsi a un generico richiamo delle ragioni già specificate dinanzi al giudice di primo grado, dovendo contestare specificamente sul punto la sentenza impugnata. Il fatto che l'appello sia un mezzo di gravame ad effetto devolutivo non esclude l'obbligo dell'appellante di indicare nell'atto le specifiche critiche rivolte alla sentenza impugnata e, inoltre, i motivi per i quali le conclusioni del primo giudice non sono condivisibili, non potendo il ricorso in appello limitarsi ad una generica riproposizione degli argomenti dedotti in primo grado» (ex multis, Cons. Stato, Sez. II, 20 febbraio 2020, n. 1308; Cons. Stato, 14 luglio 2022, n. 5991).

In secondo luogo, il petitum è inammissibile poiché la richiesta di disporre la modifica o la nuova formulazione della tabella voti, con esclusione delle controinteressate, implica l'esercizio di poteri di accertamento dei fatti (compresa la verifica della asserita mancanza o tardività della affiliazione o riaffiliazione delle controinteressate o di iscrizione delle stesse nel RASD alla data di convocazione dell'Assemblea) e di poteri di emissione di provvedimenti che esorbitano dalle competenze attribuite per legge al Collegio (artt. 12-bis Statuto CONI e 62 Codice di Giustizia CONI).

Nonostante ciò, Alfa non resta comunque priva di tutela, conclude il Collegio, in quanto la verifica dei requisiti dovrà comunque essere necessariamente svolta all'Assemblea; la ricorrente potrà a tale data agire per eventuali violazioni e far valere le proprie eventuali ragioni.
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