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Secondo la ricorrente, la suddetta tabella è stata formata in violazione di ben due (su tre) criteri previsti da Principi Fondamentali CONI e Statuto Federale:
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«Ai sensi dell' |
Ritenuto in fatto
1. Con ricorso presentato in data 22 ottobre 2024, la ASD P. M. ha chiesto al Collegio di Garanzia di accogliere le seguenti istanze:
- in via principale, di fissare l’udienza di discussione in tempo utile per la definizione di merito del presente procedimento prima dello svolgimento dell’Assemblea Nazionale Elettiva Ordinaria FITeT del 23 novembre 2024, anche con abbreviazione dei termini;
- in via subordinata, di disporre cautelarmente l’esclusione delle 112 Associazioni e Società controinteressate dalla Tabella Voti FITeT, ovvero di ordinare alla Segreteria Generale FITeT di formare nuovamente la tabella voti con esclusione (totale o parziale) delle controinteressate, anche previa sospensione dell’efficacia della decisione della Corte Federale di Appello.
La ricorrente ha chiesto, altresì, al Collegio di Garanzia:
- in via principale, di accertare e dichiarare la carenza, in capo alle Associazioni e Società controinteressate, dei requisiti per il riconoscimento del diritto di voto nell’Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva FITeT e, per l’effetto, di riformare la decisione della Corte Federale di Appello e di disporre la modifica della tabella voti, con l’esclusione di tali Associazioni e Società controinteressate;
- in via subordinata, di accertare e dichiarare la carenza, in capo alle Associazioni e Società controinteressate, dei requisiti per il riconoscimento del diritto di voto nell’Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva FITeT e di riformare la decisione della Corte Federale di Appello, procedendo all’annullamento/all’inefficacia del diritto di voto a tali Associazioni e Società controinteressate e, per l’effetto, di ordinare alla Segreteria Generale di formare nuovamente la tabella voti, con esclusione delle controinteressate (di tutte o di alcune).
2. In punto di fatto, la ricorrente ha esposto che:
- in data 23 settembre 2024, veniva convocata l’Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva FITeT e contestualmente pubblicata sul sito internet della Federazione la tabella voti che rappresenta la “tabella definitiva dei Voti attribuiti alle Società Sportive in base ai risultati della stagione agonistica 2022/2023 e valida per l’anno 2024” … la quale “ha decorrenza dal 1/1/2024 ed è valida per tutte le assemblee che avverranno nell’anno solare”;
- l’art. 19 dello Statuto Federale, aggiornato in conformità all’art. 4,1 dei Principi fondamentali degli Statuti delle FSN/DSA, prevede 3 requisiti per il riconoscimento del voto di base all’Affiliata, quali, nell’ordine: 1) “iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche di cui al d.lgs. 39/2021”; 2) anzianità di affiliazione “di 12 mesi precedenti la data di convocazione dell’Assemblea”; 3) nel medesimo periodo di anzianità di affiliazione – dunque, 12 mesi precedenti la data di convocazione dell’Assemblea – svolgimento, con carattere continuativo (“e, comunque, in misura non inferiore a due gare nell’arco di 12 mesi”), di effettiva attività sportiva ufficiale;
- la tabella voti impugnata – unitamente all’asseritamente illegittimo riconoscimento del diritto di voto alle Affiliate Controinteressate – è stata formata in violazione di ben due (su tre) criteri previsti dai Principi Fondamentali CONI e dallo Statuto Federale FITeT e, segnatamente: 1) le società controinteressate non risultavano affiliate o riaffiliate all’atto della convocazione dell’Assemblea;
2) le società controinteressate non risultavano iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche tenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sport, di cui al d.lgs. n. 39/2021, alla data del 23 settembre 2024 e, dunque, risulterebbero carenti del primo degli elementi essenziali per il riconoscimento del voto di base;
- in data 29 settembre 2024, la ASD P. M. richiedeva alla Segreteria Generale FITeT gli indirizzi PEC delle 112 società controinteressate;
- in data 30 settembre 2024, la Segreteria Generale FITeT forniva gli indirizzi PEC di tutte le 112 Associazioni/Società indicate come controinteressate;
- in pari data, la ricorrente presentava ricorso innanzi al Tribunale Federale, notificandolo alle 112 controinteressate a mezzo PEC;
- in data 4 ottobre 2024, il Tribunale Federale, senza camera di consiglio e senza alcuna previa comunicazione, emetteva decisione di “inammissibilità del ricorso” e ne disponeva, pertanto, il “rigetto”;
- in data 7 ottobre 2024, l’odierna Ricorrente presentava Reclamo innanzi alla Corte Federale d’Appello;
- in data 10 ottobre 2024, si celebrava l’udienza, all’esito della quale veniva comunicata decisione con il seguente dispositivo: “La Corte Federale d’Appello, in parziale accoglimento del reclamo presentato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica P. M., in persona del legale rappresentante pro tempore, in riforma della pronuncia n. 7/24 resa dal Tribunale Federale, ritenuto ammissibile il ricorso, rigetta il reclamo nel merito in quanto infondato per le motivazioni in sentenza esposte”.
3. La ricorrente, nel proprio ricorso al Collegio di Garanzia del 22 ottobre 2024, assume l’erroneità della pronuncia della CFA FITeT sulla scorta dei seguenti motivi:
1) Violazione di legge e/o illegittima e contraddittoria motivazione – Errata attribuzione dei voti per mancanza di affiliazione/riaffiliazione alla data della convocazione dell’Assemblea.
2) Violazione di legge e/o illegittima e contraddittoria motivazione – Mancanza di iscrizione nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) alla data della convocazione.
3) Sulla convocazione quale unico momento determinante per la verifica dei requisiti per l’attribuzione del diritto di voto.
4. Con memoria del 29 ottobre 2024, si costituiva la FITeT, la quale eccepiva, in via pregiudiziale:
A) inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 12 bis dello Statuto CONI;
B) inammissibilità/improponibilità del petitum;
C) nel merito: infondatezza del ricorso.
5. Successivamente, entrambe le parti costituite depositavano rispettivamente memorie ex art. 60, comma 4, del Codice della Giustizia Sportiva CONI.
Considerato in diritto
6. Le domande proposte nel ricorso al Collegio di Garanzia dalla ASD P. M. sono in questa sede inammissibili.
7. In primo luogo, la ricorrente, pur indicando genericamente un’asserita violazione di norme di legge in ambito sportivo, ripropone, in realtà negli stessi termini, in questa sede di legittimità la medesima questione di merito affrontata dal Tribunale Federale e dalla Corte Federale d’Appello, senza addurre elementi nuovi di legittimità, ma richiedendo una nuova e diversa valutazione dei fatti, che, tuttavia, è preclusa in questa sede.
8. Anche nella giurisprudenza amministrativa, è chiarito che, “ai sensi dell’art. 101 c.p.a., il ricorrente ha l’onere di specificare i motivi d’appello, non potendo limitarsi a un generico richiamo delle ragioni già specificate dinanzi al giudice di primo grado, dovendo contestare specificamente sul punto la sentenza impugnata. Il fatto che l’appello sia un mezzo di gravame ad effetto devolutivo non esclude l’obbligo dell’appellante di indicare nell’atto le specifiche critiche rivolte alla sentenza impugnata e, inoltre, i motivi per i quali le conclusioni del primo giudice non sono condivisibili, non potendo il ricorso in appello limitarsi ad una generica riproposizione degli argomenti dedotti in primo grado” (ex multis, Cons. Stato, Sez. II, 20 febbraio 2020, n. 1308; Cons. Stato, 14 luglio 2022, n. 5991).
9. In ogni caso, anche il petitum è inammissibile, poiché la richiesta di “disporre la modifica della tabella voti” oppure di “ordinare alla Segreteria Generale di formare nuovamente la tabella voti con esclusione delle Controinteressate (di tutte o di alcune)” implica l’esercizio di poteri di accertamento dei fatti (ivi compresa la verifica della asserita mancanza o tardività della affiliazione o riaffiliazione delle controinteressate o di iscrizione delle stesse nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche alla data di convocazione dell’Assemblea) e di poteri di emissione di provvedimenti che esorbitano dalle competenze attribuite per legge al Collegio di Garanzia (come delimitati ai sensi degli artt. 12 bis dello Statuto CONI e 62 del Codice di Giustizia CONI).
10. A prescindere dall’esame della fondatezza del presente ricorso, comunque, anche sotto il profilo del concreto ed attuale interesse ad agire, la ricorrente non resta priva di tutela poiché la verifica dei requisiti dovrà comunque essere necessariamente svolta all’Assemblea e, pertanto, la ricorrente potrà a tale data agire per eventuali violazioni e far valere le proprie eventuali ragioni.
11. Considerata la particolare natura e complessità della questione, anche in ragione del parziale accoglimento dell’appello nel giudizio di merito, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Terza Sezione
Dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.