
Rigettato il ricorso proposto dagli eredi del de cuius volto a riscuotere i ratei di pensione di vecchiaia maturati e non riscossi, in quanto deceduto prima di presentare domanda amministrativa di pensione.
Riformando la decisione di primo grado, la Corte d'Appello di Brescia rigettava la domanda proposta dagli eredi volta a riscuotere i ratei di pensione di vecchiaia maturati e non riscossi dal de cuius, deceduto prima di presentare la domanda amministrativa di pensione. A motivo della decisione, l'intrasmissibilità del diritto al trattamento pensionistico di cui il de cuius non abbia mai richiesto la liquidazione.
Gli eredi impugnano la decisione mediante ricorso per cassazione.
Con l'ordinanza n. 2297 del 31 gennaio 2025, la Cassazione rigetta il ricorso, rilevando come in materia di prestazioni assistenziali e previdenziali, la domanda giudiziaria di rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto debba essere preceduta, a pena di improponibilità, da quella amministrativa rivolta all'INPS in qualità di ente preposto all'erogazione della prestazione.
La necessità di presentare detta domanda amministrativa si desume dalle previsioni generali contenute nell'art. 443 c.p.c. e nell'
La fattispecie a formazione progressiva si realizza quindi mediante la presentazione della domanda che comporta la nascita dell'obbligo dell'ente previdenziale; di conseguenza, la mancata presentazione della domanda amministrativa si riflette sulla sussistenza del diritto stesso alla prestazione, precludendone l'accertamento.
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Considerato che la previa domanda amministrativa assurge, quindi, ad elemento costitutivo del corrispondente diritto, in mancanza della stessa il relativo diritto non può dirsi acquisito al patrimonio del lavoratoree neppure può essere trasmesso agli eredi. Alla mancata presentazione della domanda del de cuius, in altri termini, non può supplire la domanda degli eredi, poiché non essendo stato acquisito il diritto nel patrimonio del de cuius, esso non può essere quindi nemmeno trasmesso agli eredi. |
Segue il rigetto del ricorso proposto dagli eredi.
Svolgimento del processo
La questione oggetto del giudizio concerne il diritto degli eredi del signor C.C., in epigrafe indicati, a riscuotere i ratei di pensione di vecchiaia maturati e non riscossi (ma mai rinunciati) dal loro dante causa, in quanto deceduto prima di presentare la domanda amministrativa di pensione.
La Corte di appello di Brescia, riformando la decisione di prime cure, ha rigettato la domanda svolta dagli eredi per essere intrasmissibile il diritto al trattamento pensionistico del quale il de cuius non abbia richiesto la liquidazione.
A.A. e B.B., nella qualità di eredi di C.C., propongono ricorso affidato a due motivi, ulteriormente illustrato con memoria, con i quali si dolgono di violazione di legge e motivazione apparente in ordine al fatto storico della rinuncia al diritto da parte del de cuius; l'INPS resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Il ricorso è da rigettare, esaminati congiuntamente i due motivi per la loro connessione logica.
In tema di prestazioni assistenziali e previdenziali, la domanda giudiziaria di rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto, prevista dall'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, dev'essere preceduta, a pena d'improponibilità, da quella amministrativa rivolta all'INPS, in quanto ente competente all'erogazione della prestazione (da ultimo, Cass., n. 12357/2024, punto 6 del Considerato e Cass. n. 32288/2024).
L'improponibilità è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass., sez. lav., 6 aprile 2021, n. 9230) e si ripercuote su tutti gli atti del processo, determinandone la nullità (Cass., sez. lav., 7 luglio 2020, n. 14074, punto 6 del Considerato).
La necessità della previa presentazione della domanda amministrativa permea l'intero contenzioso previdenziale e si può desumere dalle previsioni generali dell'art. 443 cod. proc. civ. e dell'art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533.
Nell'imporre alla parte privata d'interpellare, in prima battuta, l'ente erogatore, la legge si prefigge di definire in modo sollecito determinate controversie, scongiurando il rischio d'inutili aggravi (Cass., S.U., 5 agosto 1994, n. 7269).
In questa prospettiva, è essenziale informare l'Istituto su circostanze che solo al lavoratore sono note (Cass., sez. VI-L, 21 luglio 2014, n. 16592; nello stesso senso, Cass., sez. lav., 21 dicembre 2021, n. 41018).
Il legislatore ha disposto "che il privato non affermi un diritto davanti all'autorità giudiziaria prima che esso sia sorto, ossia prima del perfezionamento della relativa fattispecie a formazione progressiva, nella quale la presentazione della domanda segna la nascita dell'obbligo dell'ente previdenziale" (Cass., sez. VI-L, 10 maggio 2017, n. 11438).
La fattispecie a formazione progressiva "si realizza attraverso la presentazione della domanda", che determina l'insorgere dell'obbligo dell'ente previdenziale, "così come la costituzione in mora segna la nascita dell'obbligo alimentare ex art. 445 cod. civ." (Cass., sez. lav., 15 gennaio 2007, n. 732, in motivazione, pagina 2 della sentenza).
La domanda amministrativa, dunque, "condiziona lo stesso sorgere del diritto del privato da tutelare eventualmente davanti all'autorità giudiziaria" (Cass., sez. VI-L, 10 gennaio 2020, n. 313; nei medesimi termini, Cass., sez. VI-L, 17 dicembre 2019, n. 33483) e la mancata presentazione della domanda amministrativa si riverbera sulla sussistenza stessa del diritto alla prestazione, così da precluderne in radice l'accertamento (Cass., sez. lav., 24 giugno 2024, n. 17281, punto 7 del Ritenuto).
La previa domanda amministrativa, dunque, assurge a "elemento costitutivo del corrispondente diritto" (Cass., sez. lav., 22 novembre 2018, n. 30283, punto 2.1. delle Ragioni della decisione) e non si atteggia come mera condizione dell'azione, rilevante anche quando sopravviene in corso di causa donde la necessità di presentarla prima dell'instaurazione della lite (Cass., sez. lav., 29 ottobre 2018, n. 27384).
Dalle considerazioni svolte discende che, in mancanza della domanda amministrativa, in quanto provvista di carattere costitutivo, il relativo diritto non è acquisito al patrimonio del lavoratore e neppure, dunque, è trasmissibile, in caso di decesso, agli eredi (Cass., sez. VI-L, 4 giugno 2015, n. 11574).
Pertanto, alla mancata presentazione della domanda da parte del de cuius non può supplire una domanda dell'erede, quando questi, come avviene nel caso di specie, faccia valere un diritto iure hereditatis e vanti il diritto ai ratei del trattamento pensionistico di vecchiaia che, in quanto non richiesti dal dante causa (che pacificamente non ha presentato domanda all'INPS), non sono entrati nel patrimonio del de cuius e non possono pertanto essere trasmessi per successione" (ordinanza n. 11574 del 2015, cit., in motivazione, pagina 6; da ultimo, Cass. n. 32288/2024 cit.).
Quanto fin qui detto assorbe ogni ulteriore profilo di censura.
Le spese del presente giudizio possono essere compensate, in considerazione del consolidarsi dell'orientamento di questa Corte, sulle implicazioni del tema dibattuto, in epoca posteriore alla proposizione della domanda giudiziaria.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, spese compensate. Ai sensi dell'art. 13, co.1-quater, D.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, co. 1, se dovuto.