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18 febbraio 2025
Il TAR Lazio annulla la multa inflitta alla FIGC dall'AGCM
La Federazione non ha abusato di alcuna posizione dominante nell'organizzazione di tornei giovanili. Ribaltata così la decisione dell'Antitrust che aveva comminato una sanzione di oltre 4 milioni di euro.
di La Redazione
La FIGC non ha abusato di alcuna posizione dominante.
 
Con sentenza n. 3409/2025, il TAR Lazio annulla la sanzione di oltre 4 milioni di euro comminata alla Federazione dall'AGCM lo scorso luglio, sulla base della non riscontrata accusa di abuso di posizione dominante nell'organizzazione di tornei giovanili.

citazione

«Siamo molto soddisfatti – dichiara il presidente Gabriele Gravina – perché è stata riconosciuta la correttezza dell'agire della FIGC, che si è sempre ispirata al rispetto della tutela della salute dei bambini, della legge e dei regolamenti del CONI. Davanti al giudice terzo, abbiamo dimostrato nel merito come l'istruttoria dell'Antitrust sia stata influenzata da dichiarazioni fuorvianti e si sia basata su un ragionamento giuridico errato».

Nella motivazione depositata, il TAR dichiara di aderire alla ricostruzione normativa e interpretativa proposta dalla Federazione, relativamente alla definizione di attività agonistica e in particolare all'individuazione dell'età dei 12 anni. Nello specifico, si legge che: «assume importanza il legame tra l'agonismo e l'obbligo di possedere apposite certificazioni sanitarie(..). Il Ministero della Salute ha, quindi, conseguenzialmente approvato le tabelle per l'età minima di accesso all'attività sportiva agonistica che il CONI ha predisposto sulla base delle determinazioni a livello federale, in accordo con la Federazione Medico Sportiva Italiana; nella specie, per il calcio è prevista l'età di 12 anni. In considerazione della risalenza di tale dato, non è, quindi, fondatamente sostenibile che la ricorrente abbia intenzionalmente dilatato l'area anagrafica per comprimere le prerogative degli EPS».
 
Con riferimento, invece, all'accusa di aver utilizzato strumenti sanzionatori come i deferimenti per scoraggiare i tesserati a svolgere attività con gli Enti di Promozione Sportiva, il Giudice amministrativo ha sconfessato completamente la tesi accusatoria, affermando che: «Quasi lambisce, poi, il paradosso la prova costituita dal ‘carattere strumentale dei deferimenti', compendiata da quanto esposto dagli EPS". E infatti è: "Fin troppo evidente che la tesi degli EPS e, soprattutto, la condivisione sostanziale di AGCM di tale teorema non tengono conto che l'art. 45, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva prevede che ‘gli organi del sistema della giustizia sportiva agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e terzietà'».
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