Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
25 luglio 2023
Per l’AGCM la permanenza del vincolo sportivo biennale genera una distorsione della concorrenza tra società
L'Autorità esprime le sue osservazioni sull'art. 41 del D.L. n. 75/2023. La disposizione riconosce alle Federazioni sportive nazionali e alle Discipline sportive associate la possibilità di prevedere, per gli atleti praticanti discipline sportive dilettantistiche, un tesseramento soggetto a vincolo per una durata massima di due anni.
di La Redazione
Con Legge n. 86/2019, il Parlamento ha delegato il Governo all'adozione di un apparato normativo volto al riordino delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché del rapporto di lavoro sportivo. In attuazione di detta delega, il D.Lgs. n. 36/2021, all'art. 31, ha disposto:
  • da un lato, l'abolizione del vincolo sportivo;
  • dall'altro, il pagamento da parte della società con la quale l'atleta stipula il primo contratto di lavoro, di un “premio di formazione tecnica”, proporzionalmente suddiviso tra le società dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto il proprio percorso di formazione.

esempio

Il vincolo sportivo costituisce l'istituto giuridico in virtù del quale l'atleta non professionista (amatoriale o agonista) è obbligato, per un determinato periodo di tempo, superiore al tesseramento annuale, a prestare la propria attività sportiva solo ed esclusivamente in favore della società presso cui si è tesserato, senza possibilità di cambiare società prima del termine del periodo stabilito dal vincolo.

L'AGMC, nel pieno rispetto delle prerogative del Parlamento e del Governo, fornisce alcune osservazioni sulla questione, in particolare sulle criticità concorrenziali derivanti dall'introduzione dell'articolo 41 del D.L. n. 75/2023.
 
Tale norma esclude l'applicazione dell'articolo 31 cit. proprio dal 1° luglio 2023 (giorno a partire dal quale sarebbe dovuta entrare in vigore l'abolizione del vincolo sportivo) riconoscendo, di converso, in capo alle Federazioni sportive nazionali e alle Discipline sportive associate la possibilità di prevedere, per gli atleti praticanti discipline sportive dilettantistiche, un tesseramento soggetto a vincolo per una durata massima di due anni.
 
La permanenza del vincolo sportivo di durata biennale sembra costituire un'inversione di tendenza rispetto agli approdi cui sono fin ad ora pervenuti Legislatore e Autorità stessa, che proprio su questo tema ha recentemente concluso un procedimento istruttorio nei confronti della FIPAV, accettando gli impegni presentati dalla Federazione, consistenti, in particolare, nella modifica dello Statuto federale e nella sostituzione della previsione del vincolo di durata pluriennale con il tesseramento di durata annuale, in quanto corrispondente all'anno sportivo.
 
In conclusione, la norma in oggetto, nella misura in cui dispone la permanenza di detto vincolo , genera una distorsione della concorrenza tra società sportive a detrimento degli atleti, che vedrebbero significativamente ridotta la loro autonomia contrattuale, nonché delle loro scelte di formazione, con evidenti ricadute negative in danno del modello sportivo nazionale ed europeo.
Documenti correlati