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19 febbraio 2025
Le soluzioni ai contratti pubblici: la verifica delle modifiche al contratto
La verifica della progettazione accerta la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti.
di La Redazione
Il quesito
È stato chiesto al Ministero un parere tecnico. In particolare, gli istanti hanno posto alcuni interrogativi: l'art 42 del D.Lgs. n. 36/2023 prevede la verifica della progettazione nei vari livelli di sviluppo. Ebbene, si chiede se in occorrenza di varianti in corso d'opera dei lavori o comunque di modifiche del contratto ex art 120 del D.Lgs. n. 36/2023 sia necessario o meno sottoporre la perizia suppletiva e modificativa del progetto originario all'attività di verifica, con gli stessi contenuti e modalità indicate nell'allegato I.7. Si chiede di indicarne eventualmente i casi in cui ricorra tale necessità.
La normativa di riferimento

esempio

Secondo l’art. 42, commi 1 e 5, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che nei contratti relativi ai lavori la stazione appaltante e l'ente concedente verificano la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d'indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente. La verifica ha luogo durante lo sviluppo della progettazione in relazione allo specifico livello previsto per l'appalto. In caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, nonché nei contratti di partenariato pubblico-privato, la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica è completata prima dell'avvio della procedura di affidamento e la verifica del progetto esecutivo redatto dall'aggiudicatario è effettuata prima dell'inizio dei lavori. L'allegato I.7 indica i contenuti e le modalità delle attività di verifica, nonché i soggetti che vi provvedono. Gli oneri conseguenti all'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere.

L'analisi normativa

legislazione

La verifica della progettazione accerta la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell’avvio della fase di affidamento e, se ha esito positivo, assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all’ufficio del genio civile. I progetti, corredati della attestazione dell’avvenuta positiva verifica, sono depositati con modalità telematica interoperabile presso l’Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La soluzione

ildiritto

Il Ministero, in relazione al quesito dell’utente, precisa che la risposta è affermativa. Anche gli elaborati di modifica e/o variante devono essere verificati. Gli importi indicati dall'art. 34 dell'allegato I.7 del Codice dei contratti pubblici, saranno da riferirsi all'importo della perizia di variante. 

Riferimento
Risposta del Ministero (MIT) del 6 dicembre 2024 n. 3093
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