Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
18 febbraio 2025
ANAC ribadisce l'obbligo di comunicazione telematica delle modifiche contrattuali e delle varianti in corso d'opera
Dal 1° gennaio 2024, con l'entrata in vigore della disciplina sulla digitalizzazione prevista dal Codice dei Contratti Pubblici, le modifiche contrattuali e le varianti in corso d'opera devono essere comunicate esclusivamente in via telematica.
di La Redazione
L'Autorità aveva già fornito chiarimenti sulle modalità di trasmissione nella delibera n. 582 del 13 dicembre 2023, specificando le corrette procedure per l'invio dei dati relativi sia all'aggiudicazione sia alla fase di esecuzione, comprese le modifiche contrattuali.
Tuttavia, ANAC ha riscontrato il persistere di comunicazioni trasmesse tramite PEC e su vecchi moduli. Per questo motivo, il Comunicato ribadisce che, per le procedure soggette al D.Lgs. n. 50/2016 (e indette entro il 31 dicembre 2023), la comunicazione delle modifiche contrattuali deve avvenire tramite l'Interfaccia utente SIMOG.
Per le procedure disciplinate dal D.Lgs. n. 36/2023 e avviate dal 1° gennaio 2024, invece, i dati devono essere trasmessi tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), mediante piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, con pubblicazione da parte dell'Autorità ai sensi dell'art. 28 del Codice.
Varianti in corso d’opera: obblighi e tempistiche
Le nuove disposizioni impongono specifici obblighi per le varianti in corso d'opera relative a contratti sopra soglia comunitaria e di valore superiore al 10%.
In particolare:
  • Entro 30 giorni dall'approvazione, la stazione appaltante deve rendere disponibile la documentazione della variante attraverso un link ipertestuale nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito, all'interno della sottosezione "Varianti in corso d'opera".
  • Per le stazioni appaltanti non soggette agli obblighi del decreto trasparenza, il link deve rimandare alla pagina specifica di pubblicazione dei documenti, evitando collegamenti generici al sito istituzionale.
  • Negli appalti di servizi e forniture, in assenza di specifiche indicazioni normative, devono essere trasmessi almeno il progetto (di unico livello) e la relazione del RUP.
Calcolo delle soglie e sanzioni
Per determinare il superamento del limite del 10% dell'importo contrattuale, si considera la somma delle singole lavorazioni, includendo sia gli aumenti che le diminuzioni.
 
La relazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) deve contenere:
  • L'importo netto delle lavorazioni in aumento e in diminuzione;
  • L'elenco e il valore delle nuove voci di prezzo introdotte nella variante;
  • Eventuali modifiche a categorie di qualificazione, classifiche e CPV di progetto, che possono incidere sulla verifica dei requisiti di qualificazione degli esecutori.
Il mancato rispetto degli obblighi di trasmissione può comportare l'avvio d'ufficio di procedimenti sanzionatori da parte di ANAC, ai sensi dell'art. 120, comma 15, e dell'art. 222, comma 13 del Codice. Inoltre, le violazioni degli articoli 23, comma 5, e 28, comma 1 sono soggette a specifiche sanzioni ex art. 222, commi 9 e 13.

attenzione

Infine, il Comunicato chiarisce che ANAC non accetterà comunicazioni inviate con modalità diverse da quelle telematiche previste, rendendo irricevibili le segnalazioni inviate tramite PEC o altri sistemi obsoleti.

L'intervento dell'ANAC conferma il passaggio definitivo alla digitalizzazione nel settore dei contratti pubblici, rafforzando trasparenza e tracciabilità delle modifiche contrattuali. Stazioni appaltanti e operatori economici devono adeguarsi alle nuove modalità telematiche, evitando il rischio di sanzioni e assicurando il rispetto degli obblighi normativi.
Documenti correlati