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20 febbraio 2025
Influencer e content creator non sfuggono più all’inquadramento previdenziale

Le nuove professionalità sono finalmente incluse nel sistema di protezione sociale, favorendo quindi il cumulo dei contributi previdenziali. L'INPS illustra tutti i dettagli nella circolare in esame.

di La Redazione

Con la circolare n. 44 del 19 febbraio 2025, l'INPS ha illustrato i profili previdenziali riguardanti le attività dei content creator, fornendo una volta per tutte le linee guida per la gestione degli obblighi contributivi riferiti alle nuove professioni connesse all'economia digitale, che ormai riguardano parecchi italiani.

L’attività dei content creator

Anzitutto, la circolare analizza quelli che sono i tratti distintivi dell'attività svolta dai content creator, dovendo intendersi per tale

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l'elaborazione di contenuti scritti, immagini, registrazioni video, audio o contenuti prodotti in diretta resi disponibili mediante piattaforme digitali di connessione sociale. Si tratta quindi di un'attività creativa e di produzione di contenuti mediatici “virtuali” cui segue la messa a disposizione del pubblico del contenuto stesso servendosi delle piattaforme digitali.

Tali soggetti possono ricomprendersi nella più ampia platea dei lavoratori delle piattaforme digitali, anche se i content creator non per forza svolgono la loro attività a fronte di specifiche richieste di servizi associati al pagamento di un compenso. Essi, infatti, possono valorizzare le loro opere a livello economico anche in modo indipendente, facendo ricorso a meccanismi come l'inserimento di contenuti pubblicitari o il ricorso a sponsorizzazioni.
Un altro elemento che caratterizza l'attività del content creator è la compresenza di un rapporto che vede, da un lato, il soggetto che crea il contenuto e l'azienda commerciale (brand), e dall'altro la relazione tra egli stesso e la piattaforma. In tale contesto possono infatti inserirsi uno o più soggetti che assumono le vesti di agenzie intermediarie con il compito di supportare il brand nella scelta del content creator più adatto al proprio prodotto, ovvero di assistere il talent nella gestione dei propri affari.

precisazione

Ciò significa che il rapporto può essere trilaterale o anche quadrilaterale laddove tutti partecipino allo stesso affare: brand, media agency, talent agency e content creator.

La persona del content creator

Passando ad esaminare la figura del content creator, esso costituisce una macro categoria nella quale sono comprese svariate attività, tra cui quella di influencer, che raccoglie a sua volta le attività di tiktoker, blogger, instagrammer, youtuber, podcaster, ecc…

attenzione

Si ricorda comunque che dal 1° gennaio 2025 è stato istituito il nuovo codice ATECO 73.11.03 relativo proprio alle attività di influencer marketing e content creator.

L'Istituto menziona altresì la figura dei pro gamer o cyber atleti impegnati professionalmente nelle discipline degli eSport, ossia quelle competizioni svolte anche sotto forma di leghe e tornei ove i singoli giocatori o squadre si sfidano su titoli videoludici con la partecipazione di un pubblico di utenti allo scopo di ottenere premi e/o per puro intrattenimento.

Regime previdenziale applicabile ai lavoratori autonomi

Se l'attività di un professionista del settore in esame è il prodotto di molteplici attività ove gli elementi organizzativi prevalgono su quelli personali, allora si tratta di un'attività economica rientrante nel settore commerciale/terziario, con l'obbligo di svolgimento in forma di impresa e di iscrizione alla CCIAA con attribuzione del corrispondente codice ATECO. Da ciò consegue l'iscrizione alla gestione speciale autonoma degli esercenti attività commerciali.

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In tale contesto, il regime di impresa, generato anche attraverso il caricamento di contenuti sulle piattaforme digitali, comporta l'obbligo contributivo presso la gestione speciale autonoma degli esercenti attività commerciali, mentre gli altri redditi possono essere eventualmente ricondotti entro i regimi previdenziali indicati per il lavoro autonomo sulla base dei canoni illustrati.

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Alla luce di quanto sopra, l'Istituto stabilisce che i compensi percepiti dal content creator devono rientrare (salvo non si tratti di attività di impresa) nella categoria dei redditi di lavoro autonomo, ove l'attività sia esercitata abitualmente.

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Venendo al profilo previdenziale, se l'attività assume le caratteristiche della prestazione di servizi mediante un lavoro senza vincoli di subordinazione o parasubordinazione con prevalenza di attività personale e intellettuale (sempre al di fuori dell'attività di impresa), qualificandosi di fatto come attività libero-professionale, resta fermo l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata. Se l'attività viene svolta in modo autonomo, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata sussiste nello specifico quando:

  • Il lavoro autonomo è esercitato in modo abituale, anche se non esclusivo;
  • Dal lavoro autonomo svolto in forma occasionale deriva un reddito pari o superiore a 5mila euro.

Regime previdenziale applicabile ai lavoratori dello spettacolo

Per chi presta attività di natura artistica, culturale e di intrattenimento sussiste l'obbligo assicurativo al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo, anche quando la loro attività sia volta alla realizzazione di finalità commerciali, promozionali o informative.
In tale ottica, anche i content creator possono rientrare tra i lavoratori dello spettacolo quando non si limitino a caricare sulle piattaforme contenuti video, e di conseguenza dovranno essere obbligatoriamente assicurati al FPLS.
Nel caso in cui lo schema contrattuale adottato determini il coinvolgimento di altri soggetti, il soggetto tenuto ad ottemperare agli adempimenti contributivi e informativi rimane quello che contrattualizza effettivamente il rapporto di lavoro.
Restano comunque fermi gli adempimenti previsti per la generalità degli iscritti al FPLS in materia di certificato di agibilità, comunicazioni obbligatorie di instaurazione del rapporto di lavoro, trasmissione dei flussi Uniemens, ecc…

Il Digital marketing

Un discorso a parte va fatto in relazione alla diffusione su blog, vlog e social network di foto, video e commenti da parte di blogger e influencer che mostrano sostegno o approvazione per certi brand, generando un effetto pubblicitario. A tal fine si utilizzano hashtag o indicazioni per comunicare ai follower la natura promozionale del prodotto.

precisazione

Essendo tali contenuti assimilabili a prodotti con finalità pubblicitarie, coloro che svolgono attività in tale ambito rientrano tra i lavoratori dello spettacolo, e quindi hanno diritto al versamento dei contributi previdenziali al FPLS.
In sostanza: se il content creator crea contenuti pubblicitari dietro compenso, il committente è tenuto al versamento dei contributi previdenziali al FPLS, poiché egli assume di fatto il ruolo di attore pubblicitario, fotomodello, indossatore, regista, ecc…
Se invece l'attività non rientra tra quelle riconducibili alle tabelle di cui all'art. 3 D. Lgs. C.P.S. n. 708/1947, esse non sono assoggettate a contribuzione previdenziale al FPLS.
Restano comunque escluse le attività riconducibili a quelle di endorsement, ossia il semplice uso dei prodotti, o i casi in cui nell'ambito dei contenuti personali dei propri profili social siano inserite inserzioni pubblicitarie senza porre in essere altre attività.

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