
Svolgimento del processo
1. Oggetto di controversia sono gli avvisi di accertamento indicati in atti, con cui X S.R.L., nell'interesse del Comune di X , liquidava la somma complessiva di 4. 709,00 €, a titolo di IMU per l'anno di imposta 2013, e l'importo di 4.968,00 € per l'anno 2014, in relazione all'unità immobiliare posseduta dalla contribuente e sita nel predetto Comune, al Quartiere X
2. Con la sentenza impugnata la Commissione Tributaria Regionale della Toscana rigettava l'appello avanzato da MG contro la sentenza n. 326/3/2019 della Commissione Tributaria Provinciale di Lucca, la quale pure aveva respinto il ricorso proposto dalla contribuente avverso i predetti avvisi di accertamento.
2.1. Il Giudice regionale riteneva che correttamente la Commissione provinciale non avesse riconosciuto l'esenzione prevista per l'abitazione principale, in ragione dell'assenza del presupposto fattuale della residenza anagrafica e della dimora abituale del nucleo familiare della contribuente, giacché, come riferito dalla stessa, il coniuge risiedeva in altro comune.
3. Avverso tale sentenza MG proponeva ricorso per cassazione, notificato il 14 maggio 2021, formulando i sottoindicati motivi di impugnazione, successivamente depositando, in data 5 novembre 2024, memoria ex art. 380-bis.1., c.p.c.
4. Il Comune di X resisteva con controricorso notificato in data 21 giugno 2021.
5. X S.R.L. è restata intimata.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di impugnazione la contribuente ha lamentato, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3 e 5, c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 6, 7 e 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e dell'art. 3, 6 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché degli artt. 36 d.lgs. n. 546/1992 e 112, 115 e 116 c.p.c. per «Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio - Omessa/erronea valutazione dei fatti e del materiale probatorio - Omessa, insufficiente, contradditoria motivazione» (v. pagina n. 6 del ricorso).
L'istante ha lamentato, sotto vari profili, sia il vizio di motivazione degli avvisi di accertamento, che la carente motivazione della sentenza impugnata e l'omessa pronuncia sulle ragioni di contestazioni avanzate.
2. Con la seconda doglianza la ricorrente ha dedotto, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 7, 8, 10 e 21-quinques della legge 7 agosto 1990, n. 241, 6, 7 e 10 della legge 27 luglio 2000, n., 212, nonché degli artt. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 13, comma 2, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, oltre che degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., contestando la valutazione di merito compiuta dalla Commissione, sottolineando, al riguardo, di risiedere anagraficamente e di dimorare abitualmente, come unica componente del nucleo familiare, nel citato immobile di sua proprietà, costituente, quindi, la sua prima casa ed abitazione principale, in termini peraltro non contestati dal Comune, così rivendicando il diritto all'esenzione dal pagamento dell'imposta ed assumendo che il beneficio non si perde, laddove - come nella specie - il coniuge abbia l'abitazione principale in altro comune.
A tal proposito, la difesa della contribuente ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, in relazione agli artt. 3, 23 e 53 Cost., se interpretati nel senso dell'inapplicabilità dell'esenzione a coniugi, dimoranti e residenti anagraficamente in comuni diversi.
3. Rovesciando l'ordine di trattazione dei motivi, in applicazione del criterio della ragione più liquida, si esamina il secondo motivo di ricorso, che va accolto, in ragione del sopravvenuto intervento del giudice delle leggi.
E ciò, subito avvertendo che non ha pregio l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata ai sensi ai sensi dell'art. 360- bis, primo comma, c.p.c., essendo stato - come si dirà - il consolidato orientamento di questa Corte superato dalla pronuncia del Giudice delle leggi, mentre lo sviluppo della prima doglianza tramite la tecnica del motivo misto è questione che non rileva, essendo l'impugnazione fondata sul secondo, assorbente, motivo, che risulta specificamente sviluppato sulla dedotta violazione di legge e non su questioni di merito, peraltro in termini coerenti con l'intervento manipolativo della Corte costituzionale sul tema in rassegna e su cui, ovviamente, non può il principio della doppia conforme.
4. Con la sentenza n. 209/2022, infatti, la Corte costituzionale ha dichiarato:
- «[...] l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1, comma 707, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante <<Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», nella parte in cui stabilisce: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «(p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»;
- «[ ...] in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quinto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 707, lettera b), della legge n. 147 del 2013»;
- «[...] in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lettera b), primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), nella parte in cui stabilisce: «per abilitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»;
- «[ ...] in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lettera b), secondo periodo, della legge n. 160 del 2019»;
- «[...]in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lettera b), secondo periodo, della legge n. 160 del 2019, come successivamente modificato dall'art. 5-decies, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215».
5. Rinviando ai contenuti di detta pronuncia, va qui preso atto che la Corte costituzionale ha escluso, quale requisito per godere dell'esenzione in esame, che nell'abitazione (prima casa) debba avere dimora abituale e residenza anagrafica l'intero nucleo familiare del possessore, essendo sufficiente che detta situazione fattuale risiedano il capo al solo proprietario.
6. Nella specie, risulta pacifico che la ricorrente abbia la propria residenza anagrafica e dimora abituale nell'immobile oggetto di tassazione, il che è sufficiente, alla luce del citato intervento del Giudice delle leggi, per riconoscerle il diritto all'esenzione in oggetto.
7. La sentenza impugnata per tale assorbente motivo va accolto e, non occorrendo accertamenti fattuali, la causa va decisa nel merito, accogliendo l'originario della contribuente ed annullando gli avvisi impugnati.
8. Il sopravvenuto intervento della Corte costituzionale sulla norma applicabile, giustifica la compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie l'originario ricorso della contribuente ed annulla gli atti impugnati.