Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
31 marzo 2025
Quando si può chiedere l’agevolazione prima casa in caso di sentenza costitutiva?
In assenza di un atto pubblico di compravendita, come nel caso di trasferimenti derivanti da sentenza costitutiva, le dichiarazioni necessarie per ottenere l'agevolazione prima casa devono essere rese entro la richiesta di registrazione della sentenza stessa. Dopo tale momento, la richiesta è tardiva e il beneficio non può essere riconosciuto.
di La Redazione
La vertenza oggetto di disamina tratta dell'aliquota dell'imposta di registro da applicare alla registrazione di una sentenza del Tribunale di Palermo.
Nello specifico, l'ordinanza n. 8141/2025 si sofferma sull'applicabilità dell'agevolazione fiscale “prima casa” (aliquota ridotta del 2% invece che del 9%) e sulla possibilità per il contribuente di beneficiare di tale agevolazione per un immobile che risulta essere pertinenza di una “prima casa”.
La CGT di secondo grado riconosceva l'applicazione dell'aliquota ridotta al contribuente. Contro tale decisione ricorre l'Amministrazione fiscale.
 
In sede di legittimità, il Fisco sostiene che la dichiarazione di volersi avvalere dell'aliquota agevolata per l'acquisto della “prima casa” è stata effettuata tardivamente, oltre il termine di 60 giornidalla notifica dell'avviso di liquidazione. In particolare, il ricorrente ritiene che la Corte distrettuale abbia sbagliato nel non considerare che la notifica dell'avviso di liquidazione rappresenta il termine ultimo prima della registrazione d'ufficio dell'atto. Secondo infatti la giurisprudenza in caso di trasferimento di proprietà immobiliare per effetto di una sentenza, il diritto a chiedere l'agevolazione fiscale deve essere esercitato al momento della registrazione dell'atto presso il Fisco.

precisazione

Sulla questione, la Corte di Cassazione afferma che, in materia di agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa, la dichiarazione necessaria per ottenere il beneficio deve essere resa prima della registrazione della sentenza costitutiva o traslativa del diritto reale. Tale principio trova applicazione anche nel caso in cui la proprietà dell'immobile viene trasferita per effetto di una sentenza.

La Corte sottolinea che il contribuente ha l'onere di manifestare la propria volontà di avvalersi dell'agevolazione prima della registrazione, in quanto ciò costituisce un presupposto essenziale per il riconoscimento del beneficio fiscale.

precisazione

Una volta che il Fisco ha provveduto alla liquidazione dell'imposta o ha registrato d'ufficio l'atto, la dichiarazione non può più essere validamente resa. La richiesta dell'agevolazione dopo la registrazione dell'atto non è ammissibile, poiché contrasta con il principio di certezza del tributo.

La Sezione Tributaria conclude affermando il seguente principio di diritto

ildiritto

«In tema di agevolazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione, le dichiarazioni prescritte dal d.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, nota II bis, della tariffa prima, possono essere rese, laddove difetti un atto pubblico di compravendita, come nel caso di acquisto per effetto di sentenza costitutiva di un diritto reale di uso degli spazi destinati a parcheggio in favore degli acquirenti delle unità abitative, entro la richiesta di registrazione della sentenza stessa».

Nella fattispecie in esame, la dichiarazione del contribuente è stata effettuata solo nel corso del giudizio di appello, ben oltre la notifica dell'avviso di liquidazione, che segna il termine ultimo prima della registrazione d'ufficio dell'atto. Di conseguenza, la Corte ritiene che la dichiarazione sia tardiva e che l'agevolazione non possa essere riconosciuta.
Documenti correlati
Il tuo sistema integrato di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?