
|
Sulla questione, la Corte di Cassazione afferma che, in materia di agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa, la dichiarazione necessaria per ottenere il beneficio deve essere resa prima della registrazione della sentenza costitutiva o traslativa del diritto reale. Tale principio trova applicazione anche nel caso in cui la proprietà dell'immobile viene trasferita per effetto di una sentenza. |
|
Una volta che il Fisco ha provveduto alla liquidazione dell'imposta o ha registrato d'ufficio l'atto, la dichiarazione non può più essere validamente resa. La richiesta dell'agevolazione dopo la registrazione dell'atto non è ammissibile, poiché contrasta con il principio di certezza del tributo. |
«In tema di agevolazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione, le dichiarazioni prescritte dal |
Svolgimento del processo
1. La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, con la sentenza n. 1235/03/23, in parziale accoglimento dell'appello proposto da GF nei confronti della Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo n. 2725/03/20 resa 1'8 ottobre 2020 ed in parziale riforma tale pronunzia, dichiarava dovuta, per la registrazione della sentenza n. 5378/2017 emessa dal Tribunale civile di Palermo il 16/10/2017, l'imposta di registro nella misura del 2%.
1.1. I giudici di appello ritenevano fondato il rilievo della contribuente concernente l'omessa applicazione del trattamento agevolativo prima casa sul presupposto che: "Come rilevato dall'appellante (senza alcuna contestazione da parte dell'appellata che si è limitata a rilevare sul punto, senza però alcun supporto normativo, di ritenere che la registrazione dell'atto coincida con la notifica dell'avviso di liquidazione), pur dopo la liquidazione dell'imposta di cui all'atto impugnato in questa sede, la registrazione della sentenza non è ancora stata operata e, pertanto, avendo l'appellante medesimo ampiamente dimostrato (anche in questo caso senza alcuna contestazione da parte dell'appellata) che sussistono tutti i presupposti per l'acquisto col predetto trattamento agevolativo (trattandosi di bene immobile di pertinenza di altro destinato a prima casa) ed avendo la stessa altresì depositata la necessaria dichiarazione sostitutiva di atto notorio, deve applicarsi, in luogo dell'aliquota del 9%, quella ridotta del 2%".
3. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, l’Ufficio.
4. La contribuente resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo l'ufficio ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 113 c.p.c. nonchè degli artt. 10, 15 e 54 del d.P.R. 131/1986. Assume che i giudici di appello non avevano considerato che la notifica dell'avviso di liquidazione segna il termine ultimo prima della registrazione d'ufficio dell'atto, conseguendone, per quanto qui in rilievo, che la dichiarazione di volersi avvalere dell'aliquota agevolata, prodotta all'udienza del 30/01/2020, trascritta a pag. 17 dell'atto di appello, risultava effettuata tardivamente ben oltre il sessantesimo giorno della notifica dell'avviso di liquidazione. Rileva che, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, quando si trasferisce la proprietà di un immobile a seguito di una sentenza del giudice, il momento in cui la parte, destinataria degli effetti traslativi del provvedimento giudiziale, può far valere il suo diritto a chiedere l'applicazione dell'agevolazione fiscale per l'acquisto della "prima casa", è costituito dalla registrazione dell'atto davanti all'Amministrazione Finanziaria.
2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 1, nota II bis del d.P.R. n. 131/1986, censurando, altresì, la sentenza impugnata per aver ritenuto sussistenti i presupposti per la fruizione dell'agevolazione, documentati con il deposito della già richiamata dichiarazione sostitutiva di atto notorio, requisiti per godere dell'agevolazione. Rileva che la mera "trascrizione" nell'atto di appello del contenuto di un atto notorio non poteva in alcun modo costituire la prova dello stesso.
3. Il primo motivo è fondato, rimanendo assorbito il secondo motivo.
3.1. Appare opportuno, ai fini di una compiuta disamina della problematica oggetto di causa, richiamare, in punto di fatto, i termini della vicenda in esame.
In data 01/04/2019 la contribuente riceveva dall'Agenzia delle Entrate, l'avviso di liquidazione dell'imposta ed irrogazione di sanzioni n. XXX in forza del quale l'ufficio richiedeva il pagamento di complessivi € 7.417,50 di cui €6.930,00 per imposta di registro trasferimento fabbricati ed altre voci accessorie. Tale atto si fondava sull'assunto che la contribuente avesse omesso il pagamento dell'imposta relativa alla registrazione della sentenza n. 5378/2017 emessa dal Tribunale Civile di Palermo in data 16/10/2017. In seno a detto giudizio GF aveva chiesto la condanna di tale MS al trasferimento, dietro pagamento di equo compenso, delle aree di parcheggio inerenti all'edificio condominiale sito in X ad angolo con Via X , e ricadenti su terreno indicato nel N.C.T. di X al fg. X ; tale giudizio si era concluso con la suddetta pronunzia del Tribunale che così aveva disposto: ".....In accoglimento parziale della domanda di parte attrice dichiara che SA , SB e SE, nella qualità di eredi del sig. SM devono garantire il diritto reale di uso pro-quota a parte attrice per appartamenti F e C circa la porzione di cantinato meglio indicata in estensione nella relazione e nei chiarimenti alla c.t.u. a cui si rinvia ( ...)... Condanna parte attrice a corrispondere a parte convenuta per l'area di parcheggio di cui alla relazione e chiarimenti alla c.t.u. € 42.000,00 per posto auto spettante alla Sig.ra F , e € 35.000,00 posto auto spettante alla Sig.ra C " Proposto appello, nelle more del giudizio l'ufficio emetteva il suindicato avviso oggetto di causa successivamente impugnato dalla contribuente.
3.2. Tanto premesso, va osservato che le disposizioni di cui agli artt. 10, 15 e 54 del d.P.R. 131/1986 (Testo Unico Registro, TUR) si basano sul principio che permea l'intero testo unico in materia di tassazione di atti soggetti a registrazione a termine fisso che prevede, in assenza dell'iniziative dei soggetti tenuti alla richiesta, la registrazione di ufficio previa riscossione coattiva dell'imposta liquidata. Gli atti dell'autorità giudiziaria, in materia di controversie civili, sono soggetti a registrazione, in termine fisso, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 131/1986, essendo ricompresi nella I parte della Tariffa ivi allegata, all'art. 8. Soggetti obbligati a chiedere la registrazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 1, lett. e) del TUR sono i cancellieri ed i segretari dell'organo giurisdizionale che ha emesso l'atto. La registrazione, a norma dell'articolo 13, deve essere richiesta "...entro 20 giorni se formato in Italia ...". In mancanza della richiesta, si procede d'Ufficio a norma dell'articolo 15, 1° comma, "... previa riscossione dell'imposta".
Il successivo art. 54 del TUR, intitolato: "Riscossione dell'imposta in sede di registrazione" dispone, infine, dal secondo comma:"2.I funzionari indicati alla lettera e) dell'art. 10 sono tenuti al pagamento o al deposito di cui al comma 1 limitatamente ai decreti di trasferimento emanati nei procedimenti esecutivi e agli atti da essi ricevuti. 3. Per gli altri atti degli organi giurisdizionali il pagamento dell'imposta deve essere effettuato, entro il termine di cui al comma 5, dalle parti in causa o dai soggetti nel cui interesse è richiesta la registrazione.4. In mancanza del pagamento o del deposito l'ufficio procede, a norma dell'art. 15, lettere a) e b), alla registrazione d'ufficio. 5. Quando la registrazione deve essere eseguita d'ufficio a norma dell'art. 15, l'ufficio del registro notifica apposito avviso di liquidazione al soggetto o ad uno dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, con invito ad effettuare entro il termine di sessanta giorni il pagamento dell'imposta e, se dallo stesso dovuta, della pena pecuniaria irrogata per omessa richiesta di registrazione..."
3.3. L' Ufficio assume, quindi, che la notifica dell'avviso di liquidazione segna il termine ultimo prima della registrazione d'ufficio dell'atto, conseguendone che la dichiarazione di volersi avvalere dell'aliquota agevolata, prodotta all'udienza del 30/01/2020, trascritta a pag. 17 dell'atto di appello, risultava effettuata in modo tardivo.
4. Tale tesi appare condivisibile sulla scorta delle disposizioni del TUR, come interpretate dalla giurisprudenza di questa Corte, dovendosi ritenere che l'agevolazione, quale quella in esame, può essere chiesta fino alla richiesta di registrazione della sentenza costitutiva o traslativa del diritto reale.
4.1. Con riferimento alla dichiarazione prescritta dalla nota II bis, cit., - che involge la volontà del contribuente di fruire dell'agevolazione dichiarando di volersi stabilire nel Comune dove si trova l'immobile, di non esser titolare esclusivo o in comunione col coniuge di altri diritti reali su immobili siti nello stesso comune e di non avere già fruito dei medesimi benefici, - questa Corte ha precisato che viene in rilievo un'eccezione al principio generale, desumibile dallo stesso d.P.R. n. 131 del 1986, art. 77, secondo il quale un'agevolazione non richiesta al momento dell'imposizione non è perduta, essendo possibile, sia pur con gli ovvi limiti temporali, rimediare all'erronea imposizione (cfr. Cass., 12 gennaio 2017, n. 635; Cass., 11 giugno 2010, n. 14117; Cass., 12 febbraio 2009, n. 3449); così che la dichiarazione in discorso è prescritta quale elemento costitutivo della fattispecie (agevolativa) e assume la natura giudica di una dichiarazione di volontà «in quanto orientata all'esercizio di un diritto soggettivo» (Cass., 29 marzo 2017, n. 8103). Si è, altresì, rimarcato che «non è prevista alcuna formalità alternativa alla richiesta formulata dal compratore nell'atto di acquisto» (così Cass., 12 febbraio 2009, n. 3449; v., altresì, Cass., 4 ottobre 2006, n. 21379) e che, - in relazione alla fattispecie (connotata dal difetto di un atto pubblico di compravendita) dell'acquisto della proprietà dell'immobile per effetto di sentenza costitutiva emessa dal giudice ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., ai fini del godimento dei benefici fiscali connessi all'acquisto della prima casa, le manifestazioni di volontà prescritte dall'art. 1, nota II bis, della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, vanno rese, qualora il suddetto acquisto sia avvenuto a seguito di sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ., prima della registrazione di quest'ultima, che costituisce l'atto al quale va riconosciuta efficacia traslativa della proprietà del bene, dovendosi, invece, escludere che le stesse possano effettuarsi in un momento successivo, atteso il carattere necessario della collaborazione del contribuente, che integra un presupposto del beneficio e costituisce una eccezione al principio generale desumibile dall'art. 77 del d.P.R. predetto, secondo cui un'agevolazione non richiesta al momento della imposizione non è perduta, potendosi rimediare, nei previsti limiti temporali, alla erroneità di quest'ultima (Cass. 2261/2014; conformi, successivamente, Cass, 3132/2018; Cass. 5349/2020)». Con la sentenza del 18 febbraio 2009, n. 3863 questa Corte ha, altresì, chiarito che «In tema di agevolazioni tributarie, i benefici fiscali previsti dall'art. 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168 per l'acquisto della "prima casa" trovano applicazione anche nell'ipotesi in cui il trasferimento della proprietà dell'immobile sia disposto dal giudice con sentenza costitutiva emessa ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., non ostandovi l'obbligo imposto al compratore di rendere la dichiarazione prescritta a pena di decadenza dal sesto comma dell'art. 1 cit., la quale, da rendersi ordinariamente nell'atto di trasferimento, va effettuata nel primo momento in cui la parte destinataria degli effetti traslativi del provvedimento può far valere il proprio diritto all'applicazione del beneficio, ovverosia nel momento in cui essa richiede la registrazione dell'atto all'Amministrazione finanziaria. Ne consegue quindi l'inammissibilità di una dichiarazione effettuata dopo che l'Amministrazione abbia già proceduto all'operazione di liquidazione dell'imposta o nel successivo giudizio di impugnazione dell'avviso di liquidazione medesimo, in quanto essa sarebbe del tutto incompatibile con l'esigenza di tutela dell'interesse dell'Amministrazione alla definitività e certezza del tributo».
Ed, ancora, con la sentenza n. 3132/2018, questa Corte ha precisato che «In caso di stipulazione di un contratto preliminare nel quale le parti abbiano concordato il corrispettivo in una misura tale da comprendere anche l'ammontare dell'imposta al cui pagamento è tenuto il cedente, ai fini delle agevolazioni previste per la "prima casa", dalla nota II-bis all'art. I della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, le dichiarazioni di sussistenza delle condizioni ivi previste ove non siano state rese nel contratto preliminare e il contratto definitivo non sia stato stipulato con la conseguente proposizione della domanda di esecuzione in forma specifica, possono essere rese anche nel corso del giudizio, fino alla sentenza pronunciata a norma dell'art. 2932 e.e.") [ ...]».
Va pure richiamata Cass. Sez. 6, 12/01/2017, n. 635 la quale ha rilevato che in tema di agevolazioni "prima casa", le manifestazioni di volontà prescritte dall'art. 1, nota II bis, della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 vanno rese sempre, anche ove l'acquisto sia avvenuto a titolo originario per usucapione, prima della registrazione del provvedimento del giudice, atteso il carattere necessario della collaborazione del contribuente, che integra un presupposto del beneficio e costituisce un'eccezione al principio generale secondo cui un'agevolazione non richiesta al momento della imposizione non è perduta, potendosi rimediare, nei previsti limiti temporali, all'erroneità di quest'ultima.
Si è, pure, affermato che le prescritte manifestazioni di volontà prescritte dal d.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, nota II bis, della tariffa prima, ai fini agevolativi vanno rese, attenendo ai presupposti dell'agevolazione, anche quando il contribuente intenda far valere il proprio diritto all'applicazione dei relativi benefici rendendosi acquirente in sede di vendita forzata; in tal caso egli dovrà provvedere a rendere le anzidette dichiarazioni prima della registrazione del decreto di trasferimento del giudice dell'esecuzione, che costituisce l'atto al quale va riconosciuta efficacia traslativa della proprietà (Cass. 9569/2013).
4.2. In sostanza, dunque, la notifica dell'avviso di liquidazione segna il termine ultimo prima della registrazione d'ufficio dell'atto, conseguendone, per quanto qui in rilievo, che la dichiarazione di volersi avvalere dell'aliquota agevolata, prodotta all'udienza del 30/01/2020, trascritta a pag. 17 dell'atto di appello, è stata effettuata tardivamente.
5. Va, pertanto, accolto in primo motivo sulla scorta del seguente principio di diritto: «In tema di agevolazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione, le dichiarazioni prescritte dal d.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, nota II bis, della tariffa prima, possono essere rese, laddove difetti un atto pubblico di compravendita, come nel caso di acquisto per effetto di sentenza costitutiva di un diritto reale di uso degli spazi destinati a parcheggio in favore degli acquirenti delle unità abitative, entro la richiesta di registrazione della sentenza stessa».
5.1. In ragione della fondatezza del superiore motivo - assorbito il secondo - la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario della parte contribuente.
5.2. Appaiono sussistere i presupposti di legge per disporre la compensazione delle spese delle fasi di merito, mentre le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della contribuente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l'originario ricorso di parte contribuente. Compensa le spese delle fasi di merito e condanna GF al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore dell’Ufficio in euro 2.400,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.