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21 febbraio 2025N. 6
Rassegna di diritto sportivo nazionale e internazionale
Raccolta delle più importanti novità riguardanti il diritto sportivo nazionale e internazionale.
di La Redazione
Federazioni nazionali
FIGC
(10.02.2025) Pubblicato il bando dal Settore tecnico della FIGC avente ad oggetto un corso executive di alta formazione della durata di 144 ore, organizzato congiuntamente da FIGC e SDA Bocconi, che si svolgerà tra Milano e Firenze dal 17/03/2025 al 26/06/2025, strutturato in quattro moduli: Strategie e Business del Calcio, Sostenibilità e Finanza, Organizzazione e Capitale Umano, Tecnologia e Innovazione.
Il corso è rivolto principalmente a dirigenti e professionisti del calcio. La selezione avverrà tramite analisi del CV e colloqui motivazionali/attitudinali, con domande da presentare entro il 04/03/2025. Il corso si propone di fornire competenze manageriali avanzate per la gestione delle società calcistiche moderne, affrontando le sfide contemporanee del calcio sotto il profilo sportivo, sociale, commerciale e finanziario, con una faculty composta da docenti SDA Bocconi e la supervisione di un Comitato d'indirizzo nominato dal Settore Tecnico FIGC (C.U. n. 164/2025).
Federazioni e Confederazioni internazionali
FIFA
- (28.01.2025) Il Comitato Disciplinare Fifa ha trattato il caso del mancato pagamento da parte del Lechia Gdansk di 14.038,14 euro alla FIFA Clearing House (FCH) per il contributo di solidarietà relativo al trasferimento del calciatore Tomáš Bobcek. Il club polacco ha sostenuto di aver già pagato il contributo di solidarietà nell'ambito del trasferimento complessivo di 657.808,22 euro più bonus versati al club cedente (Ruzomberok), ma il Comitato ha respinto questa argomentazione in quanto l'Electronic Player Passport e l'Allocation Statement, non impugnati dal club, avevano già determinato le modalità di pagamento del contributo. Il Comitato, applicando l'art. 17.6 dei FIFA Clearing House Regulations, ha imposto al club una multa di 2.000 franchi svizzeri e il divieto di registrare nuovi giocatori, sia a livello nazionale che internazionale, fino al completo pagamento dell'importo dovuto. Il Comitato ha precisato che la sua competenza si limita all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 17 FCHR, senza poter riesaminare o modificare il processo di determinazione del contributo di solidarietà, lasciando impregiudicato il diritto del club di agire contro il club cedente per eventuali rimborsi;
- (16.01.2025) Il Comitato Disciplinare FIFA ha trattato la controversia tra il calciatore colombiano Andres Camilo Sanchez-Gil e il club portoghese UD Lanheses, riscontrando il mancato pagamento di circa 8.700 euro più interessi stabiliti da una precedente decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie FIFA del 22 aprile 2024. La questione centrale ruota attorno a un presunto accordo transattivo del 24 luglio 2024 per 1.700 dollari, firmato da un rappresentante privo di procura per agire a nome del calciatore, circostanza che ha portato il Comitato a considerare nulla la transazione. Il Comitato ha rilevato la negligenza del club nel non verificare i poteri rappresentativi e nell'accettare un pagamento su un conto bancario non riconducibile al calciatore, elementi che hanno portato a considerare persistente l'inadempimento della decisione originaria. La decisione stabilisce l'immediata imposizione di un divieto di tesseramento di nuovi giocatori (a livello nazionale e internazionale) fino al completo pagamento degli importi dovuti, per un massimo di tre periodi di registrazione consecutivi, senza applicare ulteriori sanzioni pecuniarie vista la proporzionalità della misura rispetto alla violazione;
- (08.01.2025) Il Comitato Disciplinare Fifa ha trattato il caso inerente ad un ritardo di 2 minuti e 20 secondi nell'inizio del secondo tempo della partita Colombia-Cile del 15 ottobre 2024, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026, causato dal tardivo rientro in campo delle squadre. Nonostante la Federazione Colombiana abbia sostenuto che il ritardo fosse imputabile solo al Cile, il Comitato ha ritenuto attendibile il rapporto del Commissario di Gara che attribuiva la responsabilità a entrambe le squadre, in base alla presunzione di accuratezza dei rapporti degli ufficiali di gara ex art. 40 FDC. Il Comitato ha qualificato il ritardo come "misconduct" ai sensi dell'art. 14.5 del Codice Disciplinare FIFA, sottolineando che la norma non si limita alle sole sanzioni disciplinari multiple ma copre ogni comportamento improprio della squadra nazionale. Considerando che la Federazione Colombiana era recidiva per simili violazioni negli ultimi tre anni, il Comitato ha applicato la sanzione prevista dall'Allegato 1 del FDC per i "late kick-off" reiterati. La sanzione imposta è stata una multa di 10.000 franchi svizzeri, da pagarsi entro 30 giorni, ritenuta proporzionata alla violazione e alla recidività della Federazione.
Altri organismi
WADA
(15.02.2025) La WADA ha raggiunto un accordo con il tennista italiano Jannik Sinner per una sospensione di tre mesi (dal 9 febbraio al 4 maggio 2025) a seguito della positività al clostebol rilevata nel marzo 2024. Nonostante un Tribunale Indipendente avesse inizialmente stabilito la non colpevolezza dell'atleta, la WADA ha presentato appello al TAS, optando poi per una risoluzione concordata ex art. 10.8.2 del Codice Mondiale Antidoping. L'Agenzia ha accettato che Sinner non intendesse “barare” e che l'esposizione al clostebol, avvenuta senza sua conoscenza, non abbia fornito benefici prestazionali, pur rimanendo responsabile per la negligenza del suo entourage secondo i precedenti del TAS. La sospensione concordata permetterà a Sinner di riprendere gli allenamenti ufficiali dal 13 aprile 2025, con la WADA che ha formalmente ritirato il suo appello al TAS. La Federazione Internazionale Tennis e l'Agenzia Internazionale per l'Integrità del Tennis hanno accettato l'accordo di risoluzione del caso. La sanzione tiene conto di 4 giorni già scontati durante una precedente sospensione provvisoria e non prevede la squalifica di risultati oltre quanto già imposto dal tribunale di prima istanza.
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