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26 febbraio 2025
Rendita vitalizia: con il Collegato Lavoro nuove regole sulla presentazione delle domande

Con la circolare in esame, l'INPS analizza le novità apportate sul tema della costituzione della rendita vitalizia dalla L. n. 203/2024, fornendo indicazioni sugli adempimenti di natura amministrativa.

di La Redazione

Il c.d. Collegato Lavoro (L. n. 203/2024) ha apportato delle modifiche anche in materia di costituzione della rendita vitalizia, introducendo il comma 7 all'art. 13 L. n. 1338/1962, ai sensi del quale

legislazione

«Il lavoratore, decorso il termine di prescrizione per l'esercizio della facoltà di cui al primo comma e al quinto comma, fermo restando l'onere della prova previsto dal medesimo quinto comma, può chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale la costituzione della rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, calcolato ai sensi del sesto comma».

Così facendo è stato introdotto un nuovo diritto spettante solo al lavoratore e ai propri superstiti, che potranno quindi chiedere la costituzione della rendita vitalizia (con onere interamente a proprio carico) per i contributi omessi dai datori di lavoro e prescritti.
L'INPS è intervenuta fornendo a tal proposito le istruzioni amministrative (circolare n. 48/2025).


Profili rilevanti

L'Istituto evidenzia innanzitutto gli aspetti da considerare in seguito alla modifica normativa:

precisazione

  • La legittimazione a chiedere la rendita vitalizia, che spetta al lavoratore in sostituzione della medesima legittimazione del datore di lavoro, quando da questi non possa ottenere la costituzione della rendita, fatto salvo il risarcimento del danno;
  • Il diritto di chiedere la rendita vitalizia è soggetto a prescrizione.

 

Criteri per valutare il decorso della prescrizione

A livello pratico, nel momento in cui esaminano le singole domande, le Strutture territoriali devono tenere presente che il diritto in questione è soggetto a ordinaria prescrizione decennale, che inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ossia dal giorno di scadenza del termine di prescrizione dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare e non ha versato.

attenzione

Il Legislatore riconosce al lavoratore un diritto proprio, senza termine di prescrizione, di costituire la rendita vitalizia con onere interamente a suo carico, a patto che sia intervenuta la prescrizione del diritto del datore di lavoro di costituire presso l'INPS la rendita vitalizia e dell'omologo diritto del lavoratore di sostituirsi al datore e chiedere a quest'ultimo il risarcimento del danno.


Adempimenti di natura amministrativa

In seguito alla novella, con riferimento ai contributi pensionistici obbligatori ma non versati dal datore e prescritti, possono verificarsi le seguenti situazioni:

esempio

  • Il datore di lavoro chiede all'INPS la costituzione della rendita vitalizia reversibile, soggetta a prescrizione;
  • Il lavoratore chiede, in sostituzione del datore, all'INPS la costituzione della medesima rendita quando non possa ottenerla dal datore, sempre soggetta a prescrizione;
  • Il lavoratore richiede in proprio e con onere interamentea suo carico la costituzione della rendita, nessuna prescrizione in tal caso.

Se la domanda è presentata dal datore di lavoro e il diritto in esame non sia prescritto, essa deve essere esaminata nel merito.
Se invece l'istanza è presentata dal lavoratore o dai suoi superstiti e il diritto non risulti prescritto, la stessa si considera inoltrata in via sostitutiva con tutto ciò che ne consegue.
Se il diritto è prescritto occorre invece distinguere:

  • Qualora la domanda sia stata presentata prima dell'entrata in vigore del Collegato Lavoro e risulti ancora giacente, la stessa si considera inoltrata e va definita d'ufficio come se fosse stata presentata alla data di entrata in vigore della Legge, con onere calcolato a tale data;
  • Se l'istanza è presentata a partire dal 12 gennaio 2025, essa si considera inoltrata e la data della domanda coinciderà con quella di presentazione.


Iscritti alla Gestione pubblica

Il termine di prescrizione pari a 10 anni per la costituzione della rendita vitalizia decorre per tali iscritti dalla data di prescrizione dei contributi.

attenzione

Le indicazioni oggetto della presente circolare trovano applicazione anche con riferimento a tutte le domande di rendita vitalizia e ai ricorsi inoltrati prima dell'entrata in vigore della L. n. 203/2024 che risultino giacenti e non ancora definiti.

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