
Con la circolare in esame, l'INPS analizza le novità apportate sul tema della costituzione della rendita vitalizia dalla L. n. 203/2024, fornendo indicazioni sugli adempimenti di natura amministrativa.
Il c.d.
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«Il lavoratore, decorso il termine di prescrizione per l'esercizio della facoltà di cui al primo comma e al quinto comma, fermo restando l'onere della prova previsto dal medesimo quinto comma, può chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale la costituzione della rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, calcolato ai sensi del sesto comma». |
Così facendo è stato introdotto un nuovo diritto spettante solo al lavoratore e ai propri superstiti, che potranno quindi chiedere la costituzione della rendita vitalizia (con onere interamente a proprio carico) per i contributi omessi dai datori di lavoro e prescritti.
L'INPS è intervenuta fornendo a tal proposito le istruzioni amministrative (circolare n. 48/2025).
Profili rilevanti
L'Istituto evidenzia innanzitutto gli aspetti da considerare in seguito alla modifica normativa:
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Criteri per valutare il decorso della prescrizione
A livello pratico, nel momento in cui esaminano le singole domande, le Strutture territoriali devono tenere presente che il diritto in questione è soggetto a ordinaria prescrizione decennale, che inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ossia dal giorno di scadenza del termine di prescrizione dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare e non ha versato.
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Il Legislatore riconosce al lavoratore un diritto proprio, senza termine di prescrizione, di costituire la rendita vitalizia con onere interamente a suo carico, a patto che sia intervenuta la prescrizione del diritto del datore di lavoro di costituire presso l'INPS la rendita vitalizia e dell'omologo diritto del lavoratore di sostituirsi al datore e chiedere a quest'ultimo il risarcimento del danno. |
Adempimenti di natura amministrativa
In seguito alla novella, con riferimento ai contributi pensionistici obbligatori ma non versati dal datore e prescritti, possono verificarsi le seguenti situazioni:
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Se la domanda è presentata dal datore di lavoro e il diritto in esame non sia prescritto, essa deve essere esaminata nel merito.
Se invece l'istanza è presentata dal lavoratore o dai suoi superstiti e il diritto non risulti prescritto, la stessa si considera inoltrata in via sostitutiva con tutto ciò che ne consegue.
Se il diritto è prescritto occorre invece distinguere:
- Qualora la domanda sia stata presentata prima dell'entrata in vigore del
Collegato Lavoro e risulti ancora giacente, la stessa si considera inoltrata e va definita d'ufficio come se fosse stata presentata alla data di entrata in vigore della Legge, con onere calcolato a tale data; - Se l'istanza è presentata a partire dal 12 gennaio 2025, essa si considera inoltrata e la data della domanda coinciderà con quella di presentazione.
Iscritti alla Gestione pubblica
Il termine di prescrizione pari a 10 anni per la costituzione della rendita vitalizia decorre per tali iscritti dalla data di prescrizione dei contributi.
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Le indicazioni oggetto della presente circolare trovano applicazione anche con riferimento a tutte le domande di rendita vitalizia e ai ricorsi inoltrati prima dell'entrata in vigore della |