
Nel caso in esame, l'azienda si serviva del gestionale per trasmettere ogni tipo di comunicazione di natura lavorativa ai dipendenti.
La vicenda: il licenziamento disciplinare tramite portale cloud
Soggetti in causa sono un lavoratore svolgente la mansione di autista e la sua datrice di lavoro, che gli aveva intimato il licenziamento disciplinare utilizzando la piattaforma digitale utilizzata quale...
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Con sentenza n. 3650/23 il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso promosso da OMISSIS contro OMISSIS compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
Con ricorso depositato in data 31/12/22 OMISSIS - assunto, da ultimo, con contratto a tempo indeterminato da OMISSIS quale autista inquadrato al quarto livello CNL imprese esercenti servizi postali in appalto - conveniva in giudizio OMISSIS lamentando l'illegittimità, nullità o inef¿cacia del licenziamento disciplinare intimatogli oralmente e chiedendo la condanna di parte convenuta alle conseguenze gradate di cui al D.Lgs. n. 23 del 2015.
Si costituiva ritualmente in giudizio OMISSIS insistendo per il rigetto del ricorso in quanto infondato e proponendo, a sua volta, domanda riconvenzionale e chiedendo la condanna del ricorrente al pagamento dei danni per i sinistri stradali da questo cagionati per complessivi Euro 6.425,00 compensati con quanto già trattenuto (pari ad Euro 3.801,93) oltre che il pagamento delle penali previste dal regolamento aziendale.
In particolare, la società allegava che OMISSIS era stato destinatario di una serie di contestazioni disciplinari e, da ultimo, di una comunicazione di licenziamento per giusta causa, tutte caricate nella piattaforma digitale 'Dipendenti in Cloud utilizzata come veicolo di ogni comunicazione tra il datore di lavoro e ciascun dipendente.
Il Tribunale ha rigettato il ricorso escludendo che il licenziamento sia stato intimato oralmente, risultando prova scritta del contrario. A fronte di tale evidenza ha ritenuto inoltre che tutte le eccezioni formali che il ricorrente aveva sollevato in occasione della prima udienza di discussione (tra la contestazione disciplinare e l' irrogazione del licenziamento non era stato rispettato il termine di 5 giorni di cui allo S.L.; il licenziamento era stato irrogato in violazione della disciplina contrattuale che, per contro, prevedeva al più sanzione conservativa; i fatti posti a fondamento del licenziamento non erano stati precedentemente contestati) erano da considerarsi inammissibili.
Il Tribunale ha rilevato che l'unica prescrizione individuata dall'art. 2, comma 1, L. n. 604 del 1966 è che il licenziamento sia comunicato per iscritto e pertanto " in tale scenario non può, in linea di principio, escludersi che anche l'utilizzo di una piattaforma telematica possa assolvere al ¿ne legislativo, sempre che venga garantita, alla stregua di altre forme ordinarie e più usuali (la raccomandata piuttosto che la consegna a mani nel luogo di lavoro), una modalità di accesso alla piattaforma da parte del dipendente che, da un lato, ne preservi la sfera privata e, dall'altro, la piena consapevolezza che in detta piattaforma vengano veicolate tutte le comunicazioni relative al rapporto di lavoro, con¿gurandosi così un onere del lavoratore di prenderne tempestivamente ed adeguatamente visione".
Il Tribunale ha osservato che l'istruttoria testimoniale esperita sul punto ha confermato che la modalità utilizzata da OMISSIS per tutte le comunicazioni ai dipendenti non si presta ad alcun pro¿lo di censura, preservando, con l'utilizzo di credenziali di accesso personali, il diritto di riservatezza e, dall'altro, fornendo un mezzo assolutamente idoneo a garantire la conoscibilità di dette comunicazioni; ha rilevato che Il ricorrente poi nulla ha contestato in merito al fatto che il portale Dipendenti in Cloud fosse effettivamente il canale di comunicazione con il datore di lavoro ; ha poi affermato che risulta inoltre documentalmente che tutte le contestazioni disciplinari siano state caricate nella piattaforma e che siano state tutte visualizzate dal ricorrente: "l'ultima delle quali in data 13/9/2022 e visualizzata dal ricorrente nella medesima data ad ore 19:19" ; anche il licenziamento disciplinare era stato caricato nel portale in data 16/9/2022 ad ore 20:35 e letto dal dipendente ad ore 18:23 del 21/09/2022 , risultando così prova della piena conoscenza dell'atto.
Il Tribunale ha poi rigettato le domande riconvenzionali della datrice di lavoro, atteso che quanto al risarcimento dei danni procurati al mezzo aziendale, manca la prova documentale dell'intervenuto pagamento dei preventivi versati in atti, "unica prova in grado di fondare effettivamente il diritto al ristoro economico delle somme erogate per le riparazioni".
Per quanto riguarda poi la richiesta di addebito al lavoratore delle somme a titolo di penali previste dal regolamento aziendale per i sinistri stradali e delle somme pagate per i verbali di infrazione al Codice della Strada, il Tribunale ha osservato che il regolamento prodotto dalla società è successivo all'assunzione del lavoratore e non vi è evidenza di quale fosse il contenuto del regolamento precedente "dal che l' inapplicabilità delle penali non risultando che il regolamento in atti fosse stato consegnato all'autista".
Ha proposto appello OMISSIS chiedendo, in riforma della sentenza, l'accoglimento delle domande proposte.
Ha resistito OMISSIS chiedendo il rigetto dell'appello; proponendo appello incidentale la società ha chiesto l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta.
All'udienza del 20 Giugno 2024 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce. APPELLO PRINCIPALE
- Circa l'illegittimità del licenziamento
Con il primo motivo di appello OMISSIS denuncia la sentenza per non avere considerato le seguenti censure già dedotte in primo grado:
i) tra la contestazione disciplinare e l'irrogazione del licenziamento, per come allegato dalla stessa società, non è stato rispettato il termine di 5 giorni di cui allo S.L.;
ii) il licenziamento è stato irrogato in violazione della disciplina prevista dalla contrattazione collettiva che, per contro, prevede per la fattispecie in esame al più sanzione conservativa;
iii) i fatti posti a fondamento del licenziamento non sono stati precedentemente contestati
L'appellante rileva che il Tribunale, erroneamente , ha ritenuto che tali censure non siano state dedotte tempestivamente.
Quanto al punto i) parte appellante ricorda che dai documenti di controparte risulta che la stessa società, con lettera del 13 settembre 2022 ha proceduto alla contestazione per poi intimargli il licenziamento con lettera del 16 settembre2022-
Quanto al punto II) parte appellante eccepisce invece che il CCNL applicato al caso di specie per i fatti oggetto di contestazione prevede la sanzione disciplinare conservativa (art. 52, lettera d) ossia la sanzione della sospensione "¿no a un massimo di 5 giorni", per il lavoratore che "provochi o sia vittima di sinistri stradali per colpevole violazione delle norme del codice della strada".
L'appellante precisa inoltre :
- a pag.4 del ricorso ha eccepito: "Intanto il lavoratore non può che negare ogni responsabilità con riferimento a qualsivoglia incidente stradale o a ipotetiche violazioni di norme del c.d.s. affermate nella nota in commento o agli altri comportamenti più o meno genericamente ivi riportati (lamentele di committenti, contrassegni o ricambi "venduti", ecc...).";
- a pag.5 del ricorso ha eccepito: "Così come nega i sinistri cui la società fa riferimento o, comunque, nega ogni responsabilità a proposito."
- Circa la forma del licenziamento
Con il secondo motivo di appello OMISSIS denuncia l'errore commesso dal giudice nel ritenere provata la forma scritta del licenziamento oggetto di giudizio.
Sul punto, infatti, parte appellante osserva che egli non aveva alcun ulteriore onere di ribadire come nessuna comunicazione scritta del licenziamento gli fosse mai stata consegnata e, a priori, come non esistesse alcuna forma scritta di licenziamento, avendo già dedotto in ricorso come il licenziamento gli era stato comunicato solo oralmente in data 16 settembre 2022.
Parte appellante lamenta che il primo giudice ha confuso la prova dell'esistenza del sistema di comunicazione " in Cloud", con la prova dell'esistenza della lettera di licenziamento e della sua consegna al destinatario ; osserva che nessuna prova è stata infatti depositata in giudizio in ordine all'esistenza delle note disciplinari richiamate in sentenza, così come non vi è nessuna prova del loro essere state inviate e del loro essere state recapitate all' indirizzo virtuale del lavoratore né della comunicazione via mail dell'avvenuto "caricamento a sistema" e, in ultimo, della presa visione del sig. OMISSIS
L'esistenza in atti di documentazione interna dell'Azienza (sconosciuta e non conoscibile da parte del lavoratore), priva di qualsivoglia valore certificativo, non vale , ad avviso dell'appellante, a dar prova di alcunché.
Tali motivi, che possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro intrinseca connessione, sono solo in parte fondati.
L'appellante censura la sentenza per aver rigettato l'eccepita illegittimità del licenziamento perché intimato in forma orale e senza previa contestazione degli addebiti.
Il Collegio osserva sul punto che il licenziamento in data 16.9.2024 risulta, così come correttamente rilevato dal Tribunale, intimato con comunicazione scritta in data 16.9.2022 trasmessa al dipendente attraverso l'applicazione Dipendenti in Cloud utilizzata dalla società per ogni comunicazione di lavoro.
La disponibilità anche per OMISSIS di tale applicazione risulta confermata dalla teste OMISSIS, dipendente amministrativa della società dal 2018: " Dipendenti in cloud è il gestionale che usiamo per condividere le comunicazioni aziendali con i dipendenti; il dipendente ci comunica la propria e mail, noi la inseriamo nel gestionale che invia una e mail al dipendente con la procedura di autenticazione. Quando il dipendente accede nel gestionale cambia status risultando collegato e quando carichiamo un documento vediamo quando e se l'ha letto. Riconosco nel doc. 7 fasc. resistente che il Giudice mi esibisce la chat con il mio numero di telefono che ho avuto con il ricorrente in relazione alla procedura di accesso all'applicazione ...".
Nel doc. 7 citato dalla teste risulta infatti la conversazione intervenuta con OMISSIS il 30 giugno 20222 alle ore 16.58. per attivare l'accesso al portale.
Chiarito dunque che anche OMISSIS aveva accesso all'applicazione Dipendenti in cloud , il Collegio ritiene come il Tribunale , in forza delle risultanze processuali , abbia correttamente concluso che " la lettera di intimazione del licenziamento datata 16.9.2022 ( doc. 29 res. ) veniva caricata nel portale in data 16.9.2022 ad ore 20.35 e letta dal dipendente ad ore 18.23 del 21.9.2022 ( doc. 30 res. ); signi¿cativo che ad ore 18,30 , quindi pochi minuti dopo la lettura del provvedimento , il ricorrente inviava ad un amministrativo della società un messaggio scrivendo testualmente " Almeno scrivi le cose giuste quando devi mandare una lettera di licenziamento , dando così ulteriore riprova della piena conoscenza dell'atto".
Tali conclusioni e tali risultanze documentali (corrispondenti ai doc. 40 e 38 prodotti dalla società nell'allegato D in appello) non sono state oggetto di specifica censura in sede di gravame.
Si tratta , ad avviso del Collegio , di risultanze che provano non solo che la comunicazione scritta di licenziamento sia stata trasmessa ed entrata nella sfera di conoscibilità di OMISSIS ma che egli l'abbia effettivamente letta in data 21.9.2022.
Per quanto poi riguarda la lettera di contestazione degli addebiti alla base dell'intimato licenziamento del 16 settembre 2022, il Collegio ritiene che il Tribunale abbia correttamente rilevato che tale comunicazione sia stata caricata sulla piattaforma " in data 13.9.2022 ( doc. 25 res. ) e visualizzata dal ricorrente nella medesima data ad ore 19.19 ( doc. n. 26 res. ) " , che inoltre " la società ha dato conto che il lavoratore fosse ben consapevole della natura dell'atto ricevuto e letto attraverso il portale , come emerge dallo scambio di messaggi in pari data con la sua responsabile dell'epoca OMISSIS ( doc. 42 res. , ove OMISSIS le comunicava di aver visto che gli era arrivata un'altra lettera da parte di OMISSIS.
Anche in tal caso, tali conclusioni e tali risultanze documentali ( corrispondenti ai doc. 40 e 42 ricompresi nell'allegato D prodotto in appello ) non sono state oggetto di speci¿ca censura in sede di gravame ..
Anche in tal caso si tratta di risultanze che provano non solo che la contestazione alla base del successivo licenziamento sia stata trasmessa ed entrata nella sfera di conoscibilità di OMISSIS ma che egli l'abbia effettivamente letta nella stessa data del 13.9.2022.
L'appellante censura la sentenza perché il licenziamento è stato intimato per fatti non oggetto di preventiva contestazione.
Il collegio osserva che nella contestazione del 13.9.2022 si legge: ". In data 12.9.2022 mentre si trovava alla guida del veicolo targato ( ) , Lei veniva coinvolto in un sinistro - probabilmente un tamponamento - del quale lei si ri¿utava di fornire i dettagli ai suoi superiori , limitandosi a comunicare il fatto ; fatto ancora più grave , lei ometteva di fermarsi e proseguiva la marcia " fuggendo " come già avvenuto in occasione del sinistro occorso in data 24 Agosto 2022 , per il quale ha già ricevuto lettera di contestazione e formale richiamo affinchè il comportamento non si replicasse "
La società ha quindi contestato a OMISSIS essenzialmente di non aver fornito i dettagli del sinistro del 12 settembre 2022 e di essersi, in occasione di tale sinistro, non fermato e di aver proseguito la marcia, così come era già avvenuto in un precedente sinistro del 24 Agosto 2022.
Il Collegio osserva che tali circostanze, previamente contestate, appaiono provate dalle risultanze istruttorie.
La teste OMISSIS, che ha lavorato per OMISSIS dal febbraio 2020 a giugno 2023 in qualità di autista e di responsabile degli autisti, ha dichiarato: " Mi ricordo bene del sinistro di Agosto 2022, mi chiamò OMISSIS per dire che aveva fatto l'ennesimo incidente, disse di aver tamponato un'auto senza danni per entrambi. Io chiamai OMISSIS per comunicargli dell'incidente e OMISSIS un'ora dopo mi chiamò e mi mandò le foto della vettura, che era un'autovettura che aveva danni rilevanti, l'autista aveva chiamato OMISSIS per dirgli che OMISSIS non si era fermato e l'aveva inseguito al telefono con i Carabinieri ¿nchè non si era fermato, alla ¿ne era stato il ricorrente a dargli il nostro recapito. Quanto al sinistro del successivo settembre , venni chiamata a tardo pomeriggio - sera da OMISSIS che mi disse di aver fatto un altro incide senza darmi dettagli , non parlava in modo normale e sembrava alterato , gli chiesi ripetutamente le foto e mi disse che me le avrebbe mandate dopo , che si vergognava troppo , che il giorno dopo avrebbe portato il furgone dal meccanico e avrebbe riconsegnato le sue cose , che non poteva andare avanti così il ricorrente non mi mandò le foto richieste , il giorno dopo lasciò il furgone dal meccanico e lui ( NDR: il meccanico ) mi mandò le foto . C'erano dei danni rilevanti alla parte davanti ....ma non abbiamo mai saputo cosa sia successo ".
Il teste OMISSIS, che lavora per la società OMISSIS dal 2021 con " mansioni di operativo che " gestisce la parte dei trasporti dell'azienda, ha dichiarato: " Mi ricordo dell'ultimo incidente del ricorrente prima della cessazione del rapporto . mi mandò un audio via Whats app dove mi disse che aveva avuto un incidente rompendo il furgone e non si era fermato per scambiare i dati con l'atra vettura, che aveva parcheggiato il furgone a Peschiera Borromeo dove c'è il piazzale del nostro meccanico e non sarebbe più venuto al lavoro Io non seguo le pratiche delle contestazioni ed incidenti del mezzo, per quanto sono a conoscenza che OMISSIS ebbe incidenti e di alcuni di essi ho visto anche le foto. Ricordo un episodio in cui la controparte chiamò direttamente me per dirmi che OMISSIS non si era fermato dopo il sinistro ".
Le concordi dichiarazioni suddette dei testi OMISSIS e OMISSIS provano (cfr. in particolare le parti evidenziate in grassetto ) che OMISSIS non si è fermato in entrambi i sinistri del 12.9.2022 e del 24 Agosto 2022 e che , pur a fronte di ripetute richieste delle foto relative al sinistro di settembre 2022 da parte di OMISSIS , non ha inviato tali foto e non ha fornito i dettagli dell'accaduto.
Il Collegio osserva inoltre che la circostanza che OMISSIS non si sia fermato in occasione del sinistro del 12 settembre 2022 trova ulteriore sostanziale conferma nella comunicazione di OMISSIS a OMISSIS in data 12 settembre 2022 nella quale si legge testualmente ( doc. 22 in all. D fasc. società appellata ) : " Ivonne per favore mi assumo le mie responsabilità , anche se per me , che ero alla guida , ho cercato di scansare il tamponamento davanti , e pensavo di non aver recato danno al furgone 917 , fermandomi dopo ho potuto vedere che il paraurti anteriore è danneggiato , cosa che a freddo non ho potuto vedere, al momento dell'incidente ti ho chiamata subito appena ho pensato di aver potuto arrecare danno ,perché ho sentito un piccolo urto, solo che nessuno ha provato a chiamarmi e ad attirare la mia attenzione...per questo ho fatto il giro e sono tornato indietro però nessuno di noi tre ha visto che il furgone era ammaccato nel lato passeggero e per non perdere tempo e fare l'ulteriore consegna sono andato via . Credimi io appena mi sono fermato per curiosità ho visto che il paraurti anteriore era rientrato e quindi onestamente e sicuramente ho arrecato anch'io qualche danno alla macchina ".
Per quanto poi riguarda il sinistro del 24 Agosto 2022, le concordi dichiarazioni di OMISSIS ed OMISSIS trovano conferma nelle documentate conversazioni intervenute con OMISSIS, conducente della BMW coinvolta nel sinistro (v. in particolare doc. 46 e 48 in all. D fasc. società appellata ; nello stesso senso non va trascurato il verbale di constatazione del 24.8.2022 : doc. 19 in all. D citato ).
Le circostanze suddette, previamente contestate ed anche alla base poi dell'intimato licenziamento del 16.9.2022 , sono , ad avviso del Collegio , di per sé suf¿cienti a giusti¿care la sanzione espulsiva , presentando il carattere di grave inadempimento richiesto dall'art. 2119 cod. civ.
I fatti contestati e provati appaiono gravi atteso che l'autista OMISSIS. a distanza di circa 20 giorni, non si è nuovamente fermato in occasione di un sinistro , di cui peraltro non ha mai fornito precisi dettagli.
Si tratta di circostanze, ad avviso del Collegio, in grado di ledere irreversibilmente l'essenziale elemento fiduciario alla base del rapporto di lavoro fra la società e l'autista OMISSIS
In tale contesto , il Collegio rileva che appaia irrilevante la circostanza che la lettera di licenziamento faccia riferimento , così come risulta dalla sua lettura , ad altre circostanze in effetti non precedentemente contestate ( frale quali: " lei ha mancato di controllare il livello dell'acqua " ; " Lei è stato visto più volte dai suoi colleghi e dai clienti in stato di alterazione " ; " lei ha usato più volte impropriamente l'automezzo aziendale - che le era stato concesso in uso per gli spostamenti casa lavoro - anche di notte e nel weekend , naturalmente consumando impropriamente il gasolio aziendale "; " siamo stati informati nella giornata odierna dal nostro committente di un suo tentativo di vendere i ricambi resi dai ricambisti presso i quali effettuava ritiri e consegne per la cifra dii Euro 50 " ).
I fatti contestati e provati - si ripete - sono di per sé suf¿cienti a giusti¿care l'intimato licenziamento per giusta causa.
Nella fattispecie, ad avviso del Collegio, in relazione a fatti dedotti dalla società in sede di licenziamento ben possono essere mutuati i principi affermati dalla Corte di Cassazione e secondo i quali " Qualora il licenziamento sia intimato per giusta causa e siano contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, ciascuno di essi autonomamente considerato costituisce base idonea per giusti¿care la sanzione. Non è dunque il datore di lavoro a dover provare di aver licenziato solo per il complesso delle condotte addebitate, bensì la parte che ne ha interesse , ossia il lavoratore, a dover provare che solo presi in considerazione congiuntamente , per la loro gravità complessiva , i singoli episodi fossero tali da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto " ( Cass. Sez. Lav. Sent. 18836/2017 )..
Ed ancora : " In tema di licenziamento per giusta causa , quando vengono contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare , non occorre che l'esistenza della causa idonea a non consentire la prosecuzione del rapporto sia ravvisabile esclusivamente nel complesso dei fatti ascritti , ben potendo il giudice - nell'ambito degli addebiti posti a fondamento del licenziamento del datore di lavoro - individuare anche solo in alcuni o in uno di essi il comportamento che giusti¿ca la sanzione espulsiva , se lo stesso presenti il carattere di grave inadempimento richiesto dall'art. 2119 c.c. " ( Cass. Sez. Lav. 24574/2013).
L'appellante ribadisce anche in appello, come si è già detto , che la contrattazione prevede per i fatti oggetto di contestazione la sanzione disciplinare conservativa ; richiama in tal senso espressamente l'art. 52 lettera d del CCNL del settore laddove prevede la sanzione disciplinare della sospensione ¿no ad un massimo di 5 giorni per il lavoratore che " provochi o sia vittima di sinistri stradali per colpevole violazione delle norme del codice della strada".
La censura è infondata.
Premesso che la stessa censura avverso l' intimato licenziamento era già stata proposta a pagina 5 , ultimo periodo del ricorso introduttivo del giudizio , va ricordato , in punto di diritto , che la Corte di Cassazione ha chiarito che " , in materia disciplinare, il procedimento di sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta, tipizzata dalle parti collettive, non consente una tale operazione logica quando la condotta del lavoratore sia caratterizzata da elementi aggiuntivi, estranei e aggravanti, rispetto alla previsione contrattuale " ( cfr. Cass. Sez. Lav. ord. 4320/2024 ).
Tenuto conto di tali principi, il Collegio osserva che l'addebito contestato a OMISSIS con la missiva del 13.9.2022 e poi alla base dell'intimato licenziamento del 16.9.2022, non si esaurisce nella mera causazione di un sinistro stradale, prevedendo elementi aggiuntivi ed aggravanti (OMISSIS non si è fermato ed ha proseguito la marcia; non ha fornito i richiesti dettagli del sinistro ).
L'addebito non è quindi sussumibile nella richiamata previsione della contrattazione collettiva.
L'appellante censura la sentenza per non aver il Tribunale ritenuto la sussistenza del vizio formale - procedurale in cui è incorsa la società per aver intimato, in violazione dell'art. 7 L. n. 300 del 1970, il licenziamento in data 16.9.2022 , prima del decorso del termine di 5 giorni previsto in favore del lavoratore.
L'assunto dell'appellante sul punto è fondato.
Il Collegio rileva che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, tale questione era stata tempestivamente proposta già nel ricorso introduttivo laddove, a pag. 3, si legge: " Risulta, dunque omessa la contestazione e/o, in subordine, risulta evidente come il provvedimento sia stato emesso senza consentire al dipendente di rendere le giusti¿cazioni, concedendo il termine dilatorio di 5 giorni previsto per legge ".
Si deve inoltre osservare che nelle proprie conclusioni, già nel ricorso di primo grado, OMISSIS aveva invocato, sia pure in via subordinata, la tutela prevista, per vizi formali e procedurali, dall'art. 4.D.Lgs. n. 23 del 2015.
Ciò chiarito, nel merito appare paci¿co che il termine di 5 giorni non sia stato rispettato, risultando dalla documentazione prodotta che la contestazione alla base dell'intimato licenziamento del 16.9.2022 reca la data del 13.9.2022.
In relazione alla tutela prevista per i vizi formali e procedurali, va considerata la disciplina prevista dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 2015, tenuto anche conto che con sentenza n. 150/2020 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma laddove ¿ssava l'ammontare dell'indennità in un importo pari ad una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio.
Nella citata sentenza n. 150/2020 la Corte Costituzionale ha precisato che in relazione alla tutela prevista dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 2015 " Nel rispetto dei limiti minimo e massimo oggi ¿ssati dal legislatore, il giudice, nella determinazione dell'indennità, terrà conto innanzitutto dell'anzianità di servizio, che rappresenta la base di partenza della valutazione. In chiave correttiva, con apprezzamento congruamente motivato, il giudice potrà ponderare anche altri criteri desumibili dal sistema, che concorrano a rendere la determinazione dell'indennità aderente alle particolarità del caso concreto.
Ben potranno venire in rilievo, a tale riguardo, la gravità delle violazioni, enucleata dall'art. 18, sesto comma, dello statuto dei lavoratori, come modi¿cato dalla L. n. 92 del 2012, e anche il numero degli occupati, le dimensioni dell'impresa, il comportamento e le condizioni delle parti, richiamati dall'art. 8 della L. n. 604 del 1966, previsione applicabile ai vizi formali nell'àmbito della tutela obbligatoria ridefinita dalla stessa L. n. 92 del 2012."
Tenuto conto di tali principi , ritiene il Collegio che , dichiarato estinto il rapporto di lavoro di cui è causa alla data del licenziamento ( 16.9.2022 ) , la società appellata debba essere condannata al pagamento di una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR ( al tallone mensile pari ad Euro 1560,38 , così come esposto OMISSIS a pagina 1 punto 1 del ricorso introduttivo del giudizio senza alcuna specifica contestazione ) , oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del licenziamento al saldo ; nella liquidazione dell' indennità in tale misura il Collegio ritiene, pur nella complessiva valutazione di tutti gli elementi già richiamati , di dover dare rilievo preminente alla breve durata dal rapporto di lavoro ed alla gravità della condotta del lavoratore , per quanto si è già detto in precedenza, alla base del licenziamento.
Appello incidentale
OMISSIS propone APPELLO INCIDENTALE chiedendo di accertare e dichiarare l'obbligo del Sig. OMISSIS di risarcire il danno patrimoniale cagionatole per i sinistri stradali occorsi e per i verbali di infrazioni del Codice della Strada commessi dall'appellante e pagati da OMISSIS , danno quanti¿cato complessivamente nella misura di Euro 3.801,93 ( importo totale: 6.425,43 (dato da 2.801,65+339,43+1.707,47 a titolo di risarcimento dei danni subiti ai veicoli+1.576,88 quale rimborso delle sanzioni pecuniarie versate dalla società in conseguenza delle violazioni al C.d.S. commesse dal dipendente) compensato con le trattenute già effettuate da OMISSIS in busta paga per la somma complessiva di Euro 2.623,50).
Chiede inoltre la condanna del OMISSIS al pagamento delle penali stabilite dal regolamento aziendale per l'importo complessivo pari a Euro 1.225,00.
Parte appellante incidentale impugna infatti il capo della sentenza in cui il primo giudice, in un primo momento ha affermato che "le testimonianze assunte e la documentazione in atti hanno effettivamente dato conto delle responsabilità del ricorrente per i sinistri dedotti in causa dalla società, così come della grave negligenza dell'autista nello svolgimento delle proprie mansioni" per poi, però concludere respingendo la richiesta del datore di lavoro sul rilievo che "manca una prova dirimente al ¿ne di accogliere la domanda della società ovvero l' intervenuto pagamento dei preventivi versati in atti, unica prova in grado di fondare effettivamente il diritto al ristoro economico delle somme erogate per le riparazioni".
Sul punto parte appellante incidentale richiama i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo i quali, in assenza di un'esplicita contestazione da parte del responsabile civile circa l'entità del danno subito dalla vittima di un incidente stradale il preventivo dell'of¿cina può assumere valore di prova
La società appellante censura poi la sentenza per non avere il Tribunale accolto la domanda inerente le sanzioni per violazioni del Codice della Strada (irrogate con ben 15 verbali di contravvenzione) commesse dal Sig. OMISSIS (come risultava provato dai documenti prodotti agli atti) e pagate dalla Società, per un totale complessivo pari ad Euro 1.576,88.
L'appellante chiede inoltre la parziale riforma della sentenza anche in punto di penali previste dal Regolamento Aziendale -
Sul punto censurando la motivazione del Tribunale osserva che risulta documentalmente che il regolamento aziendale sia stata emanato precedentemente (15 Marzo 2022) all'assunzione di OMISSIS (14 Giugno 2022).
Tali motivi, che possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro intrinseca connessione, sono solo in parte fondati.
Ritiene il Collegio che la statuizione del Tribunale in ordine al rigetto della domanda riconvenzionale relativa al risarcimento dei danni subiti dai veicoli coinvolti nei sinistri oggetto di causa debba essere confermata , sia pure in forza di diverse argomentazioni.
In punto di diritto la Corte di Cassazione ha chiarito che " il preventivo di spesa prodotto dal danneggiato, redatto in assenza di contraddittorio e non confermato dal suo autore, non ha valenza probatoria e non è idoneo ai ¿ni della determinazione del "quantum debeatur" (Cassazione civile sez. III, 15/05/2013, n. 11765). Il preventivo, quale atto unilaterale di per sè rappresenta un mero indizio, ma non una prova determinante per quanti¿care il quantum debeatur ..." ( così testualmente in motivazione Cass. Sez. VI-3 ord. 36900/2021).
Tenuto conto di tali principi , ritiene il Collegio che non emerga in atti una prova rigorosa dei danni subiti dai veicoli in relazione ai sinistri oggetto di causa.
La società infatti ha prodotto una serie di preventivi redatti da OMISSIS in relazione ad asseriti danni subiti dai diversi veicoli coinvolti nei sinistri del 12.7.2022 (doc. 12 ) , del 18 luglio 2022 ( doc. 17 ) , del 1 2 settembre 2022 ( doc. 24 ) ; la società appellante ha inoltre richiamato le dichiarazioni rese dai dipendenti OMISSIS laddove essi hanno confermato quei preventivi.
Tali generiche dichiarazioni, rese non certo da chi ha redatto quei preventivi, non appaiono - in difetto di ulteriori decisivi elementi - suf¿cienti , ad avviso del Collegio , per ritenere rigorosamente provata la natura e l'entità dei danni specificamente correlati ai singoli sinistri oggetto di causa.
Sul punto il Collegio rileva che tale conclusione trova conferma nei doc. 49 e 50 prodotti solo in grado di appello dalla società OMISSIS ed attestante i boni¿ci effettuati in relazione alle fatture emesse da OMISSIS in ordine ai preventivi prodotti in primo grado sub doc. 17 e 24 (ricompresi nel doc. D prodotto in grado di appello).
Il Collegio rileva che il confronto fra preventivi, fatture e pagamenti effettuati non appare univoco ed omogeneo, risultando diversità nei danni riscontrati e nelle somme esposte.
In relazione alla domanda inerente il pagamento delle sanzioni per violazioni al codice della Strada, ritiene il Collegio che il riferimento di tali sanzioni alla condotta tenuta e al nominativo di OMISSIS risulti provata ( cfr. doc. 28 fasc. società appellata ) limitatamente ai verbali redatti dalla polizia locale del Comune di Varedo in data 2.8.2022 ( per una sanzione di Euro 58,10 ) e al verbale redatto dalla polizia locale del Comune di Nova Milanese in data 18.7.2022 ( per gli importi di Euro 60.90 ed Euro 29,40 ) ( cfr. doc. 28 fasc. primo grado OMISSIS ) ; l'art. 50 del CCNL del settore ( doc. 41 OMISSIS ) prevede espressamente la responsabilità dell'autista per le contravvenzioni a lui imputabili.
Negli altri verbali prodotti appare assente un riferimento specifico alla posizione di OMISSIS.
In senso contrario la società appellante richiama le dichiarazioni rese nell' istruttoria orale dalla teste OMISSIS, dipendente della società dal 2018 e che si occupa di amministrazione.
Tali dichiarazioni non provano però il sicuro riferimento di quei verbali a condotte tenute da OMISSIS Premesso che la società non ha fornito al momento dei vari pagamenti delle sanzioni il richiesto nominativo del conducente del veicolo interessato, la teste OMISSIS in relazioni ai verbali sub doc. 28 citato ha riferito solo genericamente di controlli effettuati all'epoca dei fatti ed ha comunque solo concluso " Quanto ai verbali ...presumo siano quelli relativi a OMISSIS ".
In relazione alle penali previste dal Regolamento interno, ritiene il Collegio che tale Regolamento, contrariamente alle conclusioni cui è pervenuto il Tribunale, sia applicabile alla fattispecie essendo datato 15.3.2022 ( doc. n. 43 fasc. primo grado OMISSIS ) , data quindi precedente a quella dell'assunzione a tempo indeterminato di OMISSIS del 14.6.2022 ( doc. n. 6 fasc. primo grado OMISSIS ).
Nella comunicazione di assunzione a tempo indeterminato di OMISSIS appena citata (doc. 6 ) e sottoscritta anche dallo stesso lavoratore si legge peraltro: " Lei sarà tenuto all'osservanza del Regolamento aziendale e di ogni disposizione e direttiva af¿ssi nei locali Per quanto non previsto dalla presente rinviamo alla disciplina legale vigente e per la parte economica e normativa al CCNL menzionato, nonché al Regolamento interno ed agli accordi aziendali...".
Ciò chiarito, in punto di penali previste da Regolamento, ritiene il Collegio che nella fattispecie la disciplina del Regolamento debba trovare applicazione laddove prevede Euro 15.00 in relazione ad " oneri di gestione per eventuali infrazioni al CdS per ogni verbale ".
Tenuto conto che, per quanto si è già detto in precedenza i verbali di infrazione attribuibili a OMISSIS sono soltanto tre, la penale dovuta da OMISSIS ammonta allora complessivamente ad Euro 45,00.
In relazione ai sinistri stradali, il Collegio rileva invece che il Regolamento prevede una penale di Euro 250,00 in relazione ad ogni " sinistro con colpa con intervento dell'assicurazione " e che tale ultimo necessario presupposto non sia stato allegato e provato dalla società appellante.
Tirando i ¿li del discorso, in parziale accoglimento dell'appello incidentale, OMISSIS va pertanto condannato al pagamento in favore della società OMISSIS della somma di Euro 193,4 (Euro 29,40+60,90+58.10 +45,00), oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Tali argomentazioni appaiono dirimenti ed assorbono ogni altra questione.
In conclusione , per quanto sopra , In parziale riforma della sentenza n. 3650/2023 del Tribunale di Milano va dichiarato estinto il rapporto di lavoro di cui è causa alla data del licenziamento (16.9.2022 ) , con condanna della società l'appellata al pagamento di una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR , oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del licenziamento al saldo.
OMISSIS va condannato al pagamento in favore della società appellata di Euro 193,4 , oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Vanno confermate le restanti statuizioni di merito.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio , ritiene il Collegio che la società appellata debba essere condannata al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio nella misura di 2/3 ; tali spese sono liquidate per tale quota ex D.M. n. 55 del 2014 così come modi¿cato dal D.M. n. 147 del 2022, considerati il valore della causa e l'assenza di attività istruttoria in grado di appello , in Euro 5000,00 ( Euro 2600, 00 per il primo grado; Euro 2400,00 per il grado di appello , oltre spese generali ed oneri di legge ; con compensazione del residuo terzo.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 3650/2023 del Tribunale di Milano dichiara estinto il rapporto di lavoro di cui è causa alla data del licenziamento (16.9.2022) e condanna l'appellata al pagamento di una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del licenziamento al saldo;
condanna OMISSIS al pagamento in favore della società appellata di Euro 193,4, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
conferma le restanti statuizioni di merito;
condanna la società appellata al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio nella misura di 2/3 liquidate, per tale quota, in Euro 5000,00, oltre spese generali ed oneri di legge; compensa il restante terzo.