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24 marzo 2025
Il licenziamento disciplinare può essere comunicato alla PEC dell’avvocato del dipendente?
Sì se il lavoratore, che ha eletto domicilio presso lo studio dell'avvocato al fine di farsi assistere nel procedimento amministrativo, ha espresso la volontà che gli atti venissero inviati alla PEC del professionista.
di La Redazione

attenzione

La questione oggetto d'esame trae origine da un licenziamento disciplinare, che, secondo il lavoratore, sarebbe da dichiararsi nullo per difetto di comunicazione del relativo atto al lavoratore.

In sede di gravame emergeva che il licenziamento era stato comunicato al difensore del lavoratore in due distinti momenti:
  • in data 5 febbraio 2019 via PEC;
  • in data 7 febbraio 2019 a mezzo raccomandata.
Inoltre, emergeva che il 15 febbraio il lavoratore aveva ricevuto la suddetta comunicazione tramite raccomandata al proprio indirizzo. Pertanto, il lavoratore era ben consapevole che vi erano state tali comunicazioni e aveva piena possibilità di eccepire tempestivamente la nullità della comunicazione del licenziamento.

precisazione

Secondo il Giudice di seconde cure la comunicazione via PEC effettuata presso l'indirizzo del difensore costituiva idonea modalità secondo la disciplina dettata dall'art. 52-bis del D.Lgs. n. 165/2001.

Il Giudice rileva che il dipendente, nel corso del procedimento amministrativo, aveva effettuato dichiarazione di elezione di domicilio in allegato alla procura dallo stesso rilasciata all'avvocato. Emerge, quindi, che lo stesso lavoratore avesse indicato quale luogo per procedere alla notifica l'indirizzo PEC del difensore, presso il cui studio aveva eletto domicilio, individuando tale indirizzo come luogo idoneo di invio. Di conseguenza, la comunicazione PEC in ragione della elezione di domicilio effettuata dal lavoratore è idonea.
La Suprema Corte non dà quindi seguito alla tesi del dipendente secondo cui, il D.Lgs. n. 165/2001 modificato successivamente dal D.Lgs. n. 75/2017 trova applicazione solo per gli illeciti disciplinari commessi successivamente all'entrata in vigore della medesima disposizione. Nello specifico, il dipendente sottolinea che gli illeciti contestati erano stati tutti commessi tra il 2009 e il 2011, perciò agli stessi andava applicata l'originaria formulazione della norma, che non prevedeva la possibilità di effettuare la comunicazione del licenziamento anche alla PEC del difensore del lavoratore, ma solo alla PEC del lavoratore qualora ne fosse in possesso o a mani o al fax proprio o del difensore, o a mezzo raccomandata al lavoratore.
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