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25 marzo 2025
Omesso pagamento del contributo unificato: nuove indicazioni dal Ministero della Giustizia

Con una modifica al TU sulle spese di giustizia, la Legge di bilancio 2025 disciplina le conseguenze dell'omesso pagamento del contributo unificato. Ribadita la mancata iscrizione a ruolo della causa, il Ministero della Giustizia fornisce ulteriori chiarimenti in merito a cosa può fare la cancelleria in tale situazione.

di La Redazione

Con la circolare del 24 marzo 2025, il Ministero della Giustizia ha fornito ulteriori indicazioni operative in merito alle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2025 in tema di omesso pagamento del contributo unificato al momento dell'iscrizione della causa a ruolo.

Sul tema è intervenuto con una precedente circolare in cui è stato precisato che non si può procedere all'iscrizione a ruolo di una causa civile nel caso in cui non sia pagato il contributo unificato di 43 euro o il minore importo stabilito per legge, fatte salve le ipotesi di esenzione.

Omesso pagamento del contributo unificato o pagamento per importo inferiore a quello previsto dall’art. 13, c. 1, lett. a) D.P.R. n. 115/2002 o a quello dovuto per legge

Tutte le volte in cui è omesso o è insufficiente il pagamento del contributo unificato per l'importo minimo previsto dall'art. 13 cit., o non è corrisposto il minor contributo previsto per legge, il cancelliere dovrà rifiutare il deposito dell'atto introduttivo e non procedere all'scrizione a ruolo della causa civile.

È esclusa la possibilità di sospendere l'scrizione a ruolo della causa in attesa della regolarizzazione del pagamento.

Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato dovuto dalla parte convenuta ex art. 14, c. 2, seconda parte D.P.R. n. 115/2002

Qualora il convenuto, per la sua costituzione in giudizio, anche nel caso di impugnazione proposta in via incidentale, sia tenuto al versamento di un autonomo contributo unificato per aver modificato la domanda, proposto domanda riconvenzionale o chiamata in causa del terzo, oppure svolto intervento autonomo, la cancelleria, in caso di versamento omesso o insufficiente del contributo unificato, dovrà comunque accettare il deposito dell'atto di costituzione ed avviare la riscossione per l'importo non versato.

Ambito di applicazione

L'art. 14, c. 3.1, del D.P.R. n. 115/2002 si applica a tutti i giudizi civili, in ogni grado di giudizio, compreso il reclamo e la fase cautelare, non operando la norma distinzioni di sorta; si applica, dunque, anche alle procedure esecutive.

Il pagamento del contributo unificato dovrà essere assolto dal creditore pignorante al momento dell'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, pena la mancata iscrizione a ruolo della causa ai sensi dell'articolo 14, comma 3.1 cit., indipendente dal momento in cui il creditore farà istanza per l'assegnazione o la vendita.

Pertanto, nei procedimenti di consegna o rilascio di cui agli artt. 608 e ss. c.p.c. la cancelleria potrà procedere all'iscrizione a ruolo della causa solo quando, tra la documentazione depositata, vi sia anche la ricevuta telematica di pagamento del contributo unificato.

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