
Regole ed eccezioni nella circolare INPS n. 98/2025 che riepiloga le novità introdotte sul tema dalla Legge di bilancio 2025 e illustra le istruzioni operative per gestire le domande di accesso alla prestazione in caso di disoccupazione involontaria avvenuta dal 1° gennaio 2025.
Arrivano le istruzioni INPS sulle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2025 in materia di NASpI.
La nuova lettera c-bis) del comma 1 dell'art. 3 D. Lgs. n. 22/2015 ha infatti introdotto un nuovo requisito contributivo per accedere alla prestazione nel caso in cui la cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede l'indennità sia preceduta da una cessazione volontaria da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intervenuta nei 12 mesi precedenti l'evento di disoccupazione involontaria. Detto requisito consiste nello specifico nell'avere accumulato almeno 13 settimane di contribuzione dall'ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie, anche a seguito di risoluzione consensuale.
Con la circolare n. 98, l'INPS elenca le fattispecie escluse dal nuovo requisito contributivo:
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Alcune precisazioni dall'Istituto in merito a:
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Un'altra precisazione riguarda invece il fatto che mentre la cessazione volontaria per dimissioni o risoluzione consensuale deve riferirsi per forza ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ciò non occorre con riferimento alla successiva cessazione involontaria.
Quanto al requisito delle 13 settimane di contribuzione, esse si computano nell'arco temporale che va dalla data di cessazione per dimissioni/risoluzione consensuale del precedente rapporto a tempo indeterminato alla data di cessazione involontaria del rapporto per cui si richiede la prestazione. A tal fine si considerano utili:
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La nuova disposizione non incide invece sulla determinazione della misura della NASpI.