Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
9 giugno 2025
NASpI: dall’INPS le istruzioni sul nuovo requisito richiesto in caso dimissioni nei 12 mesi precedenti

Regole ed eccezioni nella circolare INPS n. 98/2025 che riepiloga le novità introdotte sul tema dalla Legge di bilancio 2025 e illustra le istruzioni operative per gestire le domande di accesso alla prestazione in caso di disoccupazione involontaria avvenuta dal 1° gennaio 2025.

di La Redazione

Arrivano le istruzioni INPS sulle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2025 in materia di NASpI.
La nuova lettera c-bis) del comma 1 dell'art. 3 D. Lgs. n. 22/2015 ha infatti introdotto un nuovo requisito contributivo per accedere alla prestazione nel caso in cui la cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede l'indennità sia preceduta da una cessazione volontaria da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intervenuta nei 12 mesi precedenti l'evento di disoccupazione involontaria. Detto requisito consiste nello specifico nell'avere accumulato almeno 13 settimane di contribuzione dall'ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie, anche a seguito di risoluzione consensuale.

Con la circolare n. 98, l'INPS elenca le fattispecie escluse dal nuovo requisito contributivo:

attenzione

  • Dimissioni per giusta causa;
  • Dimissioni avvenute nel periodo tutelato della maternità e della paternità;
  • Risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 L. n. 604/1966.

Alcune precisazioni dall'Istituto in merito a:

precisazione

  • Dimissioni per giusta causa, ove rientra anche l'ipotesi relativa alle dimissioni in seguito al trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda, a patto che il trasferimento non sia sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive;
  • Risoluzione consensuale, ove è fatta salva l'ipotesi che si verifica in caso di rifiuto del lavoratore al proprio trasferimento in altra sede distante oltre 50 km dalla sua residenza o mediamente raggiungibile in 80 minuti od oltre con i mezzi di trasporto pubblici.

Un'altra precisazione riguarda invece il fatto che mentre la cessazione volontaria per dimissioni o risoluzione consensuale deve riferirsi per forza ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ciò non occorre con riferimento alla successiva cessazione involontaria.

Quanto al requisito delle 13 settimane di contribuzione, esse si computano nell'arco temporale che va dalla data di cessazione per dimissioni/risoluzione consensuale del precedente rapporto a tempo indeterminato alla data di cessazione involontaria del rapporto per cui si richiede la prestazione. A tal fine si considerano utili:

precisazione

  • I contributi previdenziali già versati;
  • I contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria e per il congedo parentale;
  • I periodi di lavoro all'estero in paesi UE o convenzionati;
  • I periodi di astensione dal lavoro per malattia del figlio fino a 8 anni di età, nel limite di 5 giorni.

La nuova disposizione non incide invece sulla determinazione della misura della NASpI.

Documenti correlati