
La Cassazione cristallizza tale assunto con un principio di diritto: nel requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo rientrano, dunque, oltre alle giornate di ferie e/o di riposo retribuito, ogni altra giornata che dia luogo al diritto del lavoratore alla retribuzione e alla relativa contribuzione.
Il Giudice di seconde cure confermava l'accoglimento della domanda dell'attore volta ad accedere alla NASpI che gli era stata invece rifiutata dall'INPS sul presupposto che mancasse il requisito delle 30 giornate di lavoro effettive nei 12 mesi precedenti il licenziamento. A fondamento della decisione, la Corte territoriale aveva computato...
Svolgimento del processo
Con sentenza depositata il 23.10.2019, la Corte d’appello di Torino ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di P. C. volta a conseguire la prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (c.d. NASpI), rifiutatagli dall’INPS in sede amministrativa sul presupposto che difettasse il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti il licenziamento.
La Corte, in particolare, ha ritenuto che l’art. 3, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 22/2015, andasse interpretato nel senso che, ai fini del computo delle trenta giornate di lavoro effettivo, dovessero essere considerate tutte le giornate per le quali è stata versata la contribuzione, ivi comprese quelle non effettivamente lavorate per una causa che legittima la sospensione del rapporto di lavoro (maternità, malattia, infortunio, ferie, Cigs, contratto di solidarietà) e che danno comunque diritto ad un trattamento retributivo sul quale sono versati i contributi, e consequenzialmente ha ritenuto irrilevante che, nel caso di specie, l’assicurato, durante la vigenza del contratto di solidarietà aziendale, avesse percepito compensi per ferie non godute, festività e ROL maturata anche negli anni precedenti, senza prestare concretamente alcuna attività lavorativa, trattandosi pur sempre di periodi retribuiti e sottoposti a contribuzione.
Avverso tali statuizioni ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria. S. e D. C., n.q. di eredi di P. C., hanno resistito con controricorso, parimenti poi illustrato con memoria. La causa è stata rimessa in pubblica udienza, a seguito di infruttuosa trattazione camerale, con ordinanza del 14.11.2024. Il Pubblico ministero ha depositato memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, richiamando il principio di diritto enunciato da Cass. n. 22922 del 2024. In vista dell’udienza, parte controricorrente ha depositato ulteriore memoria.
Motivi della decisione
Con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 22/2015, anche in relazione all’art. 12 prel. c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che il requisito ivi previsto delle trenta giornate di lavoro effettivo sussistesse anche in assenza di effettiva prestazione lavorativa, purché dovuta ad una causa che legittimi la sospensione del rapporto di lavoro e faccia salvi i relativi obblighi retributivi e contributivi.
Il motivo è infondato.
L’art. 3, d.lgs. n. 22/2015, nella formulazione applicabile ratione temporis, riconosce l’indennità mensile di disoccupazione, denominata “Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)”, ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e presentino congiuntamente i seguenti requisiti: “a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni; b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione; c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione”.
Nell’interpretare tale disposizione, questa Corte ha già affermato che il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l'inizio della disoccupazione è integrato anche in presenza di giornate di ferie e/o di riposo retribuito, le quali, costituendo pause periodiche della prestazione lavorativa finalizzate al recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore, rappresentano momenti necessariamente connaturati al normale svolgimento del rapporto di lavoro e indisgiungibili dall’effettiva e concreta esecuzione delle mansioni (Cass. nn. 22922 e 31402 del 2024).
All’anzidetta interpretazione reputa il Collegio che debba essere data continuità, con le precisazioni che seguono.
Deve anzitutto premettersi che la locuzione “lavoro effettivo”, di cui all’art. 3, lett. c), cit., va interpretata nella sua accezione strettamente giuridica, che non coincide con il significato, strettamente naturalistico, di “attività materialmente in essere”: dal punto di vista giuridico, infatti, la prestazione di lavoro va considerata “effettiva” non solo nel momento in cui è concretamente eseguita, ma anche durante le sue pause fisiologiche, dal momento che, in tali ipotesi, il sinallagma contrattuale resta inalterato nella sua concreta funzionalità, tanto che non vi è interruzione né dell’obbligazione retributiva né di quella contributiva.
Che quella anzidetta sia l’unica interpretazione possibile del requisito in esame si comprende facilmente ove si consideri che, diversamente argomentando, il lavoratore verrebbe ad essere pregiudicato nei suoi diritti di natura previdenziale anche esercitando legittime prerogative garantite da leggi o contratti collettivi, oppure, e ancor di più, in presenza di comportamenti unilaterali e ingiusti del datore di lavoro (basti pensare, a tale ultimo riguardo, ad un ordine giudiziale di ricostituzione del rapporto di lavoro, non ottemperato per esclusiva volontà della parte datoriale); ed è evidente che, per tal via, la norma in esame si presterebbe facilmente al sospetto d’incostituzionalità per violazione dell’art. 38 Cost.
Altrettanto, per contro, non può dirsi al cospetto di eventi che, per legge, determinano una temporanea sospensione del rapporto di lavoro e delle reciproche prestazioni delle parti, come nei casi di maternità, infortunio, malattia, congedo genitoriale o di permesso dal lavoro per assistere persone con handicap grave o, ancora, nell’ipotesi di periodi coperti da cassa integrazione guadagni o contratti di solidarietà a zero ore: si tratta, infatti, di eventi che impediscono totalmente lo svolgimento dell’attività e che – diversamente dalle ipotesi dianzi esaminate – determinano, come detto, la sospensione delle obbligazioni principali delle parti, per modo che il rapporto di lavoro, per un certo periodo di tempo, entra in uno stato di quiescenza.
D’altra parte, se è necessario concludere che, durante il verificarsi di tali ultime situazioni, il lavoro non può considerarsi “effettivo”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 22/2015, non meno necessario è ritenere che tale sospensione, costituendo effetto precipuo della protezione che l’art. 38 Cost. attribuisce ad obiettive situazioni impeditive dello svolgimento della prestazione lavorativa per cause non imputabili al lavoratore, non debba ridondare in un danno per il lavoratore, impedendogli il godimento della prestazione di disoccupazione: diversamente opinando, infatti, ne verrebbe vulnerato il principio generale (da considerarsi immanente all’ordinamento costituzionale della previdenza sociale) secondo cui il lavoratore assicurato non può perdere il diritto ad una prestazione previdenziale in dipendenza di un fatto previsto come oggetto di tutela dal medesimo ordinamento assicurativo; l’unica soluzione costituzionalmente possibile consiste dunque nel ritenere che tali periodi di sospensione debbano essere “neutralizzati”, nel senso che di essi non si deve tener conto nel computo del periodo di riferimento di dodici mesi di cui all’art. 3, cit.-
Debbono in conclusione enunciarsi i seguenti principi diritto:
“In tema di accesso ai nuovi trattamenti di disoccupazione (c.d. NASpI), ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015, nella formulazione antecedente alle modifiche disposte dall'art. 1, comma 171, della l. 30 dicembre 2024, n. 207 (e applicabili agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025):
- il requisito delle “trenta giornate di lavoro effettivo” risulta integrato – oltre che da giornate di ferie e/o di riposo retribuito – da ogni giornata che dia luogo al diritto del lavoratore alla retribuzione e alla relativa contribuzione;
- ai fini del computo dei “dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione” si escludono (sono neutralizzati) i periodi di sospensione del rapporto di lavoro per cause tutelate dalla legge, impeditive delle reciproche prestazioni.”
Avendo la sentenza impugnata fatto corretta applicazione di tali principi, il ricorso va rigettato, compensandosi tuttavia le spese del giudizio di legittimità per essersi l’orientamento cui s’è data continuità formatosi successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione.
Tenuto conto del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.