
Negli ultimi anni l'UIF ha più volte ribadito come l'obiettivo futuro nell'ambito della c.d. collaborazione attiva fosse quello di passare da un approccio quantitativo, spesso troppo prudente, a un sistema qualitativo, basato su analisi approfondite e responsabilità dirette.
Tale concetto viene formalizzato nelle nuove disposizioni, chiedendo ai soggetti obbligati di svolgere specifiche valutazioni e di adottare corrette modalità di segnalazione, senza automatismi segnaletici o approcci cautelativi.
Un'anomalia riscontrata, soggettiva o oggettiva che sia, non deve essere considerata come parte finale del processo e quindi segnalata “automaticamente”, bensì deve essere vista come il punto da cui iniziano gli approfondimenti.
Inoltre, le anomalie possono essere individuate secondo modalità che variano in funzione delle caratteristiche, dell'attività e della complessità organizzativa del destinatario, nonché sulla base di strumenti di ausilio dallo stesso adottati.
L'Unità di Informazione Finanziaria suggerisce, inoltre, una tipologia di approccio all'analisi delle anomalie, anche in riferimento alle strutture interessate dall'esame delle stesse. In particolare, i destinatari possono individuare un soggetto o una struttura che, in funzione della propria complessità organizzativa, esamini le anomalie con il compito di condurre un vaglio preliminare.
La struttura individuata (primo livello) filtra le anomalie che, a una prima analisi, risultano agevolmente giustificabili, per esempio sulla base della documentazione disponibile, di specifiche esigenze o motivazioni rappresentate dal soggetto cui è riferita l'operatività o di altri ragionevoli motivi. Solo per le anomalie che persistono dopo questo vaglio preliminare, si avvia il processo di valutazione finalizzato a stabilire se ricorrono i presupposti per l'invio di una SOS.
È fondamentale, in merito all'esame delle anomalie, che le valutazioni compiute siano ricostruibili a posteriori, conservando traccia scritta o documentale dell'iter logico-valutativo seguito, per consentire, a tutela degli stessi destinatari, di verificare le ragioni che hanno indotto a ritenere sussistenti motivi di sospetto ovvero quelle considerate sufficienti per escluderli.
A valle del processo di valutazione, i destinatari degli obblighi di collaborazione attiva selezionano le operazioni sospette da segnalare alla UIF, avendo cura di: (i) indicare tutti gli elementi informativi rilevanti a sostegno delle proprie valutazioni e (ii) rappresentare compiutamente le circostanze soggettive e oggettive su cui è fondato il sospetto.
La segnalazione, come già previsto nelle precedenti istruzioni, può riferirsi a una singola operazione o a più operazioni che appaiano tra loro funzionalmente e/o economicamente collegate. È importante che i destinatari considerino anche operatività rifiutate, tentate o interrotte nonché le operazioni eseguite, anche in parte, presso altri destinatari sui quali gravano autonomi obblighi di segnalazione.
Sempre nell'ottica di evitare automatismi e segnalazioni prive di reale sospetto, l'UIF elenca una serie di circostanze che, considerate singolarmente, non sono sufficienti per effettuare una segnalazione di operazioni sospette. Da rilevare tra queste:
- il fatto di aver appreso, nell'ambito di rapporti di collaborazione o scambi di informazioni tra destinatari, il verificarsi di operatività anomala non collegata a operatività avvenuta presso il destinatario;
- eventuali richieste di informazioni da parte delle Autorità competenti in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nell'ambito di approfondimenti o controlli, anche ispettivi, in corso o conclusi, ivi comprese le richieste di informazioni formulate dalla UIF;
- la mera ricorrenza di misure reali o personali adottate a carico del soggetto cui è riferita l'operatività in relazione a fattispecie aventi rilevanza penale.
L'Autorità finanziaria comunicherà gli esiti delle segnalazioni con cadenza almeno semestrale, fornendo indicazioni mirate sulle segnalazioni trasmesse dal soggetto obbligato. Come già oggi avviene, gli esiti si basano sugli elementi forniti dal destinatario e tengono conto delle informazioni che la UIF riceve dagli Organi investigativi e dalla Direzione Nazionale
I segnalanti dovranno necessariamente tener conto degli esiti delle segnalazioni, delle schede di feedback e degli altri flussi di ritorno ricevuti dall'Unità, ai fini del costante e progressivo affinamento dei propri processi di collaborazione attiva, attivandosi senza ritardo per superare le eventuali criticità comunicate dalla UIF in relazione alla collaborazione attiva.
La consultazione, rivolta a tutte le categorie di soggetti obbligati a segnalare operazioni sospette ai sensi del
A conclusione della consultazione pubblica, la UIF procederà all'analisi delle osservazioni e delle proposte ricevute, con l'obiettivo di elaborare il testo finale delle Istruzioni; successivamente sarà altresì pubblicato un documento riassuntivo dei principali commenti ricevuti e delle corrispondenti valutazioni della UIF.