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23 dicembre 2021
Condominio
N. 42
Nullità e annullabilità delle delibere: le ultime Sezioni Unite

In caso di deliberazioni assembleari viziate, la legge stabilisce quale “regola generale” la categoria della annullabilità; pertanto, ai sensi dell'art. 1137 c.c., se la deliberazione invalida non viene impugnata nel termine di 30 giorni, essa diviene efficace e consolida i propri effetti nei confronti di tutti i condomini. D'altra parte, pur in assenza di un'espressa previsione normativa, sussiste un limitato ambito applicativo della categoria della nullità, che trova applicazione con riferimento alle deliberazioni dell'assemblea affette dai vizi più gravi, ossia a quelle che mancano di un elemento costitutivo essenziale, che hanno un oggetto impossibile in senso materiale o giuridico o che hanno un contenuto illecito.

Con specifico riguardo alle deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione delle spese comuni, esse devono considerarsi nulle solamente quando, a maggioranza, stabiliscono o modificano i generali criteri di ripartizione previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro; sono invece meramente annullabili quelle che ripartiscono in concreto tra i condomini le spese senza modificare i criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, ma in violazione degli stessi.

di Avv. Valeria Grasso

Le deliberazioni di ripartizione delle spese comuni invalide possono essere nulle o meramente annullabili a seconda del loro decisum. Quelle che stabiliscono o modificano i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, sono radicalmente nulle, poiché vertono su una materia che esula dalle attribuzioni della assemblea ex art. 1135 c.c. nn. 2 ) e 3) sottratta al metodo maggioritario, e sono dunque adottate in difetto assoluto di attribuzioni.

Le deliberazioni che ripartiscono in concreto le spese tra i condomini senza modificare i criteri generali previsti dalla legge o dal regolamento contrattuale ma in violazione degli stessi, pur presentando un “vizio di sostanza” (perché attinente al loro contenuto, contrario alla legge), sono meramente annullabili, in quanto assunte nell'esercizio delle attribuzioni conferite all'assemblea e con un contenuto non contrario a norme imperative.

Con tale criterio distintivo, nel rispetto della finalità di certezza dei rapporti giuridici del condominio, la nullità – quale categoria “necessaria” del diritto – trova un limitato e residuale spazio per i soli casi in cui la deliberazione assembleare, per ragioni strutturali, non può trovare cittadinanza nel mondo del diritto o quando essa non risulta meritevole di tutela giuridica perché contraria agli interessi generali propri dell'ordinamento e della comunità.

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