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24 marzo 2022
Condominio
N. 58
L’impugnazione del regolamento condominiale e il litisconsorzio necessario di tutti i condomini
La domanda di impugnazione del regolamento condominiale – quale che sia la sua formazione, contrattuale o assembleare – deve essere svolta non nei confronti del condominio, e quindi dell'amministratore condominiale, bensì da uno o alcuni condomini nei confronti di tutti gli altri, sussistendo i presupposti del c.d. litisconsorzio necessario. Tale regola vale quando si impugni il regolamento per profili di nullità e/o annullabilità delle relative clausole, ma non quando si intenda far accertare la non opponibilità dello stesso nei confronti di uno o più condomini.
di Avv. Valeria Grasso

Il condomino che intenda impugnare il regolamento condominiale per motivi di nullità e/o annullabilità o comunque di invalidità dello stesso, deve proporre azione non nei confronti del codominio in persona dell'amministratore, bensì nei confronti di tutti gli altri condomini. Infatti, in tale ipotesi sussistono i presupposti del litisconsorzio necessario, e ciò sia quando il regolamento ha matrice contrattuale – posto che in caso di contratto plurilaterale è necessario che ogni azione relativa al contratto sia esperita nei confronti di tutti i contraenti, sia quando il regolamento è stato adottato con delibera assembleare, posto che anche in questo caso, l'eventuale accoglimento della domanda giudiziale (costitutiva), modificando il  regolamento, esplicherebbe la sua efficacia nei confronti di tutti i condomini e pertanto, in caso di loro assenza in giudizio, non sarebbe utiliter data.
Diversa è l'ipotesi di impugnazione del regolamento tesa a far accertare la sua non opponibilità a taluno dei condomini; trattandosi di azione di mero accertamento, non idonea a modificare la situazione giuridica dipendente da un diritto controverso, tale domanda non presuppone il litisconsorzio necessario dei condomini e sarà pertanto esperibile anche nei confronti dell'amministratore qualora l'opponibilità del regolamento sia fatta valere dal condominio.

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