Il condomino che intenda impugnare il regolamento condominiale per motivi di nullità e/o annullabilità o comunque di invalidità dello stesso, deve proporre azione non nei confronti del codominio in persona dell'amministratore, bensì nei confronti di tutti gli altri condomini. Infatti, in tale ipotesi sussistono i presupposti del litisconsorzio necessario, e ciò sia quando il regolamento ha matrice contrattuale – posto che in caso di contratto plurilaterale è necessario che ogni azione relativa al contratto sia esperita nei confronti di tutti i contraenti, sia quando il regolamento è stato adottato con delibera assembleare, posto che anche in questo caso, l'eventuale accoglimento della domanda giudiziale (costitutiva), modificando il regolamento, esplicherebbe la sua efficacia nei confronti di tutti i condomini e pertanto, in caso di loro assenza in giudizio, non sarebbe utiliter data.
Diversa è l'ipotesi di impugnazione del regolamento tesa a far accertare la sua non opponibilità a taluno dei condomini; trattandosi di azione di mero accertamento, non idonea a modificare la situazione giuridica dipendente da un diritto controverso, tale domanda non presuppone il litisconsorzio necessario dei condomini e sarà pertanto esperibile anche nei confronti dell'amministratore qualora l'opponibilità del regolamento sia fatta valere dal condominio.