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Tizio in qualità di curatore speciale dei minori Caio e Mevio, aveva chiesto al giudice di accertare la nullità ai sensi dell'art. 169 c.c. dell'atto di compravendita dell'immobile, unico compendio del fondo patrimoniale costituito dai genitori dei minori. La vendita infatti era avvenuta senza l'autorizzazione del giudice tutelare ed a scapito dei minori, tra l'acquirente Sempronio e la madre del padre dei minori quale formale intestataria dell'immobile. Secondo l'attore, tutta l'operazione era stata orchestrata e portata a termine dal padre dei minori che aveva incassato per il tramite della madre, il prezzo della vendita. La domanda di accertamento della nullità veniva quindi proposta nei confronti di Sempronio, il quale non poteva giovarsi della buona fede ai sensi dell'art. 2652 c.c. Per le ragioni esposte, il curatore aveva chiesto la nullità della clausola derogatoria contenuta nell'atto di istituzione del fondo patrimoniale e per l'effetto aveva chiesto di disporre che l'immobile venisse reintestato al fondo patrimoniale o in via subordinata che i convenuti venissero condannati a reintegrare il fondo patrimoniale. Costituendosi in giudizio, il padre dei minori eccepiva che il fondo patrimoniale costituto dai coniugi aveva un immobile formalmente intestato a sua moglie, ma di fatto era incapiente perché quell'immobile era in realtà di proprietà esclusiva della madre del convenuto, che aveva finanziato i fondi per comprarlo. Il prezzo della vendita dell'immobile non era stato reinvestito a favore dei figli perché era denaro di proprietà della stessa; sicché, non è vero che il padre non aveva provveduto alle necessità dei figli una volta cessata la convivenza con la moglie. In ogni caso la possibilità di alienare l'immobile era espressamente prevista nell'atto costitutivo del fondo patrimoniale. |
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Secondo il Tribunale, nel caso in esame, non ricorreva l'ipotesi di ultrattività del fondo per intervenuto divorzio, in presenza di figli minori, ipotesi in cui si applica sempre l'art. 171 c.c. anche per gli atti di disposizione previsti dall'art.169 c.c., e quindi eventuali clausole di deroga all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria contenute nell'atto costitutivo del fondo perdono rilievo poiché l'atto di amministrazione va sempre autorizzato, ai sensi dell'art. 171, comma 3, c.c. Ed infatti la separazione tra i genitori dei minori non era intervenuta all'epoca dell'alienazione dell'immobile oggetto di causa. Quindi, a parere del giudice, ai sensi dell'art. 169 c.c. può essere pattuita una clausola che stabilisce il venir meno di tutte le limitazioni per i coniugi agli atti dispositivi dei beni costituiti in fondo patrimoniale. Nel caso in esame, in particolare, la clausola rispondeva al modello normativo derogatorio e pertanto era ritenuta valida. Ne consegue che i genitori che hanno istituto il fondo patrimoniale e conferito il bene immobile, potevano decidere di alienarlo, senza autorizzazione del Giudice tutelare. Nella vicenda, inoltre, l'atto di compravendita era stato stipulato da dalla madre del padre dei minori per procura rilasciata dall'intestataria dell'immobile, ovvero la madre dei minori, la quale evidentemente aveva dato il suo consenso alla vendita. A questo proposito, inoltre, ai sensi dell'art. 169 c.c. e della deroga pattizia era quindi sufficiente la concorde volontà dei soggetti che avevano istituto il fondo patrimoniale, di alienare il bene immobile in esso conferito. In definitiva la pattuizione di una clausola derogatoria consente l'atto dispositivo del bene facente parte del fondo patrimoniale sul solo presupposto dell'accordo dei genitori, prescindendo da ogni altra valutazione. In conclusione, le domande di parte attrice sono state rigettate. |
In base all’art. 169 c.c., se non è stato espressamente consentito nell'atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio , nei soli casi di necessità od utilità evidente. In particolare, il fondo patrimoniale indica la costituzione su determinati beni (immobili o mobili registrati o titoli di credito) da parte di uno o di entrambi i coniugi (o anche di un terzo), con convenzione matrimoniale assoggettata a oneri formali pubblicitari di un vincolo di destinazione al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Indica altresì il relativo regime di cogestione da parte dei coniugi. Il vincolo di destinazione impresso ai beni comporta che essi non siano aggredibili per debiti che i creditori conoscevano essere stati contratti per bisogni estranei alla famiglia. A tale stregua, il detto vincolo limita la aggredibilità dei beni conferiti solamente alla ricorrenza di determinate condizioni, rendendo più incerta o difficile la soddisfazione del credito, conseguentemente riducendo la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti in violazione dell'articolo 2740 c.c., che impone al debitore di rispondere con tutti i suoi beni dell'adempimento delle obbligazioni, a prescindere dalla relativa fonte. Premesso ciò, in tema, secondo i giudici di legittimità, la costituzione del fondo patrimoniale può essere dichiarata inefficace nei confronti dei creditori a mezzo di dell’azione revocatoria ordinaria ex articolo 2901 del codice civile, mezzo di tutela del creditore rispetto agli atti del debitore di disposizione del proprio patrimonio, poiché con l'azione revocatoria ordinaria viene rimossa, a vantaggio dei creditori, la limitazione alle azioni esecutive che l'articolo 170 del codice civile circoscrive ai debiti contratti per i bisogni della famiglia, sempre che ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2901 comma 1, n. 1, del codice civile, senza alcun discrimine circa lo scopo ulteriore da quest'ultimo avuto di mira nel compimento dell'atto dispositivo (Cass. civ., sez. III, 8 febbraio 2021, n. 2904). Inoltre, nonostante tale premessa di portata generale, come accaduto nella vicenda del Tribunale di Torino, in caso di fondo patrimoniale, pur in presenza di figli minori, la preventiva autorizzazione del giudice al compimento di atti di disposizione, indicati nell'art. 169 c.c., è applicabile solo in mancanza di un'espressa pattuizione in deroga contenuta nell'atto di costituzione del fondo (Cass. civ., sez. I, 4 settembre 2019, n. 22069; Cass., civ., sez. III, 23 luglio 2021, n. 21184). Quindi, in tale circostanza, si deve ritenere che la disciplina legale sancita dall'art. 169 c.c. - e quindi la preventiva autorizzazione del giudice alla alienazione di beni del fondo - si renda applicabile solo in mancanza di deroga prevista nell'atto di costituzione del fondo patrimoniale. Pertanto, come sottolineato anche dal giudice di Torino «l'eliminazione pattizia delle limitazioni di cui all'art. 169 c.c., vale quindi, solo per i coniugi ma non anche per i terzi i quali pur in presenza di una clausola che prevedesse il venir meno di tutte le limitazioni per i coniugi agli atti dispositivi dei beni costituiti in fondo patrimoniale, non per questo si vedrebbero riconosciuto il diritto di imporre vincoli sui beni in questione». |
Tribunale di Torino, sez. III Civile, sentenza 1° gennaio 2023, n. 480
Svolgimento del processo
Per parte attrice:
richiamate le istanze istruttorie
previo accertamento e declaratoria, ove occorrer possa, della nullità, illegittimità, invalidità della clausola di cui all’art. 4 dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale Notaio Dott. D.L.L., Rep. 17507 – Racc. 12570 del 31.3.2015;
- accertare e sentire dichiarare la nullità ovvero l’annullamento dell’atto di compravendita del 20.4.2016 trascritto in data 22.4.2016 a rogito Notaio Dott. B.G., in relazione agli immobili (alloggio e autorimessa) siti in Torino, Via (omissis) censiti al Catasto Urbano del Comune di Torino, Foglio 1306, Particella 286, sub. 157 cat. A/2 classe 3 di 8 vani per catastali mq. 217 e Foglio 1306, Particella 286, sub. 75, cat. C/6, in quanto posto in essere in violazione del combinato disposto di cui agli artt. 169 e 171 c.c. per le ragioni ampiamente spiegate in narrativa, e per l’effetto disporre la reintestazione e comunque condannare il sig. F.B., acquirente convenuto, alla restituzione dei suddetti immobili (alloggio e autorimessa) in capo alla signora D.A.A. coerentemente e con i vincoli di cui al fondo patrimoniale dalla medesima costituito unitamente al sig. M.S. con atto a rogito Notaio Dott. L.D.L. in data 31.03.2015, rep. 17507 racc. 12570;
- con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre 15% di spese forfettarie, Cpa e Iva come per legge;
IN VIA SUBORDINATA
- accertata e dichiarata la violazione degli obblighi e dei diritti derivanti dalla costituzione del fondo patrimoniale di causa, dichiarare tenuti e condannare i sigg. M.S., D.A.A., M.C., in solido tra loro, alla ripetizione del prezzo di vendita degli immobili (alloggio e autorimessa) siti in Torino, Via (omissis)di cui all’atto del 20.4.2016 trascritto in data 22.4.2016 a rogito Notaio Dott. B.G., pari ad € 1.100.000,00, al vincolo del fondo patrimoniale costituito in data 31.03.2015 con atto a rogito Notaio Dott. L.D.L. in data 31.03.2015, rep. 17507 racc. 12570, ovvero a reinvestire il suddetto importo in beni immobili o mobili registrati, fondi, titoli e/o altre forme di investimento a garanzia degli interessi dei minori L. e A.M. secondo il vincolo e la destinazione del predetto fondo patrimoniale, altresì disponendo ai sensi dell’art. 171 comma 3 c.c. l’attribuzione ai minori in proprietà e/o godimento della suddetta disponibilità liquida ovvero dei beni, fondi, titoli acquistati con la predetta liquidità, con condanna ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del predetto obbligo;
Il tutto e in ogni caso con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre 15% di spese forfettarie, Cpa e Iva come per legge;
Per parte convenuta S.M. :
richiamate le istanze istruttorie, respingere la domanda con il favore delle spese
per parte convenuta A.D.A. richiamate le istanze istruttorie
Nel merito:
previo se del caso accertamento e declaratoria di nullità della pattuizione contenuta nell'atto costitutivo del fondo patrimoniale laddove si dovesse interpretare la stessa come escludente la necessità dell’autorizzazione giudiziale richiesta dall'art. 169 c.c. per il compimento di atti di alienazione dei beni conferiti in fondo patrimoniale in caso di presenza di figli minori e non riferita alla necessità del consenso di entrambi i coniugi, accogliere la domanda di parte attrice relativa alla declaratoria di nullità ovvero di annullamento dell’atto di compravendita 20.4.2016 relativo all’immobile di via (omissis) in Torino, con relative pertinenze e disporre per conseguenza la reintegrazione degli immobili nel Fondo Patrimoniale costituito con atto 31.3.2015, condannando il signor F.B. alla restituzione dei suddetti;
- in via di subordine, accogliere la domanda di parte attrice di condanna dei convenuti M. e M. alla ripetizione del prezzo di vendita al vincolo del Fondo patrimoniale ovvero a reinvestire il suddetto importo in beni mobili o immobili secondo il vincolo e la destinazione del Fondo medesimo;
respingere la domanda di condanna della convenuta D.A. alla ripetizione del prezzo della vendita di tale immobile.
Con integrale compensazione delle spese di lite”.
Per parte convenuta C. M. Richiamate le istanze istruttorie
In via principale
respingere le richieste tutte ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e diritto per le motivazioni esposte in atti.
In ogni caso
con vittoria di spese, competenze di causa, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. sull’importo delle competenze, come previsti per legge, oltre successive occorrende
Per parte convenuta F.B.
respingere le domande
tutte proposte dalla parte attrice e dalla parte convenuta D.A.A. (stante il tenore delle conclusioni formulate dalla stessa in comparsa di costituzione e risposta del 03/12/2021) nei confronti dell’esponente.
Con il favore di spese e competenze di giudizio a carico della parte attrice e della parte convenuta D.A.A., solidalmente o in proporzione a discrezione del Giudicante, da liquidarsi sulla scorta del DM 55/2014
Oggetto: Annullamento atto di compravendita
Motivi della decisione
A.R.in qualità di curatore speciale dei minori M. L.e M. A., ha chiesto accertarsi e dichiararsi la nullità ai sensi dell’art. 169 c.c. dell’atto di compravendita dell’immobile sito in Torino via (omissis), unico compendio del fondo patrimoniale costituito dai genitori M.S. e D.A.A..
La vendita infatti era avvenuta senza l’autorizzazione del giudice tutelare ed a scapito dei minori, tra l’acquirente B.F., e C. M. – madre di S.M. – in forza di procura a vendere che le era stata rilasciata dal coniuge, D.A.A., formale intestataria dell’immobile. Di fatto tutta l’operazione era stata orchestrata e portata a termine da S.M. che aveva incassato per il tramite della madre, il prezzo della vendita.
La domanda di accertamento della nullità veniva quindi proposta nei confronti di B.F., che non poteva giovarsi della buona fede ai sensi dell’art. 2652 c.c.; nei confronti della intestataria formale dell’immobile, D.A.A.; nei confronti di M.C., che aveva preso parte all’atto di vendita in forza di procura; ed infine nei confronti di M.S. effettivo artefice dell’operazione di compravendita e destinatario ultimo del prezzo.
Chiedeva quindi accertarsi la nullità della clausola derogatoria contenuta nell’atto di istitutzione del fondo patrimoniale e per l’effetto disporre che l’immobile venisse reintestato al fondo patrimoniale o in via subordinata che i convenuti venissero condannati a reintegrare il fondo patrimoniale di € 1.100.000,00 ovvero a reinvestire l’importo in beni mobili o immobili vincolati al fondo.
S.M. si è costituito in giudizio ed ha svolto le seguenti difese
Il fondo patrimoniale costituto dai coniugi aveva un immobile formalmente intestato alla sig.ra D.A., ma di fatto era incapiente perché quell’immobile era in realtà di proprietà esclusiva della sig.ra M., che aveva finanziato i fondi per comprarlo.
Il prezzo della vendita dell’immobile non è stato reinvestito a favore dei figli perché era denaro di proprietà della M.;
Non è vero che il padre non abbia provveduto alle necessità dei figli una volta cessata la convivenza con la D.A.;
In ogni caso la possibilità di alienare l’immobile era espressamente prevista nell’atto costitutivo del fondo patrimoniale, con clausola perfettamente legittima.
Chiedeva quindi respingersi la domanda di parte attrice.
C. M. si è costituita in giudizio, aderendo alla ricostruzione dei fatti esposta dal figlio S.M. ed in diritto contestando l’indirizzo giurisprudenziale citato da parte attrice, secondo cui l’alienazione di beni facenti parte del fondo patrimoniale non può prescindere dall’autorizzazione del giudice tutelare, neanche in caso di diversa previsione contrattuale delle parti, all’atto della costituzione.
A.D.A. si è costituita in giudizio ed ha svolto le seguenti difese:
Tutti i proventi con cui sono stati acquisti gli immobili di famiglia nel corso del rapporto matrimoniale, non appartenevano alla M. ma provenivano dall’attività imprenditoriale del M., così come i fondi per condurre una agiata vita familiare. Tutte le speculazioni del M. tuttavia passavano attraverso i conti della madre e le intestazioni fittizie alla moglie o alla madre.
Anche per quanto riguarda la vendita dell’immobile di Via (omissis), la D.A. acconsentiva a sottoscrivere la procura a vendere in capo alla signora M., su pressione del marito le cui intenzioni le erano ignote.
Si era determinata a firmare la scrittura ricognitoria nei confronti della signora M. del 18 dicembre 2015, unicamente in quanto indotta in errore dalle rassicurazioni del marito e dal suo comportamento che era invece dolosamente preordinato a danno dei minori.
Chiedeva di accogliere la domanda di accertamento della illegittimità della clausola derogatoria di cui all’art. 169 c.c., pronunciare l’annullamento del contratto di vendita ma respingere la domanda di reintegra del fondo nei suoi confronti non essendo stata lei mai effettiva proprietaria dell’immobile e non avendo mai percepito alcunché dalla vendita.
F.B. – acquirente - si costituiva in giudizio e sosteneva la validità dell’atto di compravendita immobiliare in difetto di autorizzazione del giudice tutelare, in forza della espressa deroga pattizia contenuta nell’atto di costituzione del fondo patrimoniale, ai sensi dell’art. 169 cc.
La causa è stata trattenuta in decisione senza svolgere attività istruttoria all’udienza del 10.11.2022, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
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Il curatore speciale avv. R., M.S., C. M. e D.A.A. riferiscono nei propri atti vicende familiari e patrimoniali, che non sono strettamente pertinenti e rilevanti all’oggetto di causa.
In questo giudizio, che ha ad oggetto una domanda di annullamento dell’atto di compravendita dell’immobile facente parte del fondo patrimoniale, non è stato necessario evidentemente accertare quale fosse il tenore di vita della famiglia M. prima della separazione tra i coniugi; né quali siano state le ragioni del fallimento matrimoniale; fatti questi rilevanti solo nel giudizio di separazione.
Né si è ritenuto dirimente verificare se i beni immobili di cui la famiglia ha fruito nel tempo siano stati acquistati con denaro proveniente dai fortunati affari di M.C. o dall’attività imprenditoriale di M.S.. Né rilevano infine le vicende, già oggetto di altro giudizio, di prestiti e restituzioni somme tra la M. e la D.A..
I fatti rilevanti nel giudizio che ci occupa, sono documentali e non contestati e per tale motivo non si è resa necessaria l’istruttoria:
S.M. e D.A.A. hanno costituito in data 31.3.2015 un fondo patrimoniale in costanza di matrimonio in cui conferivano l’immobile di via (omissis), in Torino;
l’immobile di via (omissis) era intestato a D.A.A., sebbene pacificamente non acquistato con denaro di sua proprietà;
l’immobile facente parte del fondo patrimoniale è stato venduto - quando i figli L.ed A. M. erano ancora minori -, a F.B. da C. M., in forza di procura a vendere rilasciatale dalla nuora D.A.A.;
la vendita è stata fatta senza l’autorizzazione del giudice tutelare, in forza della clausola contrattuale contenuta nell’atto costitutivo;
la D.A. non ha intascato il prezzo di vendita.
Le parti controvertono in merito alla validità del contratto di compravendita del bene immobile facente parte del fondo patrimoniale, che è stata stipulata in difetto di autorizzazione del giudice tutelare - pur essendo ancora minori i figli - in forza della clausola prevista dal M. e dalla D.A., all’atto di costituzione del fondo patrimoniale: “I costituendi convengono, altresì, che le porzioni immobiliari non potranno essere liberamente alienate, ipotecate, date in pegno o comunque vincolate, se non con il consenso di entrambi i coniugi ed in quanto possa occorrere senza necessità dell’autorizzazione giudiziale prevista dall’art. 169 del Codice Civile, cui i coniugi derogano espressamente”.
Parte attrice ha sostenuto la nullità della clausola e quindi della compravendita richiamando Cass. n. 13622 del 4/6/2010; Cass. 30517/2019, che ha richiamato la pronuncia n. 17811/2014
Il M., la M. ed il B. hanno invece sostenuto la validità dell’atto alla luce della più recente giurisprudenza.
La più recente e maggioritaria giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto che in tema di fondo patrimoniale, pur in presenza di figli minori, la preventiva autorizzazione del giudice al compimento di atti di disposizione, indicati nell'art. 169 c.c., è applicabile solo in mancanza di un'espressa pattuizione in deroga contenuta nell'atto di costituzione del fondo (Cass. n. 22069 del 04/09/2019; Cass n. 21184/21).
In realtà anche la pronuncia richiamata da parte attrice - Cass. n. 13622 del 4/6/2010 – ha affermato che pur in presenza di figli minori si deve ritenere che la disciplina legale sancita dall'art. 169 c.c. - e quindi la preventiva autorizzazione del giudice alla alienazione di beni del fondo - si renda applicabile solo in mancanza di deroga prevista nell'atto di costituzione del fondo patrimoniale.
Questa pronuncia per la precisione ha distinto la facoltà derogatoria, riconosciuta soltanto in riferimento agli atti che possono compiere dal lato attivo i coniugi, dall’ipotesi degli atti che il fondo patrimoniale potrebbe subire dal lato passivo per effetto di iniziative di terzi, ad esempio nel caso in cui l'ipoteca non è stata concessa dai coniugi, ma sia stata autonomamente iscritta da terzi.
L'eliminazione pattizia delle limitazioni di cui all'art. 169 c.c., vale quindi, solo per i coniugi ma non anche per i terzi i quali pur in presenza di una clausola che prevedesse il venir meno di tutte le limitazioni per i coniugi agli atti dispositivi dei beni costituiti in fondo patrimoniale, non per questo si vedrebbero riconosciuto il diritto di imporre vincoli sui beni in questione.
La pronuncia della Cassazione n. 17811/2014 affronta invece il tema della differenza tra scioglimento del fondo patrimoniale e l’alienazione dei beni facenti parte del fondo patrimoniale, proprio per affermare la libertà di alienare beni in forza della clausola derogatoria, evidenziando che questa è fattispecie diversa rispetto alle limitazioni esistenti per lo scioglimento del fondo patrimoniale1.
In ogni caso non ricorre nel caso in esame l’ipotesi di ultrattività del fondo per intervenuto divorzio, in presenza di figli minori, ipotesi in cui si applica sempre l’art. 171 c.c. anche per gli atti di disposizione previsti dall’art.169 c.c., e quindi eventuali clausole di deroga all’autorizzazione dell’autorità giudiziaria contenute nell’atto costitutivo del fondo perdono rilievo poiché l’atto di amministrazione va sempre autorizzato, ai sensi dell’art. 171, comma 3, c.c.. Ed infatti la separazione tra i signori M. e D.A. non era intervenuta all’epoca dell’alienazione dell’immobile oggetto di causa.
Si deve concludere che ai sensi dell’art. 169 c.c. può essere pattuita una clausola che stabilisce il venir meno di tutte le limitazioni per i coniugi agli atti dispositivi dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
Nel caso in esame la clausola risponde al modello normativo derogatorio e pertanto va ritenuta valida. Ne consegue che i genitori che hanno istituto il fondo patrimoniale e conferito il bene immobile, potevano decidere di alienarlo, senza autorizzazione del Giudice tutelare.
L’atto di compravendita è stato stipulato da C. M. per procura rilasciata dall’intestataria dell’immobile, A.D.A., la quale evidentemente ha dato il suo consenso alla vendita. Nessuno problema si è posto per il consenso dell’altro genitore, M.S. che mai ha manifestato alcun dissenso, tantomeno in questo giudizio.
1 ….del tutto diversa è l'ipotesi di alienazione di beni del fondo - che comunque nonostante l'atto dispositivo incidente sulla sua consistenza conserva la sua validità ed efficacia - rispetto a quella di cessazione dello stesso che ne determina l'estinzione, sicchè il parallelismo di disciplina non appare comunque correttamente evocabile. Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, va ravvisata in capo ai figli minori una posizione giuridicamente tutelata in ordine agli atti di disposizione del fondo.
Ai sensi dell’art. 169 c.c. e della deroga pattizia era quindi sufficiente la concorde volontà dei soggetti che avevano istituto il fondo patrimoniale, di alienare il bene immobile in esso conferito.
Non possono essere indagate in questo giudizio le ragioni che hanno indotto la D.A. a rilasciare la procura alla suocera, e quindi ad accondiscendere alla vendita, atteso che la convenuta non ha proposto nessuna domanda di annullamento della procura per vizio della volontà.
Neanche possono essere indagate le ragioni che hanno indotto i coniugi a vendere l’immobile facente parte del fondo patrimoniale; né può essere accertata quale sia stata la destinazione e l’utilizzo del prezzo ricavato dalla vendita, atteso che la funzione della clausola derogatoria di cui è stata affermata la piena validità, ha proprio la funzione di sottrarre al vaglio dell’autorità giudiziaria, ogni valutazione sull’ opportunità della vendita per i minori. Ed infatti, la disposizione contenuta nell'ultima frase dell'articolo 169 c.c., secondo cui gli atti dispositivi possono essere compiuti "nei soli casi di necessità od utilità evidente” deve ritenersi riferita all’ipotesi in cui non è stata pattuita la clausola derogatoria consentita dalla norma. In questi casi gli atti dispositivi sul bene possono essere adottati appunto in presenza di tre presupposti: 1) consenso dei genitori, 2) autorizzazione del giudice tutelare e 3) sussistenza di una utilità per i minori.
In definitiva la pattuizione di una clausola derogatoria consente l’atto dispositivo del bene facente parte del fondo patrimoniale sul solo presupposto dell’accordo dei genitori, prescindendo da ogni altra valutazione. Del resto diversamente ragionando, si sovvertirebbe il senso della previsione normativa che ha consentito ai genitori di sottrarre al vaglio del Giudice l’atto dispositivo, poiché si introdurrebbe ex post un controllo giudiziario sulle motivazioni e finalità dell’atto dispositivo che la norma ha consentito di escludere ex ante.
Le domande di parte attrice, tanto in via principale quanto in via subordinata, in conclusione, vanno respinte avendo tutte come presupposto l’invalidità della compravendita immobiliare, tesi che come motivato più sopra non può essere condivisa alla luce della giurisprudenza citata.
Le spese di lite sostenute da S.M., C. M. A.D.A. e F.B., vanno poste a carico di parte attrice soccombente, A.R..
La liquidazione delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio - disamina della sentenza - che è successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/22 del 13.8.2022 – in vigore dal 23.10.2022 -.
con la precisazione che
- la causa rientra nello scaglione di cause con valore fino a € 2.000.000,01.
- Viene applicato un incremento del 20% in più rispetto allo scaglione di valore fino al 520.000,00
- i compensi per la fase istruttoria sono ridotti del 50% non essendo state assunte prove Pertanto i compensi sono così liquidati:
€ 4.252,80 per la fase di studio
€ 2.805,60 per la fase introduttiva
€ 6.246,60 per la fase istruttoria
€ 7.396,80 per la fase decisionale Totale 20.701,80
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da A.R.in qualità di curatore speciale dei minori M. L.e M. A. contro S.M., A.D.A., C. M. e F.
B., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: respinge la domanda attorea dichiara tenuto e condanna A.R.in qualità di curatore speciale dei minori M. L.e M. A. all’integrale rimborso delle spese del giudizio in favore di S.M., A.D.A., C. M. e F. B.,
liquidandole nei confronti di ciascuno in € 20.701,80 per compensi oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge