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19 giugno 2024
Penale e processo
Inammissibilità dell’appello post riforma Cartabia e rilevabilità d’ufficio anche in assenza di contraddittorio
Il Tribunale di Taranto, con ordinanza dell'11 giugno 2024, decidendo sull'appello proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza di condanna del Giudice di Pace, lo ha dichiarato de plano inammissibile rilevando d'ufficio il difetto di dichiarazione della parte circa il proprio domicilio. Tale requisito è richiesto dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., introdotto dal D. Lgs. n. 150/2022.
di Avv. Francesco Paolo Garzone
Il caso
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Il difensore di imputato condannato con sentenza del Giudice di Pace proponeva appello avverso la relativa sentenza. All'atto d'impugnazione, benché relativo a sentenza successiva... |
La lente dell'autore
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Le predette conclusioni possono apparire eccessivamente formalistiche. Costituiscono,... |
Tribunale di Taranto, sez. II Penale, ordinanza 11 giugno 2024
Motivi della decisione
visto l'atto di appello presentato in data 19.9.2023 nell'interesse di omissis residente dal proprio difensore del foro di Taranto n. 383/2023 emessa dal Giudice di Pace di Taranto in data 19.7.2023 (motivazione depositata il 31.8.2023) con cui, all'esito di rituale dibattimento, è...
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