Svolgimento del processo
1. La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 21 settembre 2023, dichiarata l'assenza dell'imputato, ha confermato la sentenza del 2 novembre 2020 con la quale il giudice monocratico di Pordenone aveva condannato L. M. a pena ritenuta di giustizia, per i reati di cui agli artt. 341-bis e 337 cod. pen. , reati commessi il 4 giugno 2017.
2. Con unico motivo di ricorso il difensore di ufficio dell'imputato chiede l'annullamento della sentenza impugnata per violazione dell'art. 604, comma 5- bis cod. proc. pen.. Rileva che la Corte territoriale ha erroneamente dichiarato l'assenza dell'imputato che, invece, non aveva avuto conoscenza del processo a suo carico, ma solo del procedimento poiché in fase di indagini aveva dichiarato domicilio presso l'abitazione ove, tuttavia, le successive notifiche non avevano potuto essere eseguite per irreperibilità, con conseguente avviso, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., al difensore di ufficio. Questi, a propria volta, non aveva avuto alcun rapporto con l'imputato. Il decreto di citazione per l'udienza di appello, accertata la irreperibilità dell'imputato, era stato parimenti notificato, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., al difensore di ufficio che, in vista dell'udienza, aveva eccepito la nullità di tale modalità di notifica chiedendo che la Corte di appello disponesse la notifica a mani proprie, previe ricerche a mezzo della polizia giudiziaria. E', pertanto, inficiata da vizio di violazione di legge la ;(r; dichiarazione di assenza dell'imputato e parimenti il mancato accoglimento dell'eccezione con la quale il difensore aveva chiesto di dichiarare la nullità sentenza di primo grado, viziata dal medesimo errore.
3. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 18 dicembre 2020, la cui disciplina continua ad applicarsi per effetto della proroga da ultimo disposta dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023 n. 75.
Motivi della decisione
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto in carenza di specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza impugnata.
2. Preliminarmente, occorre analizzare il profilo della applicabilità o meno al presente ricorso di quanto stabilito dall'articolo 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., introdotto dalla c.d. "riforma Cartabia" (art. 33, comma 1, lett. d, d.lgs. n. 150/2022), a mente del quale «nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio».
Nel caso in esame, la sentenza impugnata è stata pronunciata il 21 settembre 2023, data, quindi, successiva al 30 dicembre 2022 e in relazione alla quale si applicano, ai fini dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 89, comma 3, d. Igs. 150/2022, le disposizioni dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. (così come quelle degli artt. 157-ter, comma 3, e 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.).
Si è affermato che il disposto di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nella parte in cui impone all'imputato assente, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, di conferire al difensore uno specifico mandato a impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, è applicabile anche al giudizio di cassazione, trattandosi di disposizione funzionale a garantire all'imputato la sicura conoscenza dell'incedere della progressione processuale (Sez. 2, n. 47927 del 20/10/2023, Giuliano, Rv. 285525; n. 47327 del 03/11/2023, Makhatar Ndiaye, Rv. 285444; Sez. 5, n. 39166 del 04/07/2023, N, non mass.; Sez. 4, n. 43718 dell'll/10/2023, Ben Khalifa Mohamed Khmayes, non mass.). La collocazione della norma nel corpo dell'art. 581 cod. proc. pen., che fa parte delle disposizioni generali sulle impugnazioni, in mancanza di contrari indici normativi, regola anche il ricorso per cassazione, per cui la nuova disciplina deve trovare applicazione alle impugnazioni proposte, come nel caso in esame, dopo l'entrata in vigore della legge.
Non ignora, peraltro, il Collegio l'esistenza di precedenti difformi (Sez. 1, n. 9426 del 18/01/2024, Oko, Rv. 285920; Sez. 1, n. 43523 del 28/06/2023, Cop, non mass.), ritenendo, tuttavia, condivisibile la soluzione ermeneutica cui è giunta la giurisprudenza innanzi richiamata e di non poter avallare la tesi secondo cui la nuova disciplina dell'articolo 581 cod. proc. pen. potrebbe trovare applicazione ai soli casi in cui sarebbe applicabile la più stringente disciplina del novellato articolo 420-bis cod. proc. pen., poiché altrimenti si perverrebbe ad una interpretatio abrogans della norma transitoria dianzi analizzata. Si è osservato, infatti, che il comma 1 della disposizione in esame stabilisce che «salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell'imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato», con ciò espressamente facendo salva l'immediata applicazione ai processi in corso della disciplina prevista dal novellato articolo 581 cod. proc. pen., non espressamente richiamato.
Non resta, conclusivamente, che prendere atto che il ricorso proposto dal difensore di ufficio di L. M. è privo di specifico mandato a impugnare rilasciato in data successiva alla sentenza della Corte di appello del 21 settembre 2023 non senza avere rilevato che sono manifestamene infondate le deduzioni difensive in punto di assenza poiché legittimamente la Corte di appello ha dichiarato l'assenza del M. a seguito di notifica del decreto di citazione eseguita al difensore di ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. per irreperibilità dell'imputato nel luogo di residenza, indicato come proprio domicilio, luogo presso il quale, in primo grado, era stata eseguita la notifica a mani proprie del decreto di rinvio di ufficio dell'udienza del 18 ottobre 2020 all'udienza del 2 novembre 2020, udienza in cui l'imputato, non comparso, veniva legittimamente dichiarato assente.
3. Segue alla dichiarazione di inammissibilità, la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma, determinata come in dispositivo, a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.