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16 settembre 2024
Penale e processo
Non sussiste il reato di atti persecutori se la condotta non è idonea a provocare un perdurante e grave stato di ansia
Assolto per il reato di cui all'art. 612-bis c.p. in quanto le condotte poste in essere nei confronti della persona offesa sono state ritenute di modesto rilievo e non idonee a provocare un perdurante stato di ansia in una persona di media sensibilità, fastidio ed irritazione.
di Dott.ssa e mediatrice familiare Martina Carosi
Il caso

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L'imputato della pronuncia in esame veniva rinviato a giudizio dinanzi al Tribunale di Udine per rispondere dei reati di cui agli artt. 612-bis c.p. e 610 c.p., 

Il diritto

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Il Tribunale di Udine, con particolare riferimento al reato di atti persecutori previsto dall'art. 612-bis c.p., pone una premessa,...

La lente dell'autore

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