Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
7 dicembre 2021 N. 133 - Agroalimentare
Pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e agroalimentare: attuata la Direttiva (UE) 2019/633

Il 30 novembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 198, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari».

Le nuove disposizioni, che intervengono a favore dei soggetti deboli e con scarso potere contrattuale della filiera agroalimentare, entreranno in vigore il 15 dicembre prossimo.

di Avv. Elisabetta Torzuoli
Premessa
Il Piano Triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022 riconosce come le sfide principali per migliorare il funzionamento della filiera agroalimentare (coltivazione, raccolta, trasformazione, trasporto e commercializzazione) comprendano:
  • la prevenzione di pratiche sleali di mercato;
  • il contrasto alla dispersione di valore lungo la filiera;
  • la trasparenza del mercato del lavoro agricolo e la semplificazione delle procedure amministrative;
  • la promozione di meccanismi quali la responsabilità solidale, la tracciabilità e la certificazione dei prodotti;
  • le forme di aggregazione dei produttori, anche in forma cooperativa.

Importanza centrale, nell'azione di contrasto e prevenzione al caporalato in agricoltura, assumeva il recepimento della Direttiva UE 633/2019, con cui il Legislatore orientava gli Stati membri verso pratiche commerciali leali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, applicazione del divieto delle aste elettroniche al doppio ribasso, rafforzamento dei controlli per prevenire la vendita di prodotti agricoli e alimentari a prezzi palesemente sotto i costi di produzione.

La nuova normativa interviene, dunque, sulle relazioni commerciali tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli ed alimentari, vietando le pratiche imposte unilateralmente dal contraente più forte e contrarie ai principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità, reciproca corrispettività, che debbono, invece, ispirare il rapporto dei contratti dall'avvio delle trattative e sino alla cessazione del rapporto negoziale.

Il contratto di cessione

Ai sensi dell'articolo 2, vengono definiti contratti di cessione i contratti che hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli ed alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore, delle cessioni con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, nonché dei conferimenti di prodotti agricoli ed alimentari da parte di imprenditori agricoli ed ittici a cooperative di cui essi sono soci o ad organizzazioni di produttori, ai sensi del D.Lgs. n. 102/2015.

L'alveo oggettivo di applicazione della norma concerne i prodotti agricoli e alimentari da parte di imprenditori stabiliti nel territorio nazionale, a prescindere dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti.

L'articolato prosegue poi con una serie di prescrizioni che hanno carattere imperativo e che non possono essere derogati, tant'è che eventuali clausole contrastanti saranno nulle (senza inficiare la validità dell'intero contratto).

Vediamo gli elementi tassativi che introduce il D.Lgs. n. 198/2021:

precisazione

  • obbligo della forma scritta, salvo diversa forma (documento di trasporto/consegna, fattura, ordini di consegna), ammessa solo in caso di previo accordo obbligo di stipulare il contratto prima della consegna
  • obbligo di indicare nel contratto la durata, la quantità, caratteristiche del prodotto oggetto di cessione, prezzo, modalità di consegna e di pagamento
  • il prezzo può essere fisso o determinabile sulla base di criteri indicati nel contratto
  • fatto salvo per i contratti di cessioni ai pubblici esercizi, per cui si rinvia all'art. 5, L. n. 287/1991 la durata minima è stabilita in mesi 12: eventuali deroghe sono ammesse solo se concordate o risultanti da un contratto stipulato con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti in almeno cinque camere di commercio o nel CNEL, anche per il tramite di articolazioni territoriali e di categoria
  • eventuali previsioni di c.d. condizioni contrattuali in deroga, anche in ordine al prezzo, solo se risultanti da un accordo quadro stipulato con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti in almeno cinque camere di commercio o nel CNEL, anche per il tramite di articolazioni territoriali e di categoria 

Le pratiche commerciali

Cuore del testo in commento è l'insieme di norme che mira a vietare le pratiche commerciali sleali vietate, istituendo una c.d. black-list, accanto ad una elencazione di ipotesi consentite, sebbene a determinate condizioni, la c.d. grey-list.

L'art. 4 prevede, infatti, una serie tassativa di divieti nelle relazioni tra operatori commerciali:

precisazione

  • versamento tardivo del corrispettivo per i prodotti agricoli e alimentari, con una distinzione tra prodotti deperibili e non, salvo alcune eccezioni (vengono definiti anche gli interessi di mora per il ritardato pagamento relativo a prodotti alimentari deteriorabili)
  • l'annullamento di ordini con preavviso inferiore a trenta giorni
  • modifiche unilaterali da parte dell'acquirente ai contratti in ordine a modalità della fornitura/consegna dei prodotti, alle norme di qualità, ai termini di pagamento o ai prezzi
  • richiesta al fornitore di pagamenti non connessi alla vendita
  • obbligo imposto al fornitore di pagare per il deterioramento o la perdita dei beni nei locali dell'acquirente
  • rifiuto di conferma scritta da parte dell'acquirente delle condizioni dell'accordo
  • acquisizione, utilizzazione, divulgazione illecita di segreti commerciali del fornitore
  • minaccia di ritorsioni commerciali nei confronti del fornitore che voglia esercitare diritti contrattuali e legali ad esso spettanti
  • la richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, del risarcimento del costo sostenuto per esaminare i reclami dei clienti relativi alla vendita dei prodotti del fornitore, benché' non risultino negligenze o colpe da parte di quest'ultimo. 

A seguire, ai sensi dell'art. 4, comma 4, è istituita una sorta di grey-list previste dalla Direttiva europea, che prevede pratiche vietate, salvo che esse siano state precedentemente concordate da fornitore e acquirente, nel contratto di cessione, nell'accordo quadro ovvero in un altro accordo successivo, in termini chiari ed univoci:

precisazione

  • la restituzione, da parte dell'acquirente al fornitore, di prodotti agricoli e alimentari rimasti invenduti, senza corrispondere alcun pagamento per tali prodotti invenduti o per il loro smaltimento;
  • la richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di un pagamento come condizione per l'immagazzinamento, l'esposizione, l'inserimento in listino dei suoi prodotti, o per la messa in commercio degli stessi;
  • la richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di farsi carico, in tutto o in parte, del costo degli sconti sui prodotti venduti dall'acquirente come parte di una promozione, a meno che, prima di una promozione avviata dall'acquirente, quest'ultimo ne specifichi il periodo e indichi la quantità prevista dei prodotti agricoli e alimentari da ordinare a prezzo scontato;
  • la richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di farsi carico dei costi della pubblicità, effettuata dall'acquirente, dei prodotti agricoli e alimentari;
  • la richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di farsi carico dei costi per il marketing dei prodotti agricoli e alimentari effettuata dall'acquirente;
  • la richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di farsi carico dei costi del personale incaricato di organizzare gli spazi destinati alla vendita dei prodotti del fornitore. 

L'art. 5 prosegue prevedendo una serie di pratiche sleali, già previste dal nostro ordinamento interno, ossia:

precisazione

  • l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso
  • l'imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente gravose per il venditore, ivi compresa quella di vendere prodotti agricoli e alimentari a prezzi al di sotto dei costi di produzione
  • l'omissione, nella stipula di un contratto che abbia ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari, di anche una delle condizioni richieste dall'articolo 168, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013
  • l'imposizione, diretta o indiretta, di condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose
  • l'applicazione di condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti
  • il subordinare la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle altre
  • il conseguimento di indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali
  • l'adozione di ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento
  • l'imposizione, a carico di una parte, di servizi e prestazioni accessorie rispetto all'oggetto principale della fornitura, anche qualora questi siano forniti da soggetti terzi, senza alcuna connessione oggettiva, diretta e logica con la cessione del prodotto oggetto del contratto;
  • l'esclusione dell'applicazione di interessi di mora a danno del creditore o delle spese di recupero dei crediti
  • la previsione nel contratto di una clausola che obbligatoriamente imponga al fornitore, successivamente alla consegna dei prodotti, un termine minimo prima di poter emettere la fattura, fatto salvo il caso di consegna dei prodotti in più quote nello stesso mese, nel qual caso la fattura potrà essere emessa solo successivamente all'ultima consegna del mese;
  • l'imposizione di un trasferimento ingiustificato e sproporzionato del rischio economico da una parte alla sua controparte
  • l'imposizione all'acquirente, da parte del fornitore, di prodotti con date di scadenza troppo brevi rispetto alla vita residua del prodotto stesso, stabilita contrattualmente;
  • l'imposizione all'acquirente, da parte del fornitore, di vincoli contrattuali per il mantenimento di un determinato assortimento, inteso come l'insieme dei beni che vengono posti in vendita da un operatore commerciale per soddisfare le esigenze dei suoi clienti;
  • l'imposizione all'acquirente, da parte del fornitore, dell'inserimento di prodotti nuovi nell'assortimento;
  • l'imposizione all'acquirente, da parte del fornitore, di posizioni privilegiate di determinati prodotti nello scaffale o nell'esercizio commerciale
In chiusura, l'art. 6 stabilisce che, fermo il rispetto delle disposizioni che precedono, si considerano attuativi dei principi di trasparenza, buona fede e correttezza nelle relazioni commerciali tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli ed alimentari gli accordi ed i contratti di filiera che abbiano durata di almeno tre anni, nonché i contratti di cui all'articolo 3, conformi alle condizioni contrattuali definite nell'ambito degli accordi quadro ovvero che siano conclusi con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale rappresentate in almeno cinque camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, anche per il tramite delle loro articolazioni territoriali e di categoria. 

I contratti di cessione si considerano conformi ai principi di buona fede, correttezza e trasparenza quando sono retti, sia nella loro negoziazione che nella successiva esecuzione, dai seguenti criteri: conformità dell'esecuzione a quanto concordato; correttezza e trasparenza delle informazioni fornite in sede precontrattuale; assunzione ad opera di tutte le parti della filiera dei propri rischi imprenditoriali; giustificabilità delle richieste. 
Per la vendita dei prodotti agricoli e alimentari oggetto dei contratti di cui al comma 1 possono essere utilizzati messaggi pubblicitari recanti la seguente dicitura: «Prodotto conforme alle buone pratiche commerciali nella filiera agricola e alimentare». L'ICQRF, nell'esercizio dei propri poteri di indagine e di accertamento verifica la veridicità di tale dicitura e, in caso di riscontro negativo, ne inibisce l'ulteriore utilizzo. 
Il seguente articolo 7 disciplina, quindi, la vendita di prodotti sottocosto.

Controlli e sanzioni

Il testo prevede quindi un potenziato sistema di controllo e sanzioni (artt. 8-11), elevando l'ICQRF ad autorità nazionale di contrasto per l'accertamento delle violazioni relative agli elementi essenziali dei contratti di cessione ed alle pratiche commerciali sleali e per l'irrogazione delle sanzioni.

Merita rilievo, il meccanismo di presentazione della denuncia all'Organo menzionato, che può essere presentata all'ICQRF dai soggetti stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal luogo di stabilimento del soggetto sospettato di aver attuato una pratica commerciale vietata, oppure all'autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito il soggetto sospettato di avere attuato una pratica commerciale vietata.

Le organizzazioni di produttori, le altre organizzazioni di fornitori, le associazioni di tali organizzazioni nonché le associazioni di parte acquirente possono presentare denunce su richiesta di uno o più dei loro membri o, se del caso, su richiesta di uno o più dei soci delle rispettive organizzazioni ricomprese al loro interno, qualora tali membri si ritengano vittime di una pratica commerciale vietata ai sensi del presente decreto.

La norma prevede, in caso di richiesta da parte del denunciante, che l'ICQRF adotti le misure necessarie per tutelare adeguatamente l'identità del denunciante ovvero del soggetto che assuma di essere stato leso dalla pratica commerciale sleale denunciata, nonché per tutelare adeguatamente qualunque altra informazione la cui divulgazione, secondo il denunciante, sarebbe lesiva degli interessi del denunciante o del soggetto leso. Il denunciante specifica le informazioni per le quali chiede un trattamento riservato.

Fatto salvo il diritto di presentare denunce e fermo restando il potere dell'ICQRF di svolgere d'ufficio le attività di cui al presente articolo, nei contratti di cessione le parti contraenti possono ricorrere a procedure di mediazione, ai sensi del D.Lgs. n. 20/2021 o di risoluzione alternativa delle controversie derivanti dal contratto stesso.

Viene aggravato il meccanismo sanzionatorio (irrogato ex L. n. 689/1981), che facendo salve le ipotesi di reato, stabilisce una forbice parametrata su di una percentuale del fatturato dell'ultimo esercizio, che può giungere sino al 10 per cento, con previsione di un minimo edittale, variabile, nell'importo, di caso in caso.

Nei casi di reiterata violazione, la misura delle sanzioni di cui al presente articolo è aumentata fino al doppio e, in caso di ulteriori reiterazioni, fino al triplo.

In ogni caso, tutte le sanzioni previste dal presente articolo non possono eccedere il 10 per cento del fatturato realizzato dal soggetto sanzionato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. 

Conclusione

La promozione di un tessuto di aziende agricole sostenibili dal punto di vista economico, sociale e ambientale è essenziale per garantire la qualità dei prodotti e assicurare condizioni di lavoro dignitose, valorizzare il potenziale economico delle imprese e promuovere la crescita ed il benessere dei diversi territori.

Un importante passo in avanti, di cui ora, andrà garantita la conoscenza ed assicurata una rigida applicazione.

Documenti correlati