Introduzione
In data 11 aprile 2022 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, serie Generale n. 85, la
Legge 11 aprile 2023 n. 38 recante
«
Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
»
. La Legge di conversione del Decreto cessioni (D.L. n. 11/2023) incassa il via libera definitivo con il voto di fiducia (94 voti favorevoli, 72 contrari e 2 astenuti) del Senato. Di seguito, le principali novità.Proroga edifici unifamiliari
La nuova disposizione (art. 1 della L. n. 38/2023), modificando il comma 8-
bis, secondo periodo, dell'
articolo 119 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, stabilisce che le persone fisiche che realizzano interventi sugli edifici unifamiliari, la detrazione del 110% spetta anche
per le spese sostenute entro 30 settembre 2023 (rispetto al vigente termine del 31 marzo 2023) a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno
il 30 per cento dell'intervento complessivo. Si tratta in particolare dei lavori realizzati sostanzialmente sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari a condizione che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno.
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La circolare 24/E del 2020 dell'Agenzia delle Entrate ha precisato che per edificio unifamiliare si intende un'unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare. Una unità immobiliare può ritenersi «funzionalmente indipendente» qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva. La presenza, inoltre, di un «accesso autonomo dall'esterno», presuppone, ad esempio, che «l'unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva». Le «unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari», alle quali la norma fa riferimento, vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito della «indipendenza funzionale» e dell'«accesso autonomo dall'esterno», a nulla rilevando, a tal fine, che l'edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio. Pertanto, l'unità abitativa all'interno di un edificio plurifamiliare dotata di accesso autonomo fruisce del superbonus autonomamente, indipendentemente dalla circostanza che la stessa faccia parte di un condominio o disponga di parti comuni con altre unità abitative (ad esempio il tetto).
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Cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali
Il Legislatore (art. 1 della L. n. 38/2023) ha attuato alcune modifiche in relazione al blocco delle cessioni introdotto dal D
.L. n. 11/2023.
In argomento sappiamo che il Legislatore aveva introdotto il nuovo comma 1-
quinquies all'
articolo 121 del Decreto-Legge n. 34 del 2020 in materia di cessione del credito o sconto in fattura di cui può avvalersi il contribuente per la quasi totalità degli interventi edilizi per cui è riconosciuto un credito di imposta. In particolare,
dal 17 febbraio 2023 è vietato per le Pubbliche Amministrazioni di essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura.
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Il rappresentante del Governo, nel corso dei lavori alla Camera dei deputati, ha affermato che la disposizione è finalizzata ad evitare, in linea con quanto indicato nella relazione tecnica, effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, con particolare riferimento a un possibile aumento del debito pubblico. Il potenziale aumento del debito pubblico sarebbe, in particolare, riconducibile agli effetti in termini di aumento del fabbisogno che deriverebbero dai flussi di cassa in uscita conseguenti all'acquisto dei crediti d'imposta da parte delle amministrazioni pubbliche interessate, che, qualora non avessero carattere sostitutivo rispetto ad altre spese, si configurerebbero, di fatto, come un pagamento anticipato dei medesimi crediti in favore di soggetti esterni al comparto delle Pubbliche Amministrazioni.
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Utilizzo dei Buoni del Tesoro Polienn
ali
Nel corso dei lavori alla Camera dei deputati, è stato inserito il comma 1-
sexies (
art. 121 D.L. n. 34/2020) che
consente alle banche, agli intermediari finanziari, alle società appartenenti a un gruppo bancario ovvero alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, cessionarie dei crediti d'imposta legati agli interventi rientranti nel cd. Superbonus, in relazione agli interventi effettuati sino all'anno di spesa 2022,
di utilizzare in tutto o in parte detti crediti al fine di sottoscrivere emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni, nel limite del 10 per cento della quota annuale eccedente i crediti di imposta, sorti a fronte di spese legate al Superbonus, già utilizzati in compensazione, a condizione che il cessionario abbia esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno. In ogni caso, il primo utilizzo può essere effettuato in relazione alle ordinarie emissioni effettuate
a partire dal 1° gennaio 2028. Con provvedimenti direttoriali dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, saranno individuate le relative modalità applicative.
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Tale sottoscrizione è autorizzata nel limite del 10% della quota annuale che eccede i crediti di imposta sorti a fronte di spese legate al Superbonus, già utilizzati in compensazione (ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241 del 1997, recante la disciplina generale dei versamenti unitari e delle compensazioni dei crediti); a condizione che il cessionario abbia esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno. In ogni caso, il primo utilizzo può essere effettuato in relazione alle emissioni ordinarie (come precisato a seguito dell'esame presso la Camera) effettuate a partire dal 1° gennaio 2028. Ad esito di modifiche approvate dalla Camera dei deputati, viene demandato ad appositi provvedimenti di natura direttoriale dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, il compito di individuare le modalità applicative delle norme in esame.
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Casi di esclusione della responsabilità solidale
Sono stati introdotti i commi da 6-
bis a 6-
quater all'
articolo 121 D.L. n. 34/2020, circoscrivendo il perimetro della
responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite. In particolare:
- ferma restando l'ipotesi di dolo e il divieto di acquisto da parte degli intermediatori bancari e finanziari nei casi di invio di segnalazione di operazione sospetta e di obbligo di astensione nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, il concorso dei cessionari nella violazione viene escluso qualora essi dimostrino di avere acquisito il credito di imposta e siano in possesso di specifica documentazione riguardante le opere da cui origina il credito di imposta;
- l'esclusione di responsabilità opera anche nei confronti dei cessionari che acquistano i crediti di imposta da una banca o da altra società appartenente al gruppo bancario della medesima banca, o da società quotata o da altra società appartenente al gruppo della medesima società quotata, mediante rilascio di una attestazione di possesso, da parte della banca, della società quotata o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la predetta documentazione;
- il mancato possesso di parte della documentazione rilevante non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario. Tale soggetto può dunque fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza;
- l'onere della prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario grava sull'ente impositore, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale.
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La documentazione rilevante è la seguente:
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titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente;
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notifica preliminare dell'avvio dei lavori all'azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti tale circostanza;
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visura catastale
ante operam o storica – come precisato dalla Camera dei deputati - dell'immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
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fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l'avvenuto pagamento delle spese medesime;
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asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
- nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;
- nel caso di interventi di efficienza energetica diversi – come chiarito durante l'esame presso la Camera – da quelli del cd. Superbonus, la documentazione prevista a tal fine dal decreto (recante Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici- cd. Ecobonus);
- visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere, rilasciato dai soggetti abilitati.
Per effetto delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati, un'attestazione, rilasciata dai soggetti sottoposti alla disciplina antiriciclaggio che siano controparte nelle cessioni comunicate ai sensi dell'articolo 121 di avvenuta osservanza degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette e di astensione dal compimento di operazioni. La modifica sembra intesa a circoscrivere la consegna dell'attestazione ai soli soggetti che sono parti del contratto di cessione (escludendo dunque coloro che intervengono nel contratto a diverso titolo, es. in qualità di garante). Durante l'esame presso la Camera dei deputati è stato altresì precisato che, se tale soggetto è una società quotata e non rientra fra i soggetti obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio, è necessaria un'attestazione di osservanza di analoghi controlli di adeguata verifica della clientela rilasciata da una società di revisione all'uopo incaricata. Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati detta documentazione è stata integrata ulteriormente, prevedendo che sia consegnata altresì:
- nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico, la documentazione prevista dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 6 agosto 2020, n. 329;
- contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori e il committente.
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Deroghe al divieto dello sconto in fattura/cessione del credito
Come previsto dall'art. 2 della Legge n. 38/2023, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e superbonus, misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche.La normativa, tuttavia, riconosce una serie di condizioni in presenza delle quali, ad alcuni interventi già in corso, non si applica la nuova disciplina.
IL DIVIETO NON SI APPLICA
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Bonus Barriere 75%
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- Le disposizioni non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34.
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Superbonus (data antecedente al 17 febbraio 2023) |
- per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini qualora risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata-CILA;
- per gli interventi effettuati dai condomini qualora risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA;
- per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici qualora risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo;
- con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, si prevede inoltre che, con esclusivo riferimento alle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, le disposizioni in esame al periodo precedente si applicano anche alle spese per gli interventi già rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 119 e dell'articolo 121, comma 2, del Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34, ricompresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riqualificazione urbana comunque denominati (tali piani di recupero e di riqualificazione urbana, tuttavia, devono presentare contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, che alla data di entrata in vigore del decreto in commento risultino approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge e che concorrono al risparmio del consumo energetico e all'adeguamento sismico dei fabbricati previsti).
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Interventi diversi dal Superbonus (data antecedente al 17 febbraio 2023) |
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori. La deroga al divieto si applica altresì, secondo una modifica introdotta dalla Camera dei deputati, anche nel caso di lavori non ancora iniziati, ma in cui sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. A tal fine, nel caso in cui alla data di entrata in vigore del presente Decreto non risultino versati acconti, la data antecedente dell'avvio dei lavori, o della stipula di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori, deve essere attestata sia dal cedente o committente, sia dal cessionario o prestatore, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- risulti, secondo la modifica introdotta dalla Camera dei deputati), presentata la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi, con riguardo alle agevolazioni per gli interventi relativi:
- alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
- al restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile;
- a interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati o per interventi realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico.
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Enti/IACP/ Organizzazioni
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La norma, ai fini di prevenzione di eventuali frodi, specifica inoltre che tali soggetti possono avvalersi dell'opzione sopra citata a condizione che risultino già costituiti alla data di entrate in vigore del decreto in esame (17 febbraio 2023). Quindi deroghe in caso di:
- gli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Per tali organizzazioni i requisiti devono sussistere sin dalla data di avvio dei lavori, o, se precedente, di sostenimento delle spese, e devono persistere sino alla fine dell'ultimo periodo di imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione, salvo il requisito della registrazione del contratto di comodato d'uso, nel caso di detenzione a tale titolo dell'immobile oggetto degli interventi.
Con riferimento ai requisiti sopra indicati, il requisito della non percezione di compensi o indennità di carica da parte dei membri del consiglio di amministrazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, è soddisfatto qualora, indipendentemente da quanto previsto nello statuto, sia dimostrato, con qualsiasi mezzo di prova, oppure con dichiarazione resa che i suddetti membri del consiglio di amministrazione non hanno percepito compensi o indennità di carica, ovvero vi hanno rinunciato o li hanno restituiti. |
Ulteriori deroghe
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- interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 effettuati nei comuni dei territori colpiti da tali eventi dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022 siti nei territori delle Marche.
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Allungamento dei termini per avvalersi dell’agevolazione fiscale
Con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, viene riconosciuta la possibilità di un allungamento dei termini per avvalersi dell'agevolazione fiscale nei casi di cessione dei crediti d'imposta legati al superbonus (aumentando in tal modo la capienza fiscale del cessionario):
Inoltre, con altra modifica introdotta dalla Camera (nuovo comma 8-
quinquies dell'
art. 119 del D.L. n. 34/2020) le norme introdotte consentono al contribuente,
per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e relative agli interventi legati al Superbonus;
- di optare per il riparto della detrazione spettante in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta 2023;
- l'opzione è irrevocabile ed è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023;
- essa è esercitabile solo a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.
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La Legge n. 38/2023 (art. 2, comma 4) abroga anche una serie di norme che, nella disciplina previgente all'articolo 121, già riconoscevano la possibilità di cessione del credito per interventi di riqualificazione energetica e di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, nonché di ristrutturazione edilizia antisismica. Nello specifico sono state abrogate le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del Decreto Legge n. 63 del 2013. Tali norme prevedevano che i soggetti beneficiari delle detrazioni potessero optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito, esclusa comunque la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari.
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Norme di interpretazione autentica
L'art. 2-
bis della Legge n. 38/2023, introdotto dalla Camera dei deputati, reca una disposizione di interpretazione autentica –
dunque con efficacia retroattiva - che consente di usufruire del superbonus 110 per cento per il 2023 e dell'opzione per la cessione del credito e per lo sconto in fattura in ordine agli interventi per cui è richiesta la presentazione di un progetto in variante alla CILA o al diverso titolo abilitativo previsto in ragione della tipologia di interventi edilizi da eseguire; analogo trattamento è previsto per gli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, qualora intervenga una nuova delibera assembleare di approvazione della variante. Le norme in esame recano una interpretazione autentica, avente efficacia retroattiva. In pratica l'interpretazione riguarda:
- l'articolo 1, comma 894, della Legge di bilancio 2023 (n. 197 del 2022), che proroga al 2023 il superbonus nella misura del 110 per cento (in luogo del 90 per cento) per alcuni specifici interventi in presenza di determinati requisiti temporali;
- i commi 2 e 3 del provvedimento in esame, che prevedono delle specifiche deroghe al divieto, operante a partire dal 17 febbraio 2023, di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione per interventi edilizi, per lo sconto in fattura o la cessione del credito (superbonus e altri interventi edilizi).
Come precisato dal Dossier del Senato, per effetto delle disposizioni in esame, la presentazione di un progetto in variante alla CILA o al diverso titolo abilitativo richiesto, in ragione della tipologia di interventi edilizi da eseguire,
non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti. Se gli interventi riguardano parti comuni di proprietà condominiale, agli stessi fini, non rileva l'eventuale nuova delibera assembleare di approvazione di detta variante. In sostanza le norme in commento consentono di usufruire del superbonus 110 per cento per il 2023 e dell'opzione per la cessione del credito e per lo sconto in fattura in ordine agli interventi per cui è richiesta la presentazione di un progetto in variante al titolo abilitativo previsto in ragione della tipologia di interventi edilizi, analogo trattamento viene previsto per gli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, qualora intervenga una nuova delibera assembleare di approvazione della variante
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Nel ciclo di audizioni svolte dalla Commissione VI Finanze sul Disegno di legge di conversione del provvedimento, è emersa l'istanza di tutelare gli ulteriori interventi agevolabili, riguardanti il medesimo edificio, per i quali la presentazione di ulteriori CILA o di altro titolo abilitativo ovvero, l'avvio dei lavori, se trattasi di attività edilizia libera, si verifichi successivamente all'entrata in vigore del provvedimento. In particolare, è stata segnalata l'opportunità di salvaguardare la possibilità di avvalersi delle opzioni di cessione e sconto fattura in tutte quelle ipotesi in cui successivamente alla presentazione della prima richiesta di titolo edilizio, e dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 11/2023, sia necessario presentare nuove pratiche edilizie al fine di eseguire sul medesimo immobile gli ulteriori interventi, anche in variante al progetto, che risultino comunque correlati alla realizzazione dell'intervento complessivo e siano funzionali ai fini della fruizione dei bonus.
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Ulteriori norme di interpretazione autentica
L'articolo 2-
ter (Legge n. 38/2023), introdotto dalla Camera dei deputati, reca un insieme di norme di interpretazione autentica,
aventi quindi efficacia retroattiva, introdotte all'esplicito scopo di garantire la certezza del diritto e di prevenire e deflazionare il contenzioso in materia di incentivi per le spese relative agli interventi per cui è possibile optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura. Le norme chiariscono che:
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per gli interventi diversi dal superbonus, la liquidazione dei lavori in base a stati di avanzamento costituisce una mera facoltà, non un obbligo;
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Interpretazione autentica dell'articolo 121, comma 1-bis del richiamato Decreto-Legge n. 34 del 2020, norma che consente di esercitare l'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori e dispone, per gli interventi coperti dal cd. superbonus (di cui all'articolo 119), che gli stati di avanzamento dei lavori non possano essere più di due per ciascun intervento complessivo; prevede infine che ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento. Per effetto delle norme in esame, il comma 1-bis sopra richiamato deve interpretarsi nel senso che, per gli interventi diversi dal superbonus (di cui all'articolo 119 del citato Decreto-Legge) la liquidazione dei lavori in base a stati di avanzamento costituisce una mera facoltà e non un obbligo.
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l'indicazione delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità delle spese, costituisce una mera facoltà e non un obbligo, al fine di fruire della detrazione delle medesime spese;
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Interpretazione autentica degli articoli 119, comma 15 e 121, comma 1-ter del Decreto-Legge n. 34 del 2020. Secondo il richiamato comma 15 dell'articolo 119, rientrano tra le spese detraibili ai sensi della disciplina del superbonus anche quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni, delle asseverazioni e del visto di conformità richiesti ex lege. L'articolo 121, al comma 1-ter individua puntualmente gli adempimenti dei contribuenti per optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito (visto di conformità e asseverazione della congruità delle spese sostenute) e chiarisce che tali spese rientrano tra quelle detraibili. Per effetto delle modifiche in esame le menzionate norme, nella parte in cui prevedono la detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, si interpretano nel senso che, per fruire dell'agevolazione, l'indicazione di tali spese nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità delle spese a cura dei tecnici abilitati costituisce una mera facoltà e non un obbligo.
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il contribuente può avvalersi della cd. remissione in bonis, con riferimento all'obbligo di presentazione dell'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, per fruire del Sismabonus e del superbonus;
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La remissione in bonis è concessa con riferimento all'obbligo di presentazione in termini dell'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico (di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 58 del 2017). In sostanza la remissione in bonis in esame concerne la tempistica per acquisire le asseverazioni necessarie a determinare la spettanza dell'agevolazione fiscale (sismabonus o superbonus), indipendentemente dalle modalità con cui si intende fruirne (detrazione, sconto in fattura o cessione del credito; in tali ipotesi, si precisa che essa deve avvenire prima della comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle Entrate). Si ricorda che, nel caso di cessione del credito o sconto in fattura, il possesso delle asseverazioni richieste ex lege consente, al ricorrere delle altre condizioni previste dalle norme in tema di obblighi documentali, di circoscrivere il perimetro della responsabilità solidale del fornitore o del cessionario.
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i requisiti richiesti alle imprese per l'esecuzione di lavori oltre la soglia di 516.000 euro – valevoli ai fini della fruizione del cd. superbonus – possono essere soddisfatti, per i contratti di appalto e subappalto conclusi dal 21 maggio al 31 dicembre 2022, entro la data del 1° gennaio 2023. La soglia predetta è calcolata avendo riguardo al singolo contratto; che tali requisiti non abbiano rilevanza, con riferimento agli incentivi concernenti le spese per l'acquisto delle unità immobiliari.
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In particolare, il n. 1) della lettera d) prevede che il predetto articolo 10-bis del Decreto-Legge 21 marzo 2022, n. 21 si interpreti nel senso che, per i contratti di appalto e di subappalto stipulati in data compresa tra il 21 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022, la condizione di essere in possesso della occorrente qualificazione, oppure di documentare al committente ovvero all'impresa appaltatrice l'avvenuta sottoscrizione di un contratto, è sufficiente che risultino soddisfatte entro la data dell'1 gennaio 2023. La soglia di 516.000 euro debba essere calcolata avendo riguardo a ciascun singolo contratto di appalto e a ciascun singolo contratto di subappalto. L'articolo 10-bis, in quanto riferito alle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori, deve interpretarsi nel senso della sua non applicazione (né dei relativi requisiti) con riguardo agli incentivi che agevolano le spese sostenute per l'acquisto di unità immobiliari, anziché le spese sostenute per l'effettuazione degli interventi.
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Compensazione crediti fiscali
L'articolo 2-
quater della Legge n. 38/2023, introdotto dalla Camera dei deputati, fornisce un'interpretazione autentica sull'applicabilità dell'istituto cosiddetto della "compensazione orizzontale" ovvero della possibilità riconosciuta al contribuente di compensare debiti e crediti nei confronti di enti impositori diversi,
ivi compresi i crediti di cui all'
articolo 121 del Decreto-Legge n. 34 del 2020. La norma in esame, nello specifico, chiarisce come vada interpretato l'
articolo 17, comma 1, primo periodo, del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di compensazione. Invero, la disposizione si interpreta nel senso che
la compensazione ivi prevista può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti nei confronti di enti impositori diversi, specificando che la disposizione si applica anche ai crediti di cui all'articolo 121 D.L. n. 34 del 2020. La norma introdotta è diretta a chiarire per quali versamenti il contribuente può avvalersi dell'istituto della compensazione.
Comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito
L'articolo 2-
quinques della Legge n. 38/2023 inserito dalla Camera dei deputati,
intende rimettere in bonis i contribuenti rispetto al termine, attualmente fissato al 31 marzo 2023 per l'invio della comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'esercizio delle opzioni alternative alla detrazione fiscale (sconto in fattura e cessione del credito) prevista per le spese sostenute nel 2022 per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021 per gli interventi edilizi, nell'ipotesi in cui il contratto di cessione non sia stato concluso alla predetta data del 31 marzo 2023. Il beneficiario della detrazione, secondo la norma in esame,
può effettuare detta comunicazione anche tardivamente, con le modalità e i termini per la cd. remissione in bonis(di cui all'
articolo 2, comma 1, del Decreto-Legge n. 16 del 2012), se il soggetto cessionario è una banca, un intermediario finanziario iscritto all'albo, una società appartenente a un gruppo bancario o un'impresa di assicurazione autorizzata ad operare in Italia. In sostanza, la remissione
in bonis prevista dalla norma in parola concerne la tempistica per usufruire delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura in relazione a spese sostenute nel 2022.
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L'Agenzia delle Entrate, audita il 2 marzo 2023 in occasione dell'esame del provvedimento, ha chiarito che i contribuenti possono inviare le comunicazioni relative alle spese del 2022 anche fino al 30 novembre 2023, avvalendosi dell'istituto della c.d. remissione in bonis, disciplinata dall'articolo 2, comma 1, del Decreto-Legge 2 marzo 2012, n. 16, con il versamento della sanzione di 250 euro. L'Agenzia ha precisato che non è, pertanto, escluso che, anche successivamente, vengano comunicate cessioni di rate residue delle detrazioni per spese degli anni 2022 e precedenti, ma dovrebbe trattarsi di un fenomeno relativamente contenuto. La norma proposta si applica specificamente «qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023».
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