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16 giugno 2023 N. 100 - Antiriciclaggio e antiterrorismo
IVASS: pubblicato in consultazione il nuovo Regolamento 44 con il recepimento degli Orientamenti EBA
A distanza di un anno dalla pubblicazione da parte dell'Autorità Bancaria Europea (EBA) dei nuovi Orientamenti sulle politiche e procedure interne per la gestione della compliance antiriciclaggio e sul ruolo del Responsabile Antiriciclaggio (EBA/GL/2022/05), lo scorso 14 giugno IVASS ha posto in consultazione le proposte di modifica del Regolamento n. 44 emanato nel febbraio 2019.
di Giuseppe Sciarretta
Premessa
Banca d'Italia e IVASS, fin da subito, avevano rappresentato all'Autorità europea l'intenzione di conformarsi agli Orientamenti attraverso l'aggiornamento delle Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni antiriciclaggio del 2019 (Banca d'Italia) e del Regolamento 44 (IVASS), ritenuti già in larga misura conformi agli Orientamenti.
La consultazione di IVASS è di poco successiva a quella di Banca d'Italia che ha posto in consultazione le nuove “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”, modificate alla luce delle indicazioni dell'EBA, nel mese di aprile 2023.
Il fine è quello di raccoglierecommenti e osservazioni sulle modifiche apportate alle Disposizioni e si rivolge, con modalità ristretta, alle associazioni di categoria rappresentative degli intermediari, in quanto gli Orientamenti oggetto di recepimento sono già stati sottoposti a consultazione da parte dell'Autorità Bancaria Europea.
Le novità contenute nel Regolamento in consultazione
Tra le modifiche di rilievo va certamente menzionata l'introduzione di una nuova figura, quella del Consigliere responsabile per l'antiriciclaggio. Gli Orientamenti prevedono infatti che gli intermediari identifichino un componente dell'Organo di gestione, Responsabile della complessiva compliance antiriciclaggio.
L'obiettivo è quello di individuare all'interno dell'Organo di amministrazione (Cda) un componente che, da un lato, si adoperi affinché l'intero consiglio sia consapevole dei rischi di riciclaggio cui l'intermediario è esposto e, dall'altro, fornisca gli indirizzi necessari alle funzioni aziendali preposte.
Si tratta di figura che in realtà era già prevista nelle modifiche introdotte dalla Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 (c.d. V Direttiva).
Nel pratico, per includerla e disciplinarla nelle proprie disposizioni, IVASS ha inserito un nuovo articolo, l'11-bis, andando a ricalcare in maniera fedele la disciplina prevista dagli Orientamenti EBA e prevedendo che:
- Il consigliere sia individuato tra i componenti dell'organo di amministrazione evidenziando che l'incarico è di natura esecutiva;
- la figura è disegnata come principale punto di contatto tra il titolare della funzione antiriciclaggio, l'organo amministrativo e l'organo con funzione di gestione, con il dovere di assicurare che proprio questi ultimi dispongano delle informazioni necessarie per comprendere pienamente la rilevanza dei rischi di riciclaggio cui il soggetto obbligato è esposto.
In merito invece, più in generale, al ruolo e ai compiti del Responsabile della Funzione Antiriciclaggio, sebbene quanto contenuto negli Orientamenti fosse largamente aderente alle disposizioni in vigore, queste ultime sono state comunque modificate per disciplinare proprio i rapporti tra il Responsabile della Funzione e il Consigliere responsabile individuato.
In realtà la figura del Responsabile e del Consigliere possono coincidere, purché quest'ultimo sia privo di deleghe che ne pregiudichino l'autonomia, salvo il caso dell'Amministratore Unico.
Inoltre, il comma 1-bis dell'articolo 15 del nuovo Regolamento è previsto che contestualmente alla nomina del titolare della funzione debba essere individuato un delegato (di fatto un viceresponsabile di funzione) il quale va ad assumere temporaneamente le funzioni di titolare in caso di assenza del responsabile nominato.
Con riguardo ai compiti della Funzione, Il Regolamento introduce, tra l'altro, l'obbligo di consultare quest'ultima in tutti casi in cui l'apertura di un rapporto continuativo con un cliente a rischio elevato sia sottoposta per legge all'approvazione di un alto dirigente (ad esempio rapporti con “Persone Politicamente Esposte”).
Un ultimo punto da evidenziare è certamente l'ampliamento della portata e del contenuto dei requisiti organizzativi a livello di “Gruppo”, con la previsione che impone alla capogruppo la nomina di un Esponente Responsabile per l'antiriciclaggio a livello di gruppo e un Responsabile antiriciclaggio di gruppo.
Il Regolamento 44 è stato quindi modificato per includere i nuovi requisiti organizzativi a livello di gruppo previsti dagli Orientamenti e cioè:
- l'individuazione di un consigliere responsabile per l'antiriciclaggio di gruppo (tra i componenti degli organi di gestione dell'ultima società controllante italiana);
- la designazione di un responsabile antiriciclaggio di gruppo e l'indicazione dei suoi compiti, che includono il coordinamento tra le funzioni antiriciclaggio delle singole componenti del gruppo, la redazione di una autovalutazione dei rischi a livello di gruppo e la presentazione agli organi dell'ultima controllante italiana di una relazione annuale, l'elaborazione di procedure, standard e metodologie di gruppo ;
- la definizione di procedure di controllo a livello di gruppo;
Conclusioni
Come preannunciato, il Regolamento emanato da IVASS non si discosta molto dal precedente, se non nella necessità di introdurre figure e compiti non previsti fino all'emanazione degli Orientamenti da parte dell'Autorità Bancaria Europea.
La seconda fase del processo di consultazione prevede che eventuali osservazioni e proposte dovranno essere inviate all'Autorità di Vigilanza entro il 14 luglio 2023 (30 giorni dalla data di condivisione) mentre il nuovo Regolamento entrerà poi in vigore tre mesi dopo la relativa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
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