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25 luglio 2023 N. 124 - Diritto industriale e proprietà intellettuale
La nuova tutela del diritto d'autore contro la pirateria elettronica
La Legge 14 luglio 2023, n. 93 recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica» è stata pubblicata in G.U. n.171 del 24 luglio 2023.
di Avv. Andrea Maria Mazzaro
Premessa
Approvato in via definitiva dal Senato lo scorso 12 luglio 2023, il “DDL Diritto d'autore” affronta il problema della pirateria audiovisiva attraverso le necessarie modifiche alla legislazione vigente, al fine di rafforzare la prevenzione e la repressione della diffusione illegale di contenuti protetti dal diritto d'autore tramite le reti di comunicazione elettronica. Questo sarà possibile attraverso l'implementazione di nuovi strumenti a disposizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM).
 
La lotta contro la diffusione illecita di contenuti audiovisivi, che sta assumendo dimensioni sempre più preoccupanti, è di particolare importanza a causa degli effetti negativi riscontrati a livello occupazionale per le persone coinvolte nell'industria, nonché per i comportamenti culturali devianti, specialmente tra gli studenti, e per i profitti illeciti che spesso finanziano organizzazioni criminali.
 
In particolare, il disegno di legge in questione è composto da sette articoli, nei quali vengono descritte le principali innovazioni introdotte e i possibili impatti finanziari correlati.
La struttura
ART. 1 – Principi
L'articolo in questione delinea i principi generali che sottendono alla protezione della proprietà intellettuale e del diritto d'autore, riconoscendo e promuovendo tutte le loro forme, in conformità alla legge italiana del 22 aprile 1941, n. 633. Questi principi mirano a incentivare l'innovazione, la creatività, gli investimenti e la produzione di contenuti culturali, inclusi quelli di natura digitale. Oltre alla prevenzione e alla repressione di ogni forma di violazione, compresi gli illeciti commessi attraverso l'uso di reti di comunicazione elettronica, sono previste forme di sostegno, anche economico, nel contesto delle risorse finanziarie previste dalla legislazione vigente. Ciò mira a facilitare la produzione, la traduzione e l'internazionalizzazione delle opere intellettuali, nonché a promuovere la responsabilità degli operatori di rete per contrastare efficacemente la pirateria e la contraffazione.
 
La disposizione ha un carattere normativo e specifica le varie forme in cui la proprietà intellettuale può essere realizzata, in linea con l'ampliamento e la digitalizzazione dei contenuti digitali e lo sviluppo delle reti elettroniche. Garantisce una protezione paritaria per ogni forma di diritto d'autore, conformemente ai principi costituzionali, alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e ai principi contenuti nella Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata a Parigi il 20 ottobre 2005. 

ART. 2 - Provvedimenti urgenti e cautelari dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la disabilitazione dell'accesso a contenuti diffusi abusivamente
Si apportano modifiche agli strumenti disponibili all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al fine di consentire la disabilitazione dell'accesso e la prevenzione della diffusione di contenuti abusivamente distribuiti.
 
In particolare, è previsto che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con proprio provvedimento, può ordinare ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi abusivamente mediante:
  1. il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio 
  2. il blocco dell'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP univocamente destinati ad attività illecite.
 
Inoltre, con lo stesso provvedimento, l'Autorità ordina anche il blocco di ogni
  1. altro futuro nome di dominio, sottodominio, ove tecnicamente possibile, 
  2. indirizzo IP,
  3. le variazioni del nome o della semplice declinazione o estensione (cosiddetto top level domain)
  4. a chiunque riconducibile che consenta l'accesso ai medesimi contenuti diffusi abusivamente e a contenuti della stessa natura.
 
È previsto poi che l'Autorità possa con provvedimento cautelare adottato con procedimento abbreviato senza contraddittorio, per i casi di gravità e urgenza che riguardino la messa a disposizione di contenuti trasmessi in diretta, prime visioni di opere cinematografiche e audiovisive o programmi di intrattenimento, contenuti audiovisivi, anche sportivi, o altre opere dell'ingegno assimilabili, eventi sportivi nonché eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico, ordinare ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di servizi di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso ai contenuti diffusi abusivamente mediante blocco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP con le stesse modalità sopra riportate.
 
Il provvedimento è adottato a seguito di istanza presentata dal titolare o licenziatario del diritto o dall'associazione di gestione collettiva o di categoria alla quale il titolare o licenziatario del diritto abbia conferito mandato o da un soggetto appartenente alla categoria dei segnalatori attendibili.
Trasmissione in diretta e non in diretta
Qualora sia prevista la trasmissione in diretta, il provvedimento è adottato ed eseguito prima dell'inizio o, al più tardi, nel corso della trasmissione medesima; qualora non si tratti di eventi trasmessi in diretta, il provvedimento è adottato ed eseguito prima dell'inizio della prima trasmissione o, al più tardi, nel corso della medesima.
Procedimento cautelare
L'Autorità deve predisporre un regolamento che in conformità ai princìpi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza, disciplini il procedimento cautelare abbreviato di cui sopra, assicurandone la necessaria tempestività e garantendo strumenti effettivi di reclamo al soggetto destinatario del provvedimento.
L’istanza
Il Comma 4 dell'art. 2 disciplina la presentazione dell'istanza da parte del titolare o del licenziatario o ancora dell'associazione di gestione collettiva o di categoria alla quale il titolare o il licenziatario abbia conferito mandato o da un soggetto appartenente alla categoria dei segnalatori attendibili (definiti dall'art. 22, par. 2, Reg. UE 2022/2065).

Questi soggetti possono inviare una richiesta all'Autorità per bloccare immediatamente l'accesso a siti web tramite la risoluzione dei nomi di dominio e l'instradamento del traffico Internet verso gli indirizzi IP corrispondenti. Nella richiesta devono essere allegati i documenti necessari, compreso un elenco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP utilizzati per la distribuzione abusiva dei contenuti. Tale elenco può essere aggiornato direttamente dal proprietario dei diritti o dai suoi rappresentanti e deve essere comunicato contemporaneamente dall'Autorità ai soggetti interessati che sono tenuti a rimuovere o disabilitare immediatamente l'accesso ai contenuti, entro un massimo di 30 minuti dalla ricezione della comunicazione.
Il provvedimento
Il provvedimento di disabilitazione è notificato immediatamente dall'Autorità ai prestatori di servizi di accesso alla rete, ai soggetti gestori di motori di ricerca e ai fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali, nonché alla European Union Internet Referral Unit dell'Europol e al soggetto che ha richiesto l'adozione del provvedimento medesimo.
 
I fornitori di servizi Internet, i motori di ricerca e i fornitori di servizi online che sono coinvolti nell'accessibilità di un sito web o di servizi illegali devono attuare immediatamente il provvedimento emesso dall'Autorità. Devono agire senza indugio e, in ogni caso, entro un massimo di 30 minuti dalla ricezione della notifica. Le azioni richieste includono la disabilitazione della risoluzione DNS dei nomi di dominio e l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP indicati nell'elenco menzionato in precedenza. 
In alternativa, possono adottare le misure tecnologiche e organizzative necessarie per impedire agli utenti finali di accedere ai contenuti che vengono illegalmente diffusi. L'obiettivo è rendere tali contenuti non accessibili agli utenti finali.
 
L'elenco dei provvedimenti di disabilitazione adottati viene poi trasmesso dalla Autorità alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
Nuovo illecito penale
L'art. 3 introduce una nuova forma di illecito penale all'ambito delle violazioni del diritto d'autore già previste dalla legge in particolare dall'art. 171-ter della Legge 22 aprile 1941, n. 633 contenente la disciplina sulla “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”, con l'aggiunta della lettera h-bis). Questa prevede sanzioni penali, come la reclusione da sei mesi a tre anni e una multa considerevole da euro 2.582 a euro 15.493, per chi, a scopo di lucro, registra illegalmente su supporto digitale, in tutto o in parte, un film o un'opera audiovisiva seguendo le modalità stabilite dalla legge sulla pubblica sicurezza. Inoltre, chiunque riproduce, esegue o comunica al pubblico una registrazione effettuata illegalmente sarà soggetto alle medesime sanzioni.

legislazione

Art. 171-ter legge n. 633/1941 «h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita»

I paragrafi 2 e 3 precisano aspetti giuridici specifici della materia, affermando che la scusante di lieve entità non si applica alle condotte descritte, tranne che per i reati di cui all'articolo 171 della Legge n. 633/1941. Viene inoltre specificato un elenco di comportamenti considerati illeciti.

È importante notare che viene aumentata la sanzione amministrativa che può arrivare fino a 5.000 euro, anziché gli attuali 1.032 euro.
 
Questa disposizione si adatta alle diverse forme di diffusione, comunicazione e riproduzione di contenuti intellettuali nel contesto attuale. L'autorità giudiziaria svolgerà le indagini, l'iscrizione e l'istruzione dei procedimenti penali relativi a queste violazioni, come fa per le altre violazioni del diritto d'autore. Gli organi inquirenti e giudicanti svolgeranno tali compiti utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili in conformità alla legge esistente, senza gravare sul bilancio pubblico.
 
Viene aggiunto il punto 4-bis all'art. 131-bis del codice penalenell'elencazione che prevede i casi in cui l'offesa non possa essere ritenuta di particolare tenuità includendo quelli di cui alla legge sul diritto d'autore.

legislazione

Art. 131-bis c.p. «4-bis) per i delitti previsti dalla sezione II del capo III del titolo III della legge 22 aprile 1941 n. 633, salvo che per i delitti di cui all'articolo 171 della medesima legge»

Campagne di comunicazione e sensibilizzazione
L'articolo 4 prevede che il Ministero della Cultura, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, insieme alle organizzazioni di categoria e ai gestori di sistemi di messaggistica istantanea, organizzi specifiche campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione del pubblico. L'obiettivo di queste campagne è promuovere la consapevolezza sul valore della proprietà intellettuale e combattere l'abusivismo, la diffusione illegale e la contraffazione di contenuti protetti dal diritto d'autore. Tali campagne saranno diffuse principalmente attraverso i canali del servizio pubblico radiotelevisivo. 
 
Queste iniziative saranno organizzate anche nelle scuole secondarie, in conformità con l'educazione alla cittadinanza digitale.
Sanzioni amministrative
È previsto che in caso di inottemperanza agli obblighi prescritti con i provvedimenti di cui all'articolo 2, l'Autorità applica la sanzione di cui all'articolo 1, comma 31, terzo periodo, della Legge 31 luglio 1997, n. 249 (ossia la legge Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo).
Regolamento
La disposizione prevede che l'Autorità modifichi entro sessanta giorni il regolamento sulla tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica per adeguarlo alle nuove disposizioni introdotte dalla presente legge.
 
Inoltre, l'AGCOM istituirà, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge, un tavolo tecnico composto da operatori di comunicazione elettronica, titolari dei diritti sulle opere protette e fornitori di servizi di media audiovisivi e contenuti. Questo tavolo avrà il compito di definire una piattaforma tecnologica che consenta l'implementazione efficiente delle nuove attività e che dovrà essere realizzata entro il termine massimo di sei mesi dalla convocazione del tavolo tecnico con una spesa prevista (come definito nel successivo art. 7) di 250.000 euro per l'anno 2023 e di 100.000 euro all'anno a partire dal 2024 per gli aggiornamenti, la manutenzione, il cloud e la sicurezza della piattaforma stessa.
Personale dell’Autorità e disposizioni finanziarie
Per consentire lo svolgimento dei nuovi compiti assegnati all'AGCOM, che riguardano principalmente il potere di disabilitare l'accesso a contenuti illegali e poteri di vigilanza e sanzionatori, è previsto un aumento del personale dell'Autorità di 10 unità, tra cui 1 dirigente, 8 funzionari di carriera e 1 impiegato.
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