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1 dicembre 2023 Antiriciclaggio e antiterrorismo
Diffuse dal Ministero dell’economia e delle finanze e da Banca d’Italia le FAQ sulla Titolarità Effettiva e il Registro titolari effettivi
Mentre in Senato un emendamento alla Legge di Bilancio potrebbe far slittare i termini di comunicazione al Registro delle Imprese dei titolari effettivi, quattordici quesiti e altrettante risposte sono state redatte congiuntamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dalla Banca d'Italia e dalla UIF e pubblicate sui rispettivi siti istituzionali, proprio per fare chiarezza sulla corretta individuazione dei titolari effettivi in alcuni casi particolari.
di Giuseppe Sciarretta
Le FAQ si soffermano, oltre ad alcune specifiche sul registro dei titolari effettivi su cui si dirà in seguito, sui seguenti temi:
  • identificazione del titolare effettivo in caso di cliente che sia una pubblica amministrazione
  • identificazione in caso di procedure esecutive o concorsuali
  • qualifica, ai fini dell'adeguata verifica, del soggetto incaricato dall'autorità giudiziaria dell'apertura del rapporto nell'ambito delle procedure esecutive o concorsuali
  • identificazione del titolare effettivo in caso di enti ecclesiastici
  • obblighi per gli enti ecclesiastici di comunicare la titolarità effettiva al registro delle imprese
  • ordine gerarchico dei criteri nell'individuazione del titolare effettivo di società di capitali
  • identificazione in caso di proprietà indiretta in presenza di società controllate nella catena partecipativa
  • identificazione del titolare effettivo in caso di catena partecipativa con al vertice un ente o una società la cui proprietà o il cui controllo non siano riferibili a una o più persone fisiche (esp. società ad azionariato diffuso o cooperativa)
  • applicazione del criterio residuale nelle società di capitali
  • identificazione del titolare effettivo nelle fondazioni bancarie
  • identificazione in caso di usufrutto o pegno su quote o partecipazioni sociali
In alcuni casi le indicazioni contenute nelle risposte dell'Autorità di Vigilanza hanno confermato quanto già nella prassi operativa accade dal 2017 quando sono stati modificati i criteri di individuazione del titolare effettivo elencati nell'art. 20 del D.Lgs. n. 231/2007.

Proprio perché sono presenti più criteri per individuare il titolare effettivo, una delle domande della FAQ è proprio volta a chiarire se vi sia un ordine di successione tra le diverse ipotesi.

In tal senso, laddove vi fossero ancora dubbi in merito, il MEF chiarisce che ai fini dell'individuazione del titolare effettivo di una società di capitali, il c.d. criterio della proprietà e il c.d. criterio del controllo di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 20 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 trovano applicazione secondo l'ordine indicato dalla norma.

Nell'ipotesi, quindi, in cui vi sia una situazione di proprietà rilevante (diretta o indiretta) da parte di una o più persone fisiche, la stessa o le stesse sono da qualificarsi come titolare effettivo (comma 2). Al c.d. criterio del controllo si farà ricorso soltanto in via subordinata, “nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente […]” (comma 3).

Nell'ipotesi in cui l'applicazione di entrambi i precedenti criteri non abbia consentito di identificare il titolare effettivo, si applica il c.d. criterio residuale di cui al comma 5 del medesimo articolo 20, secondo cui il titolare effettivo “coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica”.
Chiarificatrici sono anche le indicazioni circa la titolarità effettiva di due soggetti “particolari” come: la pubblica amministrazione e gli enti ecclesiastici.

Nel primo caso, di fatto una conferma, è stato indicato che ai fini dell'individuazione del titolare effettivo nelle Pubbliche Amministrazioni, come definite dall'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, trova applicazione il criterio residuale di cui all'articolo 20, comma 5, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, in base al quale esso coincide con il soggetto dotato di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente pubblico sulla base, caso per caso, degli assetti organizzativi o statutari dell'ente.
In merito invece agli Enti ecclesiastici, occorre fare preliminarmente una distinzione quelli civilmente riconosciuti ai sensi della Legge 20 maggio 1985, n. 222 e quindi tenuti all'iscrizione nel registro delle persone giuridiche tenuto dalla prefettura del luogo in cui hanno sede (D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361) e quelli non riconosciuti. 

Per i primi trova applicazione l'articolo 20, comma 4, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, ai sensi del quale devono ritenersi titolari effettivi cumulativamente:
  1. i fondatori, ove in vita;
  2. i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
  3. i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione, mentre per gli enti non civilmente riconosciuti trova applicazione il criterio residuale di cui al comma 5 dello stesso articolo 20, secondo cui "il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione”.

Non pochi dubbi e incertezze ha destato invece l'indicazione data circa l'individuazione della titolarità effettiva in caso di proprietà indiretta se nella catena partecipativa risultino società controllate. In questa specifica ipotesi, MEF e Banca d'Italia, nel ricordare come l'articolo 20, comma 2, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, ai fini della individuazione della titolarità effettiva per le società di capitali, indichi la soglia di una partecipazione del 25% del capitale sociale, sopra la quale un socio è considerato titolare effettivo della società stessa, specifica che tale soglia rilevi sia in caso di proprietà diretta (ossia, partecipazione detenuta direttamente da una persona fisica) che indiretta (ossia, partecipazione detenuta indirettamente per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona).

Per l'ipotesi di proprietà indiretta, per il tramite di società controllate, la soglia del 25% +1 va considerata esclusivamente in relazione al capitale della società cliente, al quale si fa espressamente riferimento, risalendo poi la catena partecipativa per individuare la persona fisica o le persone fisiche che esercitano il controllo ai sensi dell'art. 2359, comma 1, c.c.

Come detto, questa rappresentazione ha portato dubbi agli addetti ai lavori, soprattutto considerato che, ad esempio, nelle proprie linee guida il CNDCEC aveva dato indicazioni “differenti”. 

Collegata a questa FAQ vi è poi un'altra che chiarisce cosa fare nel caso in cui la società cliente sia una società controllata e al vertice della catena partecipativa si trovi un ente o una società la cui proprietà o il cui controllo non siano riferibili a una o più persone fisiche (ad esempio, una società ad azionariato diffuso o una cooperativa). La domanda posta è se vanno identificati come titolari effettivi i soggetti con poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società posta al vertice della catena partecipativa o della società cliente? Per le Autorità, nelle ipotesi in cui i criteri della proprietà e del controllo di cui all'articolo 20, commi 2 e 3, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 non consentano di individuare univocamente il titolare effettivo di una società posta al vertice di una catena partecipativa, occorre individuare come titolare effettivo, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 20, la persona fisica o le persone fisiche alle quali spettano poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società cliente.
Registro dei titolari effettivi
Tre delle quattordici FAQ pubblicate riguardano il mondo “registro dei titolari effettivi”. In particolare: 
  • a quali imprese cui si applicano gli obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla propria titolarità effettiva;
  • come gestire le difformità tra i dati sulla titolarità effettiva raccolti in sede di adeguata verifica e quelli nel registro dei titolari effettivi;
  • la segnalazione delle difformità riscontrate.
Chiare, a parere di chi scrive, tutte le risposte fornite. La prima è di per se già chiara leggendo le disposizioni contenute nella normativa primaria, vale a dire le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese (società per azioni, società a responsabilità limitata, società a responsabilità limitata semplificata, società in accomandita per azioni, società cooperative, società consortili per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata). Non sono quindi tenute alla comunicazione, a titolo esemplificativo, alle società di persone e alle imprese individuali.

Cosa invece occorre fare in caso di difformità tra i dati sulla titolarità effettiva acquisiti dal soggetto obbligato in sede di adeguata verifica della clientela e quanto riscontrato dal soggetto obbligato nel Registro dei titolari effettivi? Il soggetto obbligato deve attenersi, salvo l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 6 del Decreto interministeriale 11 marzo 2022, n. 55, agli esiti delle proprie verifiche. Resta fermo il principio secondo cui il soggetto obbligato, ai fini della individuazione del titolare effettivo, tiene conto di tutte le informazioni in proprio possesso, comunque acquisite, effettuando tutti gli approfondimenti e le ulteriori verifiche ritenute necessarie per l'identificazione del titolare effettivo.

Precisa, inoltre, l'Autorità che la mera difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute dal Registro dei titolari effettivi e quelle acquisite dal soggetto obbligato in sede di adeguata verifica della clientela non è di per sé motivo sufficiente per la segnalazione di operazione sospetta di cui all'art. 35 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e come d'altronde chiarito proprio dalla UIF nel Provvedimento del 12 maggio 2023, recante gli indicatori di anomalia, le operatività sono individuate come sospette solo in presenza di circostanze soggettive e oggettive, che il destinatario è tenuto a descrivere nella segnalazione unitamente alle valutazioni compiute.
In ultimo, la difformità non rileva di per sé ai fini dell'applicazione dell'obbligo di astensione ex articolo 42 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, che si applica nella sola ipotesi in cui i soggetti obbligati si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), della normativa antiriciclaggio.
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