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29 aprile 2024 Contratti e obbligazioni
Esecuzione in forma specifica del contratto preliminare ex art. 2932 c.c.
Considerata l'impossibilità di costringere qualcuno a prestare il proprio consenso nella stipulazione di un negozio giuridico, il nostro ordinamento pone a disposizione della parte che ha interesse alla stipula del contratto definitivo una particolare azione definita esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre disciplinata dall'art. 2932 del Codice civile.
di Dott.ssa Veronica Riggi
Premessa
L'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre è il principale rimedio previsto dal nostro ordinamento giuridico in caso di inadempimento dell'obbligo di concludere un contratto.
L'inadempimento si ha quando il debitore non esegue o esegue in modo inesatto la prestazione ed esso...
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