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4 gennaio 2022 Avvocati
Iscrizione all’Elenco esperti in crisi d’impresa: quali incarichi professionali rilevano come «precedenti esperienze»?

Tra i requisiti previsti per l'ammissione all'Elenco esperti in composizione negoziata della crisi d'impresa rilevano le «precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa». Il Ministero della Giustizia precisa quali sono gli incarichi e le prestazioni professionali che soddisfano tale requisito.

di La Redazione

Con la circolare del 29 dicembre 2021, il Ministero della Giustizia ha fornito agli Ordini professionali le linee per l'attività di selezione delle domande per la formazione degli elenchi regionali degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi di impresa. In particolare, l'obiettivo della circolare è quello di dare indicazioni in merito ad uno dei requisiti richiesti dall'art. 3 D.L. n. 118/2021, ossia le «precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa».

Pertanto, gli incarichi e le prestazioni professionali indicativi delle esperienze nella ristrutturazione aziendale e nella crisi d'impresa sono:

  • «commissario giudiziale e commissario straordinario di grandi imprese in stato di insolvenza;
  • attestatore ai sensi degli articoli 67, terzo comma, lett. d), 161, terzo comma, 182-bis, primo comma e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  • advisor, anche legale con incarico finalizzato alla predisposizione e presentazione di piani di risanamento attestati, di piani in accordi di ristrutturazione dei debiti, di convenzioni e/o accordi di moratoria con più creditori e, infine, di piani e proposte di concordati preventivi o fallimentari in continuità o misti;
  • advisor, anche legale, con incarico finalizzato all'individuazione e alla soluzione delle problematiche fiscali per la ristrutturazione del debito tributario e previdenziale e funzionale alla ristrutturazione di imprese in crisi;
  • advisor, anche legale con incarico in ambito giuslavoristico, purchè strettamente funzionale alla gestione dei rapporti con i dipendenti nell'ambito della ristrutturazione di imprese in crisi;
  • attività di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati e di accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale se omologati relativi ad aziende rispetto alle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza».

La stessa circolare precisa inoltre che l'espressione utilizzata dal legislatore induce a ritenere che, in sede di valutazione della domanda di iscrizione, occorre verificare il possesso di almeno due esperienze tra quelle sopra indicate.

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