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3 ottobre 2022 Deontologia forense
Tirocinio e corsi di formazione obbligatoria: il CNF comunica i quattro pareri resi

I pareri, assunti nella seduta amministrativa del 15 luglio scorso, rispondono ai quesiti posti con un'unica richiesta dal COA di Napoli.

di La Redazione
In risposta ai quattro quesiti proposti dal COA di Napoli in data 9 giugno 2022, il Consiglio Nazionale Forense, durante la seduta amministrativa del 15 luglio 2022, ha assunto i seguenti pareri:

  1. Quesito: la frequenza del tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del D.L. n. 69/2013 può costituire motivo di esonero dalla frequenza dei suddetti corsi?
  2. Parere: il D.M. n. 17/2018 non prevede alcuna causa di esonero dalla frequenza dei corsi per i praticanti che svolgano o abbiano svolto il suddetto tirocinio. Pertanto, gli stessi, per poter ottenere il certificato di compiuta pratica, devono svolgere tali corsi, eventualmente secondo le modalità concordate tra il COA e l'ufficio giudiziario nella convenzione prevista dal richiamato articolo 73. 

  1. Quesito: frequentare la Scuola di specializzazione per le professioni legali costituisce causa di esonero dalla frequenza dei suddetti corsi?
  2. Parere: poiché le Scuole di specializzazione sono annoverate tra i soggetti erogatori dei corsi obbligatori, può ritenersi esistente un'equivalenza funzionale tra la frequenza della SSPL e la frequenza del corso obbligatorio, con conseguente assorbimento dell'obbligo.

  1. Quesito: i praticanti assunti presso l'Ufficio del processo sono esonerati dall'obbligo di frequenza dei corsi?
  2. Parere: la sospensione è prevista solo per i soli praticanti ammessi al patrocinio sostitutivo. I praticanti non abilitati, invece, possono proseguire il tirocinio, con tutti i relativi doveri, tra cui quello di frequentare il corso obbligatorio.

  1. Quesito: la frequenza del corso può essere espletata anche in tempi diversi rispetto alla pratica forense, ferma restando la necessità dell'iscrizione del Registro?
  2. Parere: la frequenza del corso deve essere contestuale allo svolgimento della pratica forense, salvi i periodi di eventuale interruzione della medesima secondo quanto previsto dalla legge professionale forense: ne consegue che la frequenza del corso – essendo peraltro propedeutica rispetto all'espletamento dell'esame di Stato – deve necessariamente avvenire nel corso dei primi diciotto mesi di iscrizione.
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