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24 ottobre 2022 Avvocati
Dal CNF ulteriori chiarimenti sulle modalità di svolgimento dei tirocini professionali

Il tema è stato oggetto di numerosi quesiti negli ultimi mesi. Per questo, il CNF ha deciso di fornire ulteriori precisazioni che distinguono a seconda che il praticante abbia iniziato il tirocinio prima o dopo il 1° aprile 2022.

di La Redazione

Il 21 ottobre 2022 il Consiglio Nazionale Forense ha trasmesso ai Presidenti dei COA una comunicazione inerente ai contenuti e alle modalità di svolgimento del tirocinio professionale ex art. 41 L. n. 247/2012.
La comunicazione giunge a seguito degli ulteriori quesiti sul tema; dunque, avendo recentemente reso tre pareri in materia, il CNF ha ritenuto opportuno fornire i seguenti chiarimenti per quanto riguarda l'art. 73 D.L. n. 69/2013, ovvero la formazione presso gli uffici giudiziari. Possono infatti verificarsi due situazioni:

precisazione

  • Il praticante ha iniziato il tirocinio prima del 1° aprile 2022: in tal caso trova applicazione il regime previgente per cui il praticante dovrà svolgere solo l'ultimo semestre di pratica semplice, ottenendo così il certificato di compiuta pratica funzionale ad accedere all'esame di abilitazione alla sessione 2023;
  • Il praticante ha iniziato il tirocinio dopo il 1° aprile 2022: in tal caso il praticante, per poter accedere all'esame di abilitazione, dovrà necessariamente e in ogni caso svolgere i 3 semestri di tirocinio previsti dall'art. 5, comma 1, D.M. n. 17/2018, superando le verifiche ivi previste.

Per ulteriori dettagli, il CNF rimanda ai pareri allegati alla comunicazione.

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