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18 ottobre 2022 Avvocati
Procedimenti disciplinari: il Giudice della deontologia valuta le prove secondo il principio del libero convincimento

Il principio del libero convincimento opera anche nel procedimento disciplinare promosso contro l'avvocato, sicché il Giudice competente ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte.

di La Redazione
Ad un avvocato veniva notificato dal GIP un provvedimento di applicazione della misura cautelare interdittiva personale della sospensione dall'esercizio della professione. Successivamente, il CDD competente promuoveva l'azione disciplinare nei confronti del professionista, contestandogli la violazione degli artt. 9, 10, 12, 54, 63 e 64 del Codice Deontologico Forense per aver, durante una procedura di concordato preventivo con cessione dei beni (prima in qualità di commissario giudiziale, poi curatore fallimentare), suggerito comportamenti, atti o negozi nulli, illeciti o fraudolenti, in concorso con altre figure e con più azioni esecutive di più ampi disegni criminosi. Fatti che erano stati poi patteggiati dall'incolpato in sede penale.
 
Ad esito dell'istruttoria dibattimentale, il CDD, dichiarando alcune condotte prescritte e ritenendo le restanti sussumibili nelle fattispecie di cui agli artt. 23 co. 6 e 30 co. 2 Codice Deontologico Forense, irrogava all'incolpato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione forense per mesi sei.
 
Contro tale decisione, l'avvocato propone ricorso dinnanzi al Consiglio Nazionale Forense chiedendo, tra più motivi, vengano escussi i testimoni già indicati nel corso del procedimento dinanzi al CDD
 
Con sentenza n. 108 del 25 giugno 2022, il CNF respinge il ricorso.
 
Secondo un precedente orientamento, non è censurabile, né tantomeno può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che le testimonianze e/o i contenuti del documento siano del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l'accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite. Resta, infatti, fermo il principio del libero coinvolgimento del giudice disciplinare, che è insindacabile a fronte di un provvedimento che, come nel caso di specie, risulta esente da vizi logici o giuridici.

Inoltre, va rilevato che per i fatti oggetto imputazione l'incolpato abbia patteggiato in sede penale la condanna. La sentenza ex art. 444 c.p.p.è equiparata alla sentenza di condanna, con la conseguenza che questa esplica funzione di giudicato nel procedimento disciplinare quanto all'accertamento del fatto, alla sua illiceità penale ed alla responsabilità dell'incolpato.
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