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16 gennaio 2023 Avvocati
Le nuove indicazioni del CNF sulla formazione a distanza

Il CNF ha trasmesso ai Presidenti dei COA la delibera n. 716 sulla formazione continua e la «Nota tecnica sull'accreditamento delle attività di formazione a distanza (FAD)».

di La Redazione

Con la delibera n. 716 assunta durante la seduta amministrativa del 16 dicembre 2022, il CNF ha adottato alcuni provvedimenti in materia di formazione continua. Durante la stessa seduta, è stato anche approvato il testo modificato della «Nota tecnica sull'accreditamento delle attività di formazione a distanza (FAD)». 

Entrambi i documenti sono stati trasmessi ai Presidenti dei Consigli dell'ordine degli avvocati.

esempio

La FAD è definita dal Regolamento CNF n.6/2014 come «attività formative svolte anche con modalità telematiche, purché sia possibile il controllo della partecipazione»; essa consente dunque l'utilizzo di nuove metodologie didattiche di apprendimento.

Si possono distinguere due categorie di FAD:

  • Formazione di Gruppo - Sono iniziative formative progettate per consentire agli iscritti di svolgere il proprio percorso formativo attraverso l'interazione con un docente e con altri partecipanti, indipendentemente dal luogo o dalla modalità di svolgimento dell'attività formativa;
  • Autoformazione - È un processo formativo web caratterizzato dalla libera individuazione da parte dell'utente dei tempi di fruizione, compatibilmente con la struttura del programma formativo, dalla massima interattività dei sistemi di controllo della effettiva e continua partecipazione.
È stato deliberato che:
  1. l'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 non viene conteggiato ai fini del triennio formativo di cui al comma 3 dell'art. 12 del Regolamento CNF 6 del 16 luglio 2014 e ss mm;
  2. nell'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 ciascun iscritto adempie l'obbligo formativo di cui all'art. 11 della L. 247 del 31 dicembre 2012 mediante il conseguimento di minimo quindici crediti formativi, di cui almeno tre nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale e dodici nelle materie ordinarie;
  3. i crediti formativi acquisiti nell'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 potranno essere conseguiti anche integralmente in modalità FAD
Gli ordini e le associazioni forensi dovranno adottare «gli strumenti di controllo idonei a verificare l'identità dei partecipanti all'inizio dell'evento formativo a distanza, durante lo stesso ed al suo termine». Al riguardo, è utile la Nota tecnica, approvata dal CNF così come modificata, che riguarda:
  • I sistemi di controllo della partecipazione;
  • La procedura di accreditamento e documentazione necessaria;
  • La durata ed efficacia dell'accreditamento;
  • La misura del credito formativo.
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