
Il CNF ha trasmesso ai Presidenti dei COA la delibera n. 716 sulla formazione continua e la «Nota tecnica sull'accreditamento delle attività di formazione a distanza (FAD)».
Con la delibera n. 716 assunta durante la seduta amministrativa del 16 dicembre 2022, il CNF ha adottato alcuni provvedimenti in materia di formazione continua. Durante la stessa seduta, è stato anche approvato il testo modificato della «Nota tecnica sull'accreditamento delle attività di formazione a distanza (FAD)».
Entrambi i documenti sono stati trasmessi ai Presidenti dei Consigli dell'ordine degli avvocati.
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La FAD è definita dal Regolamento CNF n.6/2014 come «attività formative svolte anche con modalità telematiche, purché sia possibile il controllo della partecipazione»; essa consente dunque l'utilizzo di nuove metodologie didattiche di apprendimento. Si possono distinguere due categorie di FAD:
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- l'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 non viene conteggiato ai fini del triennio formativo di cui al comma 3 dell'art. 12 del Regolamento CNF 6 del 16 luglio 2014 e ss mm;
- nell'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 ciascun iscritto adempie l'obbligo formativo di cui all'
art. 11 della L. 247 del 31 dicembre 2012 mediante il conseguimento di minimo quindici crediti formativi, di cui almeno tre nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale e dodici nelle materie ordinarie; - i crediti formativi acquisiti nell'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 potranno essere conseguiti anche integralmente in modalità FAD.
- I sistemi di controllo della partecipazione;
- La procedura di accreditamento e documentazione necessaria;
- La durata ed efficacia dell'accreditamento;
- La misura del credito formativo.