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12 giugno 2024 Deontologia forense
L’assenza di eventi sulla materia di interesse non scrimina la violazione dell’obbligo di formazione continua
La circostanza che il COA di appartenenza non abbia organizzato eventi formativi nella specifica materia di interesse o competenza dell'avvocato non costituisce “causa di forza maggiore”.
di La Redazione
L'avvocato Tizio, sottoposto a procedimento disciplinare per violazione dell'obbligo di formazione continua ex artt. 15 e 70, comma sesto, del Codice deontologico forense e 6 e 12 del regolamento del CNF n. 6/2014, ha ricevuto dal CDD la sanzione disciplinare della censura.
Il professionista presenta ricorso al CNF contro questa decisione, lamentando che l'obbligo formativo sarebbe legato indissolubilmente alla possibilità di reperire eventi nel proprio territorio; in mancanza di tale possibilità, così come avvenuto nel caso di specie, l'iscritto dovrebbe essere esonerato dall'obbligo medesimo, essendo in presenza di una “causa di forza maggiore”.
Con sentenza n. 91/2024, il CNF precisa che il sistema di formazione continua previsto per l'Avvocato:
- da un lato, è cogente (art. 35) e non può essere ritagliato sui desiderata o sulle valutazioni dei singoli iscritti;
- dall'altro, riguarda non solo l'approfondimento di conoscenze e competenze professionali già acquisite, ma anche il loro costante accrescimento ed aggiornamento, quindi anche l'apprendimento di materie nuove o solo in parte trattate nei corsi universitari.
Va da sé che non può valere come circostanza scriminante l'assenza nell'offerta formativa di incontri relativi al diritto agrario, materia più praticata dal ricorrente.
Inoltre, l'assoluta equipollenza del sistema Fad e di quello della formazione in presenza destituisce di fondamento la prospettazione secondo la quale la mancata pubblicità dell'offerta formativa del COA possa valere quale causa giustificativa dell'inottemperanza all'obbligo.
In conclusione, la circostanza che il COA di appartenenza non abbia organizzato eventi formativi nella specifica materia di interesse o competenza dell'avvocato non costituisce “causa di forza maggiore”, sicché non scrimina l'inottemperanza all'obbligo formativo, anche in considerazione dell'assoluta equipollenza del sistema FAD e di quello della formazione in presenza, pure offerta da soggetti istituzionali diversi.
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