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7 febbraio 2023 Deontologia forense
Avvocati stabiliti e iscrizione all’Albo dei cassazionisti: no al cumulo tra l’anzianità di iscrizione nella sezione speciale e quella nell’Albo ordinario

Per soddisfare il requisito dell'anzianità di 8 anni stabilito dall'art. 22 CDF ai fini dell'iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori non può essere cumulata l'iscrizione nell'Albo ordinario, a seguito di intervenuta integrazione, e l'iscrizione nella sezione speciale per gli avvocati stabiliti.

di La Redazione

La vicenda trae origine dal provvedimento del Comitato per la tenuta dell'Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti del CNF di rigetto dell'iscrizione dell'avvocato nell'albo speciale dei cassazionisti, poiché mancava ab origine il requisito dell'anzianità di 8 anni previsto dall'art. 22 CDF. L'avvocato infatti risultava iscritto all'albo ordinario solo dal 2015, e fino ad allora presso la sezione speciale degli avvocati stabiliti.
L'avvocato propone ricorso dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, contestando la legittimità del suddetto provvedimento per due motivi:

  • per la diretta applicazione del citato art. 22, in virtù del quale può dirsi soddisfatto il requisito dell'anzianità cumulando quella di iscrizione come stabilito e quella di iscrizione nell'albo ordinario a seguito dell'integrazione;
  • per l'art. 9 D. Lgs. n. 96/2001, che riconosce all'avvocato stabilito la facoltà di iscriversi in una sezione speciale dell'Albo dei cassazionisti per poter esercitare con il titolo professionale di origine e in base ad intesa con un avvocato iscritto presso l'Albo speciale.

Con la sentenza n. 177 del 17 ottobre 2022, il CNF rigetta il ricorso.
Innanzitutto, si ribadisce l'orientamento del Consiglio secondo cui 

giurisprudenza

«L'iscrizione nell'Albo ordinario, a seguito di intervenuta integrazione, di un avvocato precedentemente iscritto nella sezione speciale per gli avvocati stabiliti di cui al D. Lgs. N. 96/2001non può comportare il cumulo della relativa anzianità di iscrizione, giacché l'iscrizione alla Sezione speciale consente una forma peculiare e limitata di esercizio della professione forense, caratterizzata dalla spendita del solo titolo straniero e dalla necessità di intesa con un Avvocato iscritto all'Albo ordinario, attività funzionale all'espletamento del procedimento di stabilimento-integrazione ai sensi del D. Lgs. N. 96/2001, e ciò esclude quindi l'esistenza di qualsivoglia disparità di trattamento costituzionalmente rilevante».

Ciò si spiega perché l'iscrizione nella sezione speciale produce effetti diversi rispetto a quella nella sezione ordinaria, per questo le due anzianità non possono essere cumulate, a maggior ragione ai fini dell'iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori.
Oltretutto, le due iscrizioni corrispondono a due forme diverse di esercizio della professione che presuppongono titoli diversi: il titolo straniero per lo stabilito e il titolo di avvocato per l'iscritto all'Albo ordinario.

Quanto al secondo profilo, il CNF sottolinea che in virtù dell'iscrizione nella sezione speciale di cui all'art. 9 D. Lgs. n. 96/2001, l'avvocato stabilito può esercitare sì dinanzi alle giurisdizioni superiori ma solo come avvocato stabilito, difatti l'anzianità che rileva è quella “di esercizio” per via della quale l'avvocato stabilito dovrà provare di aver svolto la professione per almeno 8 anni, oltre ad aver frequentato la Scuola Superiore dell'Avvocatura.
Alla luce di tali argomentazioni, il CNF rigetta il ricorso.

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