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14 marzo 2023 Deontologia forense
Lo stato di necessità scaturente da una gravidanza complicata esonera l’avvocata dal dovere di formazione continua
Il CNF conferma che lo stato di necessità dipendente dalla malattia propria o di un proprio familiare esclude la punibilità dell'avvocato che non ha assolto il dovere di formazione continua.
di La Redazione
A seguito della mancata partecipazione agli incontri di formazione, il CDD di Torino procedeva disciplinarmente nei confronti dell'avvocata per il biennio 2008/2010, la quale, mediante PEC, si difendeva precisando di aver assolto parzialmente a tale obbligo e di aver avuto diritto ad un esonero a causa di una gravidanza complicata, che si era conclusa con un cesareo d'urgenza che aveva comportato gravi problemi di salute per lei e per il bimbo.
Esonero che il COA le aveva riconosciuto chiedendole, con delibera del 17 giugno 2013, di completare l'obbligo formativo del 2008, raggiungendo così i 10 crediti formativi entro il 31 dicembre 2014.
Il CDD considerava la condotta dell'avvocata lieve e scusabile e perciò le comminava la sanzione del solo richiamo verbale
L'avvocata ricorre dinanzi al CNF chiedendo di annullare la sanzione per difetto di prova, in considerazione dell'impossibilità di adempiere all'obbligo formativo ed effettuare il recupero dei crediti richiesti.
In particolare, la ricorrente lamenta:
a) la mancanza della prova del ricevimento PEC del 17 giugno 2013 ove si chiedeva, come adempimento dell'obbligo formativo, il recupero dei crediti;
b) la mancata valutazione dell'esonero concesso dal COA di Torino, circa l'impossibilità di adempimento dell'obbligo formativo.
 
Il CNF ritiene entrambi i motivi di ricorso fondati:
- in relazione al punto a), dagli atti non risultava nessuna ricevuta di ricevimento né di compiuta giacenza, pertanto, senza prove ritiene che non è possibile affermare la violazione dell'obbligo di formazione ovvero la volontarietà della condotta;
- in relazione al punto b), rileva come il COA, a causa della sua condizione familiare, le avesse effettivamente riconosciuto l'esonero totale dall'obbligo formativo, ad esclusione della sola materia deontologica.
 
È dunque evidente che il CDDnon ha valutato correttamente le ragioni che hanno permesso al COA di riconoscere alla ricorrente l'esonero totale dall'obbligo formativo, la quale verteva chiaramente in uno “stato di necessità”. A tale situazione la giurisprudenza riconosce efficacia scriminante, anche in assenza di una preventiva richiesta o concessione di esonero. Scriminante che il CDD di Torino non ha applicato, nonostante abbia riconosciuto l'esistenza di evidenti ragioni della condizione familiare.

In conclusione, il Consiglio Nazionale Forenseaccoglie il ricorso affermando che lo stato di necessità a seguito della malattia propria e di un proprio familiare esclude la rilevanza disciplinare della violazione dell'obbligo di formazione continua, di cui peraltro costituisce scriminante pur in mancanza di una previa richiesta o concessione di esonero. Se poi si aggiunge che, nel caso di specie, non vi è prova dell'avvenuta consegna della raccomandata del COA di Torino che chiedeva alla ricorrente di effettuare i 10 crediti formativi entro il 31 dicembre 2014, allora è pacifico che la volontà dell'avvocata di porre in essere un atto deontologicamente scorretto non può ritenersi provata.
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