
Numerose le criticità evidenziate dal CNF nella delibera adottata il 24 marzo 2023, con la quale è stato chiesto al Ministro della Giustizia un intervento di modifica adeguato che si accompagna alla richiesta di differimento dell'entrata in vigore dell'art. 179-ter disp.att. c.p.c. e alla proroga dell'operatività degli elenchi esistenti.
Il CNF ha trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Giustizia la delibera assunta il 24 marzo 2023 con la quale sono state evidenziate le criticità connesse all'entrata in vigore dell'art. 179-ter disp.att. c.p.c. e la proposta emendativa formulata a suo tempo con il D.D.L. n. 564.
Allo stesso tempo, anche il COA Milano ha trasmesso, tra gli altri, al Ministro della Giustizia, al Presidente del CNF e al Presidente della Scuola Superiore della Magistratura, la delibera adottata lo scorso 30 marzo che conferma i profili di criticità già evidenziati dal CNF e chiede al Ministro Nordio di occuparsi della questione in via di urgenza, assumendo ogni atto normativo idoneo a modificare e/o a dare interpretazione autentica al dettato di cui all'art. 179-ter cit. in vista della risoluzione delle criticità.
Ma andiamo con ordine.
Il messaggio che il Legislatore della riforma civile ha voluto trasmettere con la previsione delle rigorose condizioni per l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 179-ter disp.att. c.p.c. è chiaro: l'attività del professionista delegato al compimento delle operazioni di vendita nelle espropriazioni immobiliari richiede una specializzazione di alto profilo, e per questo a partire dal 28 febbraio 2023 tale attività sarà esperibile solo dagli iscritti a tale elenco, il quale sarà tenuto presso ciascun Tribunale e sotto il controllo del Comitato istituito presso ciascun Tribunale.
Ebbene, la prima nota dolente è stata oggetto dell'emendamento presentato dal CNF con l'A.S. 564, spiegando nella nota illustrativa che, così strutturata, la disposizione:
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Ora, con riguardo a ciò, il CNF aveva proposto un ampliamento dei professionisti delegabiliall'ambito distrettuale (e non più circondariale), il che andrebbe a contemperare tutte le esigenze del caso.
Passando all'altra nota dolente: i requisiti per poter essere iscritti all'elenco di cui all'art. 179-ter. Le modifiche maggiormente rilevanti riguardano le modalità di iscrizione, per cui la domanda presentata deve essere corredata dai documenti elencati nella norma, e il fatto che sarà necessario, alternativamente, dimostrare il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
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Considerando che il nuovo art. 179-ter entrerà in vigore il 30 giugno 2023, la suddetta disciplina secondo il CNF non è compiutamente applicabile per le seguenti ragioni:
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Per queste ragioni, il CNF chiede al Governo di intervenire con estrema urgenza allo scopo di differire l'entrata in vigore della norma e di prorogare l'operatività degli elenchi esistenti e dei termini per l'inserimento al fine del primo popolamento dei “nuovi” elenchi.
Nella stessa direzione si pone il COA Milano che chiede al Governo un intervento tempestivo sul tema e invita la Scuola Superiore della Magistratura ad adottare al più presto le linee guida per consentire l'attivazione dei corsi abilitanti.