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3 aprile 2023 Avvocati
Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita: il CNF chiede il differimento dell’entrata in vigore della nuova disciplina

Numerose le criticità evidenziate dal CNF nella delibera adottata il 24 marzo 2023, con la quale è stato chiesto al Ministro della Giustizia un intervento di modifica adeguato che si accompagna alla richiesta di differimento dell'entrata in vigore dell'art. 179-ter disp.att. c.p.c. e alla proroga dell'operatività degli elenchi esistenti.

di La Redazione

Il CNF ha trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Giustizia la delibera assunta il 24 marzo 2023 con la quale sono state evidenziate le criticità connesse all'entrata in vigore dell'art. 179-ter disp.att. c.p.c. e la proposta emendativa formulata a suo tempo con il D.D.L. n. 564.
Allo stesso tempo, anche il COA Milano ha trasmesso, tra gli altri, al Ministro della Giustizia, al Presidente del CNF e al Presidente della Scuola Superiore della Magistratura, la delibera adottata lo scorso 30 marzo che conferma i profili di criticità già evidenziati dal CNF e chiede al Ministro Nordio di occuparsi della questione in via di urgenza, assumendo ogni atto normativo idoneo a modificare e/o a dare interpretazione autentica al dettato di cui all'art. 179-ter cit. in vista della risoluzione delle criticità.
Ma andiamo con ordine.

Il messaggio che il Legislatore della riforma civile ha voluto trasmettere con la previsione delle rigorose condizioni per l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 179-ter disp.att. c.p.c. è chiaro: l'attività del professionista delegato al compimento delle operazioni di vendita nelle espropriazioni immobiliari richiede una specializzazione di alto profilo, e per questo a partire dal 28 febbraio 2023 tale attività sarà esperibile solo dagli iscritti a tale elenco, il quale sarà tenuto presso ciascun Tribunale e sotto il controllo del Comitato istituito presso ciascun Tribunale.
Ebbene, la prima nota dolente è stata oggetto dell'emendamento presentato dal CNF con l'A.S. 564, spiegando nella nota illustrativa che, così strutturata, la disposizione:

attenzione

  • Mortifica le specifiche competenze acquisite dal professionista delegato che abbia i requisiti per l'iscrizione, circoscrivendone l'ambito di attività al solo Tribunale di appartenenza;
  • Pone una disparità ingiustificata di trattamento con le figure professionali affini al professionista delegato, cioè con i curatori fallimentari, i professionisti nominati nelle procedure concorsuali e i liquidatori giudiziali nelle procedure di sovraindebitamento. La legge infatti non stabilisce per questi ultimi alcuna limitazione territoriale all'esercizio delle attività;
  • Genera una compressione della libertà di stabilimento del professionista;
  • Nei Tribunali medio-piccoli, tale disposizione genera un esiguo numero di professionisti con il rischio di non avere un numero sufficiente di professionisti a coprire le deleghe da conferire, in ragione del limite introdotto con l'art. 179-quater, comma 1.

Ora, con riguardo a ciò, il CNF aveva proposto un ampliamento dei professionisti delegabiliall'ambito distrettuale (e non più circondariale), il che andrebbe a contemperare tutte le esigenze del caso.

Passando all'altra nota dolente: i requisiti per poter essere iscritti all'elenco di cui all'art. 179-ter. Le modifiche maggiormente rilevanti riguardano le modalità di iscrizione, per cui la domanda presentata deve essere corredata dai documenti elencati nella norma, e il fatto che sarà necessario, alternativamente, dimostrare il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

precisazione

  • Avere svolto nei 5 anni precedenti non meno di 10 incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita;
  • Essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata;
  • Avere partecipato in modo continuativo e proficuo a corsi o scuole di alta formazione nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso.

Considerando che il nuovo art. 179-ter entrerà in vigore il 30 giugno 2023, la suddetta disciplina secondo il CNF non è compiutamente applicabile per le seguenti ragioni:

attenzione

  • Con riferimento al titolo da specialista, il Decreto n. 144/2015 in materia di specializzazioni forensi non è ancora stato attuato, né risulta allo stato attuabile, considerando che non sono ancora stati compiuti i percorsi per la richiesta ed il conseguente rilascio del titolo di avvocato specialista. Da qui, la necessità di consentire che l'iscrizione nell'elenco dei professionisti avvenga solo dopo che la disciplina citata in materia di specializzazioni sia compiutamente operativa;
  • Con riferimento ai corsi di formazione, le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento non ci sono ancora, dunque sarà necessario un congruo periodo di tempo affinché i corsi vengano adottati ovvero per adeguarli a dette linee guida.

Per queste ragioni, il CNF chiede al Governo di intervenire con estrema urgenza allo scopo di differire l'entrata in vigore della norma e di prorogare l'operatività degli elenchi esistenti e dei termini per l'inserimento al fine del primo popolamento dei “nuovi” elenchi.

Nella stessa direzione si pone il COA Milano che chiede al Governo un intervento tempestivo sul tema e invita la Scuola Superiore della Magistratura ad adottare al più presto le linee guida per consentire l'attivazione dei corsi abilitanti.

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