La norma deontologica sull'obbligo di formazione continua del professionista è posta a tutela della collettività e non del prestigio della professione, poiché assicura la qualità e la competenza dell'iscritto all'albo ai fini del concorso degli avvocati al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale.
Il COA Genova riceveva segnalazione in merito al mancato raggiungimento da parte dell'avvocato del numero minimo di crediti formativi previsti per il triennio 2014-2016, dunque trasmetteva gli atti al CDD Liguria, il quale apriva apposito procedimento disciplinare nel corso del quale emergeva che il medesimo non aveva raggiunto gli obblighi formativi nemmeno per il triennio 2008/2010 e per il triennio 2011/2013.
Il CDD irrogava dunque all'avvocato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione forense per 2 mesi, evidenziando come egli avesse tenuto una condotta di apatia e di indifferenza rispetto alla formazione.
L'avvocato impugna la decisione dinanzi al Consiglio Nazionale Forense chiedendo la riduzione della sanzione, in quanto il CDD non avrebbe dovuto tenere conto dei precedenti disciplinari non ancora passati in giudicato.
Con la sentenza n. 211 dell'11 novembre 2022, il CNF rigetta il ricorso proposto dall'avvocato perché infondato. In tal senso, il CNF ricorda come la dosimetria della sanzione disciplinare sia l'effetto della complessiva valutazione dei fatti riguardanti l'interessato e come il CDD Liguria abbia fatto un corretto uso di tale criterio, considerando che esso si è basato non solo sui precedenti analoghi del ricorrente, ma anche sul fatto storico nella sua materialità e sulla condotta complessiva tenuta dal ricorrente, anche durante il procedimento disciplinare.
Per questa ragione, il Consiglio rigetta il ricorso e conferma la sanzione precedentemente inflitta.