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26 maggio 2023 Avvocati
La valutazione delle espressioni utilizzate dall’avvocato non può prescindere dal contesto
Nel caso di specie, l'avvocato aveva definito la situazione come “sgradevole” a causa degli atteggiamenti aggressivi che gli erano stati rivolti dal magistrato a seguito del suo ritardo in aula.
di La Redazione
La vicenda può essere così riassunta:
il CDD di Brescia comminava ad un avvocato la sanzione del richiamo verbale per aver utilizzato espressioni offensive e sconvenienti nei confronti di un magistrato durante l'esercizio dell'attività forense. 
 
Il fatto trae origine dall'esposto presentato da un magistrato contro l'avvocato, dolendosi del fatto che in sede penale il legale si era presentato in ritardo e aveva tenuto un comportamento irrispettoso e arrogante, senza scusarsi.
A seguito dell'esposto, l'avvocato ricorreva al COA esponendo chiarimenti in merito all'accusa del magistrato. A tal proposito, precisa di essersi presentato in aula con 15 minuti di ritardo a causa di un imprevisto che lo aveva impegnato in un'altra udienza, riferendo altresì che il magistrato si rivolgeva in modo aggressivo nei suoi confronti, tant'è che egli stesso era arrivato a definire la situazione e non il magistrato come “sgradevole”. Tale affermazione comportò una reazione nella dottoressa, la quale, convinta che si riferisse a lei, invitava l'avvocato a contenersi perché avrebbe denunciato il suo comportamento nelle sedi competenti.
 
La controversia giunge dinanzi al CNF, il quale ritiene legittimo il ricorso dell'avvocato.
In via preliminare, il Consiglio premette che, sebbene il richiamo verbale comminato al ricorrente dal CDD non abbia carattere di sanzione disciplinare, ha comunque natura afflittiva in quanto presuppone in ogni caso l'accertamento di un illecito deontologico, seppur lieve e scusabile, e per questo motivo se ne deve riconoscere l'impugnabilità.
L'ampia istruttoria svolta dal CDD di Brescia, nella quale sono stati escussi tutti coloro che hanno assistito alla vicenda tra l'avvocato e la dottoressa, ha consentito di ridimensionare significativamente la narrazione del magistrato, che aveva evidentemente interpretato come aggressivo l'agire dell'avvocato solamente perché oppositivo e non passivo rispetto alla propria espressione di disappunto per un lieve ritardo di pochi minuti e giustificato da un impegno in aula in un'altra causa.
Il CNF sostiene che in tale contesto l'affermazione di sgradevolezza affermata dall'avvocato si riferisca all'anomala situazione creatasi per l'atteggiamento del Giudice. Infatti, non vi è prova che la valutazione di sgradevolezza sia stata rivolta alla Giudice anziché, come affermato dal ricorrente, al contesto ostile e di pregiudizio creatosi. 
 
Per questo motivo il CNF, con la sentenza n. 280 del 31 dicembre 2022, accoglie il ricorso in quanto ritiene che l'espressione usata dall'avvocato, sicuramente infelice, non abbia avuto una connotazione spregiativa e non abbia superato quel limite di continenza nell'utilizzo del linguaggio che deve connotare l'agire dell'avvocato sia nella vita privata sia nell'esercizio delle sue funzioni nell'ambito dell'esercizio della professione forense.
 
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