Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
3 luglio 2023 Deontologia forense
La nuova prescrizione dell’azione disciplinare segue i criteri di natura penalistica
A differenza della disciplina previgente che seguiva un criterio di natura civilistica, la Legge n. 247/2012 prevede come termine massimo di prescrizione sette anni e mezzo dalla data di commissione dell'illecito.
di La Redazione
La controversia trae origine da un esposto inviato da Tizio al COA di Parma, dove lamentava il mancato deposito da parte dell'avvocato dell'atto d'appello contro la sentenza emessa dal Tribunale Penale di Parma, con conseguente passaggio in giudicato del provvedimento di condanna.
 
Rilevando la responsabilità disiplinare dell'avvocato, il CDD di Bologna gli comminava la sanzione della censura.
È emerso infatti che l'esponente aveva inviato all'avvocato una mail contenente la copia di un'ordinanza dell'Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Mantova che, richiamando il passaggio in giudicato della sentenza, disponeva l'estensione di 4 mesi e dieci giorni di una misura di restrizione della libertà personale, già comminata per pregresse vicende. Di conseguenza, chiedeva al proprio difensore di spiegargli per quale ragione l'originaria pena fosse stata così ampliata, attesa la proposizione del gravame.
 
La controversia giunge dinanzi al CNF, il quale analizza la videnza sotto il profilo della prescrizione dell'azione disciplinare. A tal proposito, ribadisce la rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio «a causa della natura pubblicistica della materia e dell'interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia, quale l'ordine professionale». 
In particolare, la vicenda in oggetto riguarda «un illecito omissivo ad effetto istantaneo, in quanto l'omissione consiste nella mancata proposizione di un atto da compiersi necessariamente entro termini perentori oltre i quali non può più essere eseguito».

Nel caso di specie, posto che la data della commissione dell'illecito è successiva a quella di entrata in vigore della L. n. 247/2012, trova applicazione la nuova disciplina prevista dall'art. 56 della vigente Legge professionale.
Sulla questione, il CNF ribadisce che «Nel nuovo ordinamento professionale forense (L. n. 247/2012) che sotto questo profilo segue criteri di natura penalistica, l'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto (art.56,co.1) e in nessun caso, quindi al di là degli effetti della sospensione e dell'interruzione, il termine stesso può essere prolungato di oltre un quarto (art. 56 co.3), e cioè sette anni e mezzo dal fatto di rilevanza deontologica; ciò a differenza della disciplina previgente (art. 51 RDL n. 1578/1933), la quale era invece ispirata ad un criterio di natura civilistica, secondo cui la prescrizione, una volta interrotta, riprendeva a decorrere nuovamente per altri cinque anni».

Ciò detto, il CNF dichiara prescritta l'azione disciplianre con sentenza n. 13 del 28 febbraio 2023.
Documenti correlati
Il tuo sistema integrato di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?