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7 luglio 2023 Deontologia forense
La casella PEC piena giustifica la rimessione in termini?
No, secondo il CNF. L'incapienza della casella PEC non presenta quei caratteri di non imputabilità e assolutezza necessari per ottenere la rimessione in termini.
di La Redazione
Con istanza depositata mediante PEC, un'avvocata ha chiesto al CNF di sospendere la decisione del CDD emessa nei suoi confronti e restituire il termine per l'esercizio del diritto di difesa nel procedimento disciplinare. In particolare, ella deduce di aver mai avuto conoscenza né della pendenza del procedimento, né, di conseguenza, della decisione adottata, adducendo di aver avuto dei problemi di ricezione della posta elettronica e allegando copia delle richieste al gestore del servizio di ampliamento dello spazio disponibile.
Con sentenza n. 34 del 7 marzo 2023, il CNF dichiara l'istanza inammissibile per più ragioni.
Innanzitutto, secondo costante giurisprudenza, «la rimessione in termini (..) presuppone la tempestività dell'iniziativa della parte che assuma di essere incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile, da intendere come immediatezza della reazione della parte stessa al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa». Nel caso di specie, invece, l'istante ha prima errato nella scelta dello strumento, chiedendo al CDD “riapertura del procedimento disciplinare” e solo a distanza di un mese dalla notificazione della decisione disciplinare ha agito davanti al CNF chiedendo il beneficio della rimessione in termini.
In secondo luogo, l'istanza è anche assolutamente priva dell'articolazione di motivi di ricorso avverso la decisione disciplinare. La rimessione in termini, infatti, richiede l'articolazione dei motivi e non può tradursi in una mera istanza con riserva di successiva esposizione degli stessi. Tale ultima modalità è del tutto incompatibile con la natura impugnatoria del giudizio innanzi al CNF.
Da ultimo, va detto che l'istanza è comunque infondata in quanto l'incapienza della casella PEC, dichiarata e certificata dalla ricorrente, non presenta i caratteri di non imputabilità e assolutezza necessari a legittimare il beneficio richiesto.
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