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18 novembre 2024 Civile e processo
Correttivo Cartabia civile: come perfezionare la notifica se la casella PEC del destinatario è piena?
Uno degli scopi che si era prefissato il Legislatore con il Correttivo Cartabia civile era proprio quello di portare ad ulteriore compimento il percorso di informatizzazione del processo civile.
di La Redazione
In questo contesto una delle problematiche maggiormente avvertite dagli avvocati come fonte di preoccupazione è la sorte della notificazione telematica effettuata ad un indirizzo PEC che non ha potuto ricevere il messaggio perché la casella è risultata “piena”.
Sul tema si erano pronunciate anche le Sezioni Unite civile della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 28452 del 5 novembre 2024, hanno affermato il principio di diritto per cui «nel regime antecedente alla novella recata dal D.Lgs. n. 149 del 2022, la notificazione a mezzo PEC eseguita dall'avvocato ai sensi dell'art. 3-bis della Legge n. 53 del 1994 non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi un avviso di mancata consegna, anche per causa imputabile al destinatario (come nell'ipotesi di saturazione della casella di PEC con messaggio di errore dalla dicitura "casella piena"), ma soltanto se sia generata la ricevuta di avvenuta consegna (c.d. "RdAC”)».
Per la giurisprudenza sembra che, in assenza di una norma diversa, la maggior tutela debba essere riservata alla conoscenza dell'atto da parte del destinatario con conseguente sacrificio della posizione del notificante.
Il correttivo ha voluto chiarire come operare nel caso in cui la notifica telematica non vada a buon fine distinguendo a seconda che la notifica non possa essere effettuata a mezzo posta elettronica certificata o l'invio di questa non vada a buon fine:
- per causa non imputabile al destinatario;
- per cause imputabili al destinatario tra le quali espressamente la Relazione annovera come esempio proprio il caso in cui il destinatario non ha curato di mantenere attiva e capiente la sua casella di posta elettronica certificata.
Mentre nel primo caso si dovrà procedere nelle forme “tradizionali”, nel secondo caso (e, quindi, anche nel caso di “casella piena”) l'atto sarà depositato in una apposita area web esposta nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e accessibile al destinatario.
In questo caso la notifica si intenderà perfezionata con il decorso di dieci giorni dall'inserimento ovvero, se anteriore, nella data in cui egli accede all'area riservata.
Questa soluzione evita senz'altro che il notificante debba dare corso alla notifica tradizionale con tutti i maggiori oneri connessi per il reperimento del domicilio fisico, nell'ansia di sapere se la notifica fisica andrà a buon fine nei tempi previsti e, comunque, nel rispetto della regola di formazione giurisprudenziale per cui il perfezionamento del procedimento notificatori o richiede un'attivazione immediata da parte del notificante in ogni caso non oltre un tempo pari alla metà del termine originariamente da rispettare senza necessità di chiedere ed ottenere una rimessione in termini).
Questa soluzione operativa è prevista dal correttivo sia che alla notificazione provveda l'ufficiale giudiziario (art. 149-bis c.p.c.) sia vi provveda l'avvocato (art. 3-ter, comma 2 L. 21 gennaio 1994, n. 53 ).
Analoga soluzione è stata prevista per la comunicazione ad opera del cancelliere ai sensi dell'art. 136 comma 3 c.p.c..
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