Il CNF riconosce la rinunciabilità della prescrizione dell'azione disciplinare ma ad una condizione: che la prescrizione non sia ancora stata accertata e dichiarata nella decisione del CDD o, per la prima volta, nella sentenza del CNF. All'esito di tale rinuncia, purché tempestivamente formulata, il giudice disciplinare può quindi pervenire ad una sentenza di assoluzione piena o di condanna.
A seguito di esposto, il COA di Messina incardinava il procedimento disciplinare a carico di un avvocato per non aver provveduto alla trascrizione della sentenza di usucapione e non aver utilizzato notizie a sua conoscenza in forza del precedente mandato.
Il CDD irrogava la sanzione della sospensione per mesi uno alla luce della conferma dei fatti addebitati al professionista e della dichiarazione di intervenuta prescrizione in relazione al primo illecito.
L'avvocato ricorre dinanzi al CNF lamentando, tra i motivi di doglianza, l'erroneità della assoluzione per intervenuta prescrizione. A tal proposito, chiede l'assoluzione nel merito dagli addebiti mossi, ritenendo che non gravi sull'avvocato alcun obbligo di curare la trascrizione di sentenze emesse a favore del cliente.
Posto che la prescrizione è una condizione di procedibilità dell'azione penale, si ritiene applicabile anche al procedimento disciplinare l'
La ratio dell'
Tuttavia, precisa il CNF, la facoltà di rinuncia è possibile solo prima che la prescrizione sia accertata e dichiarata nella decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina o nella sentenza del Consiglio Nazionale Forense.
Nel caso di specie, la prescrizione è stata dichiarata dal CDD di Messina e poiché non risulta che il ricorrente vi abbia rinunciato avanti l'organo disciplinare territoriale certamente non potrà rinunziarvi nel momento successivo avanzandola come motivo di impugnazione.
Per questi motivi, la doglianza in esame è inammissibile. Con sentenza n. 100 del 23 maggio 2023, il CNF accoglie parzialmente il ricorso, applicando al professionista la sanzione della censura.