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5 settembre 2023 Deontologia forense
La violazione degli obblighi formativi è illecito omissivo a carattere istantaneo

Il termine prescrizionale decorre dalla fine del triennio utile per adempiere all'obbligo.

di La Redazione
Un avvocato veniva sottoposto a procedimento disciplinare per non aver adempiuto in due diversi trienni agli obblighi di formazione ed aggiornamento professionale. Ad esito del dibattimento, durante il quale l'incolpato si era difeso deducendo problemi economici, di salute e familiari, il CDD gli comminava la sanzione della censura.
 
Il professionista presenta ricorso contro questa decisione, lamentando carenza dell'elemento oggettivo, insussistenza dell'elemento soggettivo ed eccessività della sanzione irrogata.
 
Con sentenza n. 98 del 23 maggio 2023, il CNF dichiara prescritte entrambi le azioni disciplinari promosse.
 
Innanzitutto, la prescrizione dell'azione disciplinare è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

giurisprudenza

CNF, sentenza N° 100 del 5 maggio 2021: «La prescrizione dell'azione disciplinare è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio a causa della natura pubblicistica della materia e dell'interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia, quale l'ordine professionale».

In secondo luogo, la violazione del dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua è illecito omissivo a carattere istantaneo, con la conseguenza che il termine prescrizionale decorre dalla fine del triennio utile per adempiere all'obbligo formativo.
 
Da ultimo, con riferimento al regime prescrizionale dei due illeciti contestati nel caso di specie:
  • per il primo triennio, si applica la disciplina previgente (art. 51 del R.D.L. n. 1578/1933; la quale prevede un termine prescrizionale di 5 anni e non tipizza gli atti interruttivi;
  • per il secondo triennio, la disciplina applicabile è quella attualmente vigente (art. 56 della Legge n. 247/2012), che prevede un termine prescrizionale di sei anni e tipizza gli atti interruttivi. Tale norma stabilisce un termine finale invalicabile in 7 anni e mezzo dal momento della consumazione del fatto.
Entrambe le azioni sono prescritte, essendo dunque esclusa qualsiasi valutazione nel merito delle condotte.
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