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16 ottobre 2023 Deontologia forense
Il CDD può ordinare l’accompagnamento coattivo del teste?
No secondo il CNF, trattandosi di potere riservato dall'ordinamento alla Autorità giudiziaria.
di La Redazione
Un avvocato veniva sottoposto a procedimento disciplinare per aver, insieme ad altri indagati dalla Procura della Repubblica, «promosso, costituito ed organizzato una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe in danno delle compagnie di assicurazione». Acquisiti gli atti del procedimento penale, il CDD riconosceva la responsabilità disciplinare dell'incolpato e deliberava nei suoi confronti l'applicazione della sospensione cautelare ex art. 60 L.247/12 per 12 mesi.
 
L'avvocato presenta ricorso lamentando la nullità della decisione per violazione del diritto di difesa, per aver il CDD rigettato la sua richiesta di disporre l'accompagnamento coattivo di un teste ammesso ma non presentatosi all'udienza fissata per la sua escussione.
 
Con sentenza n. 157 del 25 luglio 2023, il CNF dichiara il motivo infondato.
 
L'accompagnamento coattivo, previsto dall'art. 255 c.p.c. e dall'art. 132 c.p.p., consiste «nell'ordine emanato dall'autorità giudiziaria di condurre il testimone all'udienza fissata per la sua escussione tramite la forza pubblica». Il relativo potere è attribuito dall'ordinamento all'Autorità giudiziaria.
 
Dato che il procedimento dinnanzi al CCD ha natura amministrativa, e non giurisdizionale, deve escludersi che l'organo disciplinare possa disporre l'accompagnamento coattivo di un teste.
 
Inoltre, il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte, in quanto in sede disciplinare opera il principio del libero convincimento. Pertanto, non può determinare la nullità della decisione la mancata audizione dei testi o la revoca del provvedimento di ammissione, quando risulti che il CDD stesso abbia ritenuto le testimonianze del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio.
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