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13 novembre 2023 Deontologia forense
Il CNF sull’ambito di applicazione della Legge sull'equo compenso
I COA di Torino, Bologna, Brindisi, Bari, Pisa, Padova e Massa Carrara, hanno sottoposto al Consiglio Nazionale Forense un serie di quesiti in merito all'ambito di applicazione della Legge n. 49/2023.
di La Redazione
In particolare i COA hanno domandato al Consiglio Nazionale Forense:
1. «se la disposizione di cui all'articolo 7 della legge – a mente del quale “il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 281-undecies del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista” – si applichi unicamente al caso in cui l'Avvocato abbia richiesto l'opinamento nei confronti dei soggetti individuati dall'art. 2 della medesima legge n. 49/2023 o se la stessa possa applicarsi in relazione a qualunque parere di congruità rilasciato dal Consiglio dell'Ordine».
In relazione a tale quesito il CNF precisa che bisogna tenere in considerazione la previsione di carattere generale prevista dall'art. 2 della L. n. 49/2023, la quale prevede che «la presente legge si applica ai rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3». 
Tale norma nel fissare “l'ambito di applicazione” dell'intera legge indica non tutti i contratti d'opera professionale, ma solo quelli stipulati con i “clienti forti”.
 
2. «se, alla luce del rinvio – contenuto nel medesimo articolo 7 della legge n. 49/2023 – alla legge n. 241/90 – il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati debba adempiere nella redazione del parere ad uno specifico obbligo motivazionale».
In merito a tale domanda il Consiglio prevede che l'art. 7 per precisare la procedura che deve essere seguita nell'adozione del parere di congruità rinvia alla L. n. 241/1990. Tale rinvio è comprensivo anche dell'obbligo motivazionale, il quale coesiste alla funzione di garanzia nel rispetto delle disposizioni in materia di procedimento amministrativo.
 
3. «se, nel caso in cui il parere abbia ad oggetto prestazioni rese a favore della Pubblica Amministrazione, sia necessario che l'avvocato proceda – prima di avviare l'azione esecutiva – a una nuova notifica dello stesso».
Il Consiglio Nazionale Forense ribadisce che l'articolo 7 della L. n. 49/2023 introduce un nuovo titolo esecutivo stragiudiziale di natura amministrativa, l'art. 474, c. 2, n.1 c.p.c.. 
Tale titolo soddisfa i requisiti previsti dal codice di rito, ossia l'esistenza di diritto certo, liquido ed esigibile, senza che vi osti la natura stragiudiziale del titolo.
Posto che per l'art. 474 c.p.c. i titoli esecutivi sono anche stragiudiziali purché previsti dalla legge, ne deriva che, una volta decorsi i 40 giorni senza che la controparte debitrice abbia proposto opposizione al giudice competente il titolo esecutivo può ritenersi validamente formato e il creditore può procedere alle conseguenti azioni esecutive. Questo comporta la notifica del titolo esecutivo secondo le forme ordinarie. 
 
4. «se la disposizione di cui all'articolo 7 si applichi anche a pareri di congruità resi in relazione ad attività avviate e/o concluse prima dell'entrata in vigore della legge n. 49/2023».
Secondo l'art. 11 della Legge sopra citata, le disposizioni della legge non si applicano «alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della medesima legge». Pertanto, l'art. 7 potrà applicarsi solo alle prestazioni rese sulla base di convenzioni stipulate dopo l'entrata in vigore della Legge.
 
5.«se la disposizione di cui all'articolo 7 si applichi ai compensi richiesti in assenza di pattuizione preventiva tra le parti e ai compensi richiesti sulla base di convenzioni e/o sulla base di “ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista”».
CNF ricorda che l'art. 7 si applica alle prestazioni rese nell'ambito di applicazione previsto dall'art. 2 della Legge n. 49/2023. Quest'ultimo articolo prevede che le disposizioni in materia di equo compenso si applichino anche in assenza di pattuizione preventiva tra le parti. Se per pattuizione preventiva si intende il perfezionamento di un accordo sul compenso.
 
6.«se, nel parere di congruità reso ai fini dell'articolo 7 della legge n. 49/2023, sia corretto riprodurre, come avviso alle parti, il disposto dell'articolo 7, comma 1 della medesima legge».
Rispetto a quest'ultimo quesito il CNF sostiene che è corretto riportare la previsione dell'art.7, c. 1, soprattutto nella parte in cui afferma che: «il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 281-undecies del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista». 
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