Tali istanze possono essere archiviate o dichiarate inammissibili ma non già rigettate, in quanto non richieste ai fini dell'applicazione dell'art. 142 D.Lgs n. 115/2002.
Con il parere n. 54 dell'11 dicembre, il CNF risponde al quesito formulato dal COA di Firenze in merito al trattamento delle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate da cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea nei procedimenti di impugnazione dei provvedimenti di espulsione di cui all'
Nelle sue argomentazioni, il Consiglio richiama anzitutto l'art. 142 T.U. sulle spese di giustizia (D.Lgs n. 115/2002), il quale prevede che: «Nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, di cui all'
L'art. 82, richiamato dalla disposizione appena riportata, riguarda il decreto di pagamento.
Tale quadro normativo, prosegue il CNF, è stato interpretato dalla Corte di Cassazione (ordinanza n. 11796/2023) nel senso che esso, disciplinando una ipotesi di ammissione ex lege al patrocinio, non richiede la presentazionee la produzione di apposita istanza.
«L'ammissione della parte al beneficio – scriveva la Suprema corte -, e quindi il diritto del difensore a pretendere la liquidazione dei compensi maturati per l'attività svolta, prescinde dalla presentazione di un'apposita istanza (Cass. 24102/2022): in tal caso il giudice deve limitarsi a verificare se la parte sia uno straniero extracomunitario e se il procedimento abbia ad oggetto l'impugnazione del decreto di espulsione, senza poter richiedere la produzione di uno specifico provvedimento di ammissione (Cass. 13833/2008)».
Pertanto, conclude il CNF, si tratta di un quadro normativo «sufficientemente chiaro nell'escludere, dunque, la necessità di una specifica istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato con riferimento ai procedimenti de quibus».
Consiglio Nazionale Forense, parere 11 dicembre 2023, n. 54
Il COA di Firenze formula quesito in merito al trattamento delle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate da cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea nei procedimenti di impugnazione dei provvedimenti di espulsione di cui all’articolo 14 del d.lgs. n. 286/1998.
Come correttamente riportato nel quesito, l’articolo 142 del testo unico sulle spese di giustizia di cui al d. lgs. n. 115/2002 prevede che “Nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea, di cui all’articolo 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l’onorario e le spese spettanti all’avvocato e all’ausiliario del magistrato sono a carico dell’erario e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 84.”.
L’articolo 82, richiamato dalla disposizione appena riportata, riguarda il decreto di pagamento.
L’ordinanza n. 11796 del 5 maggio 2023 pronunciata dalla Corte di cassazione, sez. II civile, ha interpretato tale complesso normativo – anche alla luce della sentenza n. 439/2004 della Corte costituzionale – nel senso che esso, disciplinando una ipotesi di ammissione ex lege al patrocinio, non richiede la presentazione e la produzione di apposita istanza. Testualmente: “L’ammissione della parte al beneficio, e quindi il diritto del difensore a pretendere la liquidazione dei compensi maturati per l’attività svolta, prescinde dalla presentazione di un’apposita istanza (Cass. 24102/2022): in tal caso il giudice deve limitarsi a verificare se la parte sia uno straniero extracomunitario e se il procedimento abbia ad oggetto l’impugnazione del decreto di espulsione, senza poter richiedere la produzione di uno specifico provvedimento di ammissione (Cass. 13833/2008).”.
Il quadro normativo, così come ricostruito dalla richiamata pronuncia della Corte di Cassazione, è sufficientemente chiaro nell’escludere, dunque, la necessità di una specifica istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato con riferimento ai procedimenti de quibus. Ne consegue che, ove presentate al COA per gli adempimenti di competenza, tali istanze possano senz’altro essere archiviate ovvero dichiarate inammissibili – ma non già rigettate – in quanto non richieste ai fini dell’applicazione dell’articolo 142 del Testo Unico di cui al d.lgs. n. 115/2002.